venerdì 30 marzo 2012

Le norme contro le prassi commerciali sleali cinque anni dopo: un primo bilancio


di Marco Maglio

Sono passati ormai cinque anni dall'entrata in vigore delle norme sulle prassi commerciali scorrette e le sanzioni emanate dall'Autorità Antitrust sono sempre più significative per le imprese. E' un tempo sufficiente per fare il punto della situazione e fissare i punti base di questa normativa, che nel 2007 è confluita nel Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), recependo due direttive comunitarie emanate proprio per estendere la protezione dei consumatori in questo ambito.

Va precisato in termini generali che il Codice del Consumo definisce come scorretta la pratica commerciale che ècontraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”.

L’attuale normativa distingue, poi, due tipologie di pratiche commerciali scorrette. Da un lato, vi sono le “pratiche ingannevoli”, che possono consistere in “azioni ingannevoli” o “omissioni ingannevoli”. Azioni od omissioni sono considerate ingannevoli nella misura in cui inducono in errore il consumatore medio facendogli assumere decisioni che altrimenti non avrebbe preso.

Dall’altro lato, vi sono le “pratiche aggressive”, intese come quelle che inducono il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che diversamente non avrebbe assunto mediante molestie, coercizioni o altre forme di indebito condizionamento. Il Codice del Consumo, inoltre, individua specificamente due liste nere, ovvero una serie di pratiche ingannevoli o aggressive che sono considerate tali di per sé, senza il bisogno cioè che si debba dimostrare la loro idoneità a falsare le scelte del consumatore. Chiunque può segnalare senza particolari formalità o la necessaria assistenza di un avvocato una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, ricevuta la segnalazione, avvia un procedimento o, se del caso, può anche farlo d’ufficio. Alla conclusione del procedimento, ove sia stata accertata la violazione della normativa in esame e la sussistenza della pratica commerciale scorretta, l’Antitrust può inibirne la continuazione, disporre la pubblicazione di dichiarazioni rettificative a spese dell’impresa responsabile e irrogare una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 500.000 euro. L’Antitrust può anche rinunciare all’accertamento dell’infrazione se l’impresa si impegna ad eliminare i profili di illegittimità rilevati nella pratica commerciale. Se la pratica riguarda prodotti pericolosi o può minacciare, anche indirettamente, la sicurezza di bambini o adolescenti la sanzione minima è di 50.000 euro.

La disciplina delle pratiche commerciali scorrette, in soli cinque anni di vita, ha già dimostrato di poter dare ottimi risultati. Al di là dell’entità delle sanzioni spesso economicamente rilevanti, emerge chiaramente che l’Antitrust tenda ad applicare la normativa sulle pratiche commerciali scorrette per sanzionare comportamenti diffusi che minano il rapporto di fiducia tra imprese e consumatori.

L’attività di tutela dei consumatori, svolta in applicazione delle norme del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette (decreto legislativo n. 206/05, come da ultimo modificato dal d.lgs. 146/07) e delle disposizioni del decreto legislativo n. 145/07 in tema di pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa illecita, ha rappresentato per l’Autorità un impegno particolarmente sostenuto.

In base all'ultima relazione annuale presentata dall'Antitrust, sono stati portati a termine 275 procedimenti istruttori nel corso dell'anno.

Per chi vuole saperne di più trova tutti i dettagli qui




http://www.agcm.it/consumatore/decalogo/97-un-decalogo-utile.html