lunedì 7 luglio 2014

Le nuove regole per l'uso dei cookies e le prospettive future per il loro utilizzo. Cosa cambia con il provvedimento del 4 giugno 2014 del Garante per la protezione dei dati personali.

di Marco Maglio 
Avvocato in Milano  - Presidente dell'Osservatorio Italiano Diritto del Marketing

  1. I cookies e la raccolta di dati personali
  2. I cookies e le normativa di data protection in Europa ed in Italia
  3. Le regole in sintesi
  4. Gli effetti del provvedimento: cosa bisogna fare

Parliamo di Cookies. Non occorre una conoscenza approfondita della lingua inglese per sapere che la parola, entrata nel linguaggio informatico, non evoca solo biscotti e dolci da forno ma indica anche quegli strumenti attraverso i quali i siti web possono riconoscere gli utenti e raccogliere informazioni puntuali sul loro modo di utilizzare la rete.

1. I cookies e la raccolta di dati personali

Sono strumenti fondamentali per il funzionamento dei siti perché permettono di gestire alcune funzioni essenziali (per esempio il riconoscimento di un utente o la gestione del un carrello degli acquisti nelle attività di commercio elettronico). Ma sono anche un mezzo formidabile per la raccolta di informazioni personali sulle modalità di navigazione delle persone nei siti internet e permettono azioni di marketing diretto molto efficaci. Grazie ai cookies, per esempio è possibile proporre ad una persona pubblicità mirate, in funzione delle ricerche effettuate in altri siti che ha visitato prima di accedere ad una nuova pagina internet. E' ancora grazie ai cookies si possono svolgere quelle azioni di marketing che ripropongono un medesimo messaggio durante la navigazione in rete nei vari siti che si visitano (è il cosiddetto retargeting).

Ma ancora è grazie ai cookies o comunque a meccanismi che si basano sul medesimo principio, se è possibile sapere che esito ha avuto una campagna di email marketing, se un messaggio di posta elettronica è stato letto, quante volte è stato aperto o se è stato inoltrato ad altre persone.

2. I cookies e le normativa di data protection in Europa ed in Italia

Fino a qualche tempo fa questi strumenti venivano usati nella sostanziale inconsapevolezza della maggioranza degli utilizzatori del web ma qualcosa è cambiato nel 2009 quando è stata emanata una direttiva dell'Unione Europea (la n. 136) che ha imposto anche per la raccolta dei dati personali mediante cookies le consuete regole che si basano sulla fornitura di un 'informativa all'interessato e all'ottenimento di un consenso.

Dal 2009 ad oggi il dibattito sul modo attrvaerso il quale dare l'informativa e ottenere il consenso è stato molto acceso. Alcuni paesi europei (Regno Unito ed Olanda su tutti) hanno affrontato la questione con particolare attivismo imponendo pop up e banner per evidenziare la “cookie policy” dei siti richiedendo un consenso espresso al loro uso; altri hanno preferito assumere un atteggiamento attendista e poco incisivo per non modificare troppo l'esperienza consolidata di navigazione che mal si concilia con questi “avvisi ai naviganti”.

Anche in Italia il dibattito è stato vivace e già nel 2012 il nostro Codice in materia di protezione dei dati personali è stato modificato per recepire la direttiva, affidando al Garante il compito di definire come dovesse essere fornita l'informativa e con che modalità dovessse essere acquisito il consenso.

Il 4 giugno 2014 il Garante ha rotto gli indugi ed ha emanato un provvedimento generale, al termine di una consultazione pubblica, nel quale ha individuato modalità semplificate per rendere agli utenti l'informativa on line sull'uso dei cookie e ha fornito indicazioni per acquisire il consenso, quando richiesto dalla legge.

3. Le regole in sintesi

In estrema sintesi il Garante ha stabilito che quando si accede alla home page o ad un'altra pagina di un sito web deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui devono essere chiariti alcuni elementi essenziali.

In particolare:

1) occorre precisare se il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;

2) occorre precisare se il sito prevede anche l'uso di cookie di "terze parti", ossia di cookie che raccolgono dati che verranno utilizzati da un sito diverso da quello che si sta visitando;

3) occorre indicare un link che permette di leggere un' informativa più ampia, con le indicazioni sull'uso dei cookie inviati dal sito, precisando che è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di "terze parti";

4) occorre infine evidenziare che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un'altra area del sito o selezionando un'immagine o un link) si presta il consenso all'uso dei cookie.

Il Garante ha anche chiarito che è comunque permesso utilizzare un cookie tecnico, in modo tale da non riproporre l'informativa breve alla seconda visita dell'utente, tenendo così traccia del suo consenso espresso in occasione della visita precedente.

Infine occorre fare in modo che l'utente mantenga, comunque, la possibilità di modificare le proprie scelte sui cookie attraverso l'informativa estesa, che deve essere consultabile da ogni pagina del sito.

4. Gli effetti del provvedimento: cosa bisogna fare

I gestori di siti web devono dare attuazione alle disposizioni di cui al riportato provvedimento del Garante entro il 3 giugno 2015. C'è quindi un lungo arco di tempo a disposizione per adeguarsi ma è bene iniziare da subito ad occuparsene, sia per condurre opportunamente dei test sule modifiche da intrrodure, sia per avere il tempo di approfondire la conoscenza di una materia che spesso resta dominio esclusivo dei tecnici informatici che, come è naturale, si occupano della mera funzionalità del sito. Qin invece il tema ha una rilevanza strutturale e strategica ed è quindi essenziale che si valuti, non solo da un punto di vista tecnico, se l'uso di determinati tipi di cookies sia davvero necessario e come proporre concretamente agli utenti i banner che il Garante ha previsto.

Vediamo delle ipotesi pratiche di come può essere strutturato un banner per cookies, anche alla luce dell'esperienza già maturata all'estero.

1) Esempio di banner o pop up all'ingresso del sito

Il testo presente nel banner può essere più o meno lungo. Un testo completo e descrIttivo ha l'effetto di poter essere più rassicurante e di spiegare i termini essenziali di una materia che molti non conoscono affatto. Qui ovviamente ognuno deve fare le sue valutazioni ed individuare la soluzione che ritiene più adatta anche tenendo conto della tipologia di sito e delle caratteristiche di chi si troverà a consultarlo.

Ad esempio un testo sintetico da inserire in un banner può essere questo:

Questo sito fa uso di cookies per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookies tecnici che cookis di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conosce i dettagli consultando la nostra privacy policy qui.Proeguendo nelal navigazione si accetta l'uso dei cookies in caso contrario è possibile abbandonare il sito.

Invece un esempio di testo esplicativo è questo

Un Cookie è una piccola quantità di dati, che vengono inviati al tuo browser da un server Web e che vengono successivamente memorizzati sul disco fisso del tuo computer. Il Cookie viene poi riletto e riconosciuto dal sito Web che lo ha inviato ogni qualvolta effettui una connessione successiva. Come parte dei servizi personalizzati per i suoi utenti, il nostro sito utilizza dei Cookies per memorizzare e talvolta tenere traccia di alcuni dei dati personali forniti dagli utenti stessi.
Ti ricordiamo che il browser è quel software che ti permette di navigare velocemente nella Rete tramite la visualizzazione ed il trasferimento delle informazioni sul disco fisso del tuo computer. Se le preferenze del tuo browser sono settate in modo da accettare i Cookie, qualsiasi sito Web può inviare i suoi Cookie al tuo browser, ma - al fine di proteggere la tua privacy - può rilevare solo ed esclusivamente quelli inviati dal sito stesso, e non quelli invece inviati al tuo browser da altri siti. Se vuoi saperne di più poi consultare la nostra privacy policy qui. . Puoi accettare i cookies e proseguire, oppure puoi configurare i singoli cookies, utilizzando i tasti qui sotto
Bisogna poi prevedere una scelta tra due tasti:

un tasto 1) “Configura Cookies” che permette di accedere ad una sezione del sito che permette di abilitare o disabilitare le varie tipologie di cookies che il sito utilizza;

e

un tasto 2) “Accetta e prosegui” che dà immediatamente accesso al sito.


2) Esempio di disclaimer da inserire in messaggi di posta elettronica nel caso di campagne di email marketing

Per quanto riguarda gli strumenti che permettono di raccogliere i dati di apertura, lettura ed inoltro di un' email, nel rispetto del provvedimento del Garante sarà bene inserire nel messaggio alcune informazioni utili.

In particolare nell'header dell'email

Se si attivano le immagini o si fa clic su un link, si accetta di concedere il permesso al mittente di utilizzare cookies* attraverso questa e-mail. I cookies ci aiutano a capire se avete aperto l'e-mail e se l'avete condivisa. Possono essere utilizzati anche se avete già attivato delle immagini, oppure se siamo inseriti all'interno del vostro elenco dei mittenti sicuri o simile. Per ulteriori informazioni leggere la parte finale di questa e-mail.

Nel footer dell'email può trovare spazio questo disclaimer

E-mail e Cookies

*Il mittente di questo messaggio utilizza i cookies e tecnologie simili (che chiamiamo collettivamente cookies) in questa e-mail. Se avete attivato le immagini, i cookies possono essere impostati sul vostro computer o dispositivo mobile. I cookies verranno impostati anche se fate clic su qualsiasi link all'interno di questa e-mail. A seconda di come impostate la configurazione del vostro computer e software, queste tecnologie possono funzionare se siamo inseriti all'interno del vostro elenco dei mittenti sicuri o simile. I cookies ci aiutano a capire come interagite con le vostre e-mail, e ciò ci aiuta a migliorare le nostre comunicazioni per e-mail future. Potete disattivare i cookies nelle impostazioni del vostro browser per evitare che altre tecnologie possono funzionare, non attivando immagini, oppure eliminando il nostro sito www._________________dal vostro elenco degli utenti sicuri. Per ulteriori informazioni sui cookies e su queste tecnologie in generale, potete entrare nel link qui sotto. Se le impostazioni della vostra e-mail hanno disattivato i link in questo messaggio, potete incollare l'indirizzo all'interno del vostro navigatore senza attivare o accettare i cookies: ____________________________.


Questi esempi concreti danno un'idea delle scelte che occorrerà fare per gestire al meglio l'impatto, potenzialmente alto, che questa modifica normativa può avere sull'uso del web e della posta elettronica a fini pubblicitari. Anche per questo il tempo, apparentemente lungo, che ci separa dall'entrata in vigore delle nuove regole, va usato con cura per fare in modo che tutti i soggetti interessati ( l'informatico, il marketing manager, il content manager, il legale) possano confrontarsi e far emergere la soluzione migliore e più adatta alle esigenze specifiche del sito. Occorre infatti diffidare, in particolare in questo ambito, delle tecniche “taglia e incolla”. Quello che è adeguato per un sito non va bene per un altro. Ognuno deve trovare la propria strada per fare in modo che i cookies non siano irrimediabilmente “bruciati” e “sbriciolati” da questa normativa ma mantengano, intatti, la consueta fragranza e consistenza che tanto piacciono ai web marketers.

sabato 14 giugno 2014

Come gestire il verbal order nelle attività di vendita telefonica dopo la riforma del codice del consumo

Le novità introdotte a seguito dell'approvazione del d.lgs del 21 febbraio 2014 n. 21
 
di Marco Maglio

Avvocato – Lucerna Iuris International Legal Network – Studio Legale Maglio & Partners


Dal 13 giugno 2014 le società che effettuano vendite di prodotti o servizi utilizzando tecniche di comunicazone a distanza (telefono, e commerce, posta) devono rispettare le novità normative introdotte dal D.Lgs 21 febbraio 2014 n. 21 al Codice del Consumo (Dlgs. 6 settembre 2005 n. 206). Questa riforma, tra le numerose modifiche apportate per regoare il rapporto tra imprese e consumatori, prevede significativi cambiamenti con riferimento ai requisiti formali per la conclusione dei contratti stipulati mediante l'uso del telefono. In pratica non è più sufficiente che il compratore accetti verbalmente l'offerta formulatagli nel corso della conversazione con l'operatore che gli ha illustrato il prodotto o il servizio messo in vendita. Occorrerà che la conferma dell'adesione del cliente sia adeguatamente provata per dare certezza all'acquisto ed evitare forniture non richieste.

La riforma del codice del consumo rispetto alle vendite telefoniche

Prima di vedere questo aspetto essenziale per le vendite telefoniche è utile inquadrare il contesto in cui si inserisce questa novità normative e ricordare che le modifiche introdotte dal D.lgs 21 febbraio 2014 recepiscono la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033).

Il testo normativo che attua in Italia tale direttiva è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2013 apportando al codice del consumo sostanziali modifiche relative principalmente alle regole che disciplinano i contratti a distanza e ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali.

In estrema sintesi la riforma, che ha una portata molto ampia, incidendo anche su norme procedurali, sanzionatorie e comportamentali, indice sulle vendite a distanza per questi tre diversi profili:

1) viene esteso l'obbligo di informativa precontrattuale a carico del venditore: l'obbligo, più gravoso rispetto al precedente, riguarda l'identità del professionista, caratteristiche del prodotto o del servizio, modalità di pagamento, garanzie a favore del consumatore;

2) viene estesa la rilevanza del diritto di recesso: il consumatore se correttamente informato dell'esistenza di tale diritto può, unilateralmente, entro 14 giorni (dal momento della conclusione del contratto per la fornitura di servizi o dal momento della consegna del bene per la vendita di prodotti) recedere dal contratto e senza necessità di motivazione; se non viene informato il termine per esercitare tale diritto di ripensamento si estende a 12 mesi (contro gli attuali 60 giorni dalla conclusione del contratto e i 90 dalla consegna del bene); inoltre il consumatore non ha vincoli di forma per esercitare il recesso (mentre attualmente è tenuto a comunicare il recesso con raccomandata A.R.) ed ha la possibilità di restituire il prodotto ricevuto, anche se deteriorato a seguito del suo temporaneo utilizzo, essendo ritenuto a pagare al venditore solo per la diminuzione del valore del bene restituito.

3) vengono modificati i requisiti formali per tutti i contratti a distanza ed in particolare sono introdotti specifici vincoli di forma per la conferma dell'ordine da parte del consumatore: è previsto che se la vendita avviene mediante un sito internet, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore deve poter riconoscere espressamente che l'ordine che sta effettuando implica l'obbligo di effettuare un pagamento. Per le vendite telefoniche viene previsto a carico del venditore l'obbligo di formalizzare dettagliatamente, su supporto durevole da mettere a disposizione del cliente, le caratteristiche del bene venduto e le condizioni dell'offerta e di ricevere, sempre su supporto durevole, la conferma dell'accettazione dell'offerta.

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 13 giugno 2014 mentre le modifiche e le abrogazioni delle norme ora vigenti sono applicabili già dal 26 marzo 2014.

I requisiti formali per documentare la conclusione del contratto nelle vendite telefoniche

Fatte queste premesse vediamo in particolare in cosa consistono i requisiti formali previsti dalla legge per la corretta acquisizione dei verbal order.

A tale riguardo va richiamato il contenuto del nuovo articolo 51 del Codice del consumo (rubricato come “Requisiti formali per i contratti a distanza”) che, dopo aver chiarito che se il venditore telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore deve rivelare la sua identita' e, ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonche' lo scopo commerciale della chiamata e l'informativa relativa all'eventuale utilizzo del registro delle opposizioni (se il numero chiamato è stato esrtatto dall'elenco telefonico), espressamente al comma 6 prevede quanto segue

6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale e' vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico puo' essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.

Questa previsione introduce quindi una regola innovativa che prevede, come situazione tipica, la necessità di ottenere la firma del consumatore o in ogni caso l'accettazione scritta dell'offerta) per determinare la nascita del vincolo contrattuale a carico del cliente. In mancanza di questo requisito formale il contratto non sorge in capo al cliente che quindi non sarà obbligato a corrispondere il prezzo previsto dall'offerta, né a suo carico potranno essere poste ulteriori obbligazioni accessorie. Per una corretta lettura di questo comma va peraltro tenuto conto che dopo aver fissato, come regola generale, il requisito dell'accettazione in forma scritta da parte del consumatore, peraltro, lo stesso comma prevede due modalità equivalenti per documentare l'adesione all'offerta: da un lato la sottoscrizione del documento informatico che contiene l'offerta con firma elettronica e dall'altro, quale possibile alternativa, a condizione che il consumatore sia d'accordo, la manifestazione di tale accettazione su supporto durevole.

Va detto che mentre le tre ipotesi della firma autografa, dell'accettazione per iscritto e della apposizione della firma elettronica introducono nelle vendite telefoniche la necessità di introdurre un momento successivo alla conclusione della telefonata per perfezionare la vendita, richiedendo l'uso di strumenti atti a documentare per iscritto la volontà contrattuale del consumatore, l'ipotesi residuale (che prevede la possibilità di utilizzare un supporto durevole per confermare l'esistenza dell'adesione del cliente) apre lo spazio alla gestione di forme di espressione della volontà diverse dalla mera sottoscrizione di una dichiarazione successiva alla telefonata medesima.

In particolare il legislatore affermando, nella parte finale del comma 6 del suddetto articolo 51, che “dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole” ha inteso in modo evidente esprimere una significativa deroga rispetto al requisito della forma scritta che rappresenta la nuova regola generale che accompagna la conclusione dei contratti telefonici.

Questa previsione, peraltro, risponde ad una analoga previsione contenuta nella direttiva comunitaria 83/2011 che il D.lgs 21/2014 recepisce. Infatti l'art. 8 della direttiva relativo ai requisiti formali dei contratti a distanza espressamente prevede al comma 6

Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professioni sta debba confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto. Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole”

Si pone quindi la necessità di definire in cosa consista tale supporto durevole e definire come possa essere raccolta con tale modalità la volontà del consumatore di aderire all'offerta telefonica.

Va detto a tale riguardo che la definizione di “supporto durevole” è contenuta nell'articolo 45 lettera l) del nuovo testo del Codice del Consumo (riformato dal suddetto D.lgs 21/2014) dove viene precisato che "supporto durevole" è

ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

In questo ambito, tenuto conto della specifica natura della vendita telefonica e della peculiarità del canale di comunicazione a distanza utilizzato per presentare l'offerta, si deve intendere che la registrazione vocale della telefonata abbia le caratteristiche proprie del “supporto durevole” previsto dalla normativa vigente. Per poter assumere tale natura è peraltro necessario che la registrazione rispetti alcuni specifici requisiti che in sintesi sono i seguenti:

1) è essenziale che la fase della registrazione della telefonata sia introdotta da una chiara richiesta al consumatore del suo consenso ad utilizzare questo strumento in alternativa alla possibilità di formulare in forma scritta la sua adesione al contratto telefonico

2) occorre che il consumatore sia informato del fatto che la registrazione della telefonata viene effettuata a sua tutela e che la copia del file audio gli verrà messa a disposizione in caso di sua richiesta senza nessun onere a suo carico

3) occorre che il consumatore dopo la conclusione della registrazione riceva, per posta ordinaria o per posta elettronica, un messaggio che gli confermi la conclusione del contratto e che in particlare precisi che, a sua tutela e con il suo consenso, l'ordine telefonico è stato registrato e che tale registrazione è in ogni momento accessibile dal consumatore a sua richiesta. In alternativa, se possibile va prevista la possibilità di mettere a disposizione del cliente la registrazione in uno spazio web accessibile al solo consumatore come area riservata mediante uso di userid e pasword univoche.

4) vanno infine definite specifiche modalità di conservazione della registrazione con adeguate misure di sicurezza, definendo un tempo di conservazione del file audio commisurato alla natura del contratto ed alla sua durata.

Peraltro sul piano interpretativo, a pieno conforto di tale lettura del comma 6 dell'articolo 51 del codice del consumo riformato dal D.lgs 21/2014 vanno tenuti presenti due argomenti rilevanti che confortano tale interpretazione della categoria del “supporto durevole”.

Innanzi tutto va fatto presente che la previsione che attribuisce valore di forma contrattuale rilevante alla registrazione della telefonata è già previsto dal nostro sistema e dalla prassi operativa del telemarketing per alcune specifiche categorie merceologiche a seguito di previsioni regolamentari emanate dalle Autorità preposte al controllo del settore: faccio specifico riferimento alle regole che disciplinano la vendita telefonica di servizi di comunicazione elettronica con la Delibera n. 664/06/cons dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza) ove si afferma esplicitamente quanto segue:

in caso di utilizzo di comunicazioni telefoniche, per soddisfare l’esigenza di certezza in ordine all’effettiva conclusione del contratto, il consenso informato del titolare dell’utenza possa risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica e debba altresì pervenire al recapito dell’utente uno specifico modulo di conferma, al più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto”.

Analoghe previsioni sono poi state adottate dalle autorità di settore competenti anche per le vendite a distanza di prodotti finanziari mediante strumenti di remote banking e per la fornitura di servizi energetici. Questo conferma in modo evidente che il nostro sistema giuridico, già da tempo ha recepito la registrazione vocale della telefonata come uno standard documentale idoneo a documentare in modo inequivocabile la volontà del consumatore di aderire all'offerta ricevuta tramite telefono.

Inoltre sempre sul piano interpretativo va tenuto presente che anche dall'analisi dei lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione del D.lgs 21/2014 si può trarre analoga conferma della volontà del legislatore di dare spazio al riconoscimento di una modalità operativa alternativa rispetto alla sottoscrizione dell'ordine per confermare l'adesione alla vendita telefonica da parte del cliente.

Infatti dall'esame dei dibattiti svoltisi presso le commissioni parlamentari competenti che hanno esaminato in sede consultiva lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori ( http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/26391.htm http://www.parlamento.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda28560.htm emerge in modo chiaro che mentre la versione originale dell'articolo 51 comma 6 dello schema di decreto legislativo licenziato dal Governo e sottoposto alle Camere, in sede consultiva, non prevedeva la possibilità di fare ricorso al supporto durevole senza la sottoscrizione del consumatore per documentare la conferma dell'ordine da parte del cliente, tale previsione è stata introdotta dal Governo, nella sua veste di legislatore delegato, nella stesura finale del Decreto legislativo n. 21/2014, a seguito della richiesta formulata a più riprese da vari parlamentari nelle Commissioni competenti nel corso dell'esame del provvedimento di iniziativa governativa.

La modifica è stata motivata proprio dall'esigenza di non snaturare le caratteristiche della vendita telefonica e di introdurre modalità alternative alla firma del consumatore per documentare l'adesione al contratto anche nel corso della stessa telefonata di vendita, tenendo conto delle esperienze già maturate in alcuni settori merceologici che da tempo, come sopra ricordati, hanno adottato lo standard della registrazione della telefonata a tutela dei diritti dei consumatori per prevenire i ben noti fenomeni della fornitura di prodotti o servizi non desiderati.

Conclusione

In conclusione la lettura dell'art. 51 comma 6 del Codice del Consumo riformato dal D.lgs 21/2014 permette di precisare che il verbal order telefonico per dare luogo alla costituzione di un contratto vincolante tra le parti richiede il rispetto di questi due successivi passaggi:

1) che il venditore confermi l'offerta al consumatore

e

2) che il compratore confermi a sua volta l'offerta ricevuta

Queste conferme possono essere rese in uno dei seguenti tre modi alternativi:

a) dopo la telefonata: mediante il successivo invio (per posta o per posta elettronica) di un'offerta scritta al recapito del compratore di un documento. Sarà necessaria in questo caso la restituzione del documento firmato per accettazione dal compratore (la firma del compratore deve essere autografa. In alternativa se il documento inviato dal compratore con l'offerta da sottoscrivere è un file informatico è valida anche la firma elettronica apposta dal compratore tramite smart card , business key o altro strumento idoneo per la sottoscrizione elettronica).

oppure

b) dopo la telefonata: mediante una successiva comunicazione scritta del compratore che in risposta ad una comunicazione scritta del venditore conferma espressamente di voler accettare l' offerta ricevuta telefonicamente. Anche in questo caso la conferma deve inequivocabilmente provenire dal compratore.

oppure

c) al termine delle telefonata di vendita ma prima che la comunicazione venga chiusa: mediante la registrazione della conferma (ma solo nel caso in cui il consumatore abbia espresso il suo consenso a fornire la sua conferma ad accettare l'offerta mediante registrazione della telefonata) In questo caso è essenziale che la registrazione sia messa a disposizione dell'interessato in modo che questi possa, senza costi a suo carico, accedervi in futuro per un periodo di tempo adeguato per permettergli di esercitare i diritti derivanti dal contratto. A tal fine è importante prevedere che il consumatore, dopo la conclusione della telefonata riceva al suo recapito una comunicazione scritta che gli confermi che la registrazione è a sua disposizione indicandogli le modalità per accedervi.

Pur se il quadro normativo definito dalla riforma del codice del consumo è chiaramente definito nei termini sopra riassunti, di fronte alle numerose letture restrittive e penalizzanti per il settore del telemarketing che pure si sono diffuse su questo punto è auspicabile che, dopo la prima fase di applicazione della riforma, le varie autorità di settore (in particolare Agcom, Autorità per l'Energia, Ivass, Banca d'Italia, Consob) oltre all'Autorità per la concorrenza ed il mercato ed il Ministero per lo Sviluppo Economico potranno definire i dettagli operativi necessari per garantire uniformità nell'applicazione di questo innovativo sistema di raccolta dei verbal order telefonici.

lunedì 1 luglio 2013

Il marketing e la sindrome di Oscar Wilde


di Marco Maglio

Nel mio lavoro quotidiano di avvocato, esperto di data protection al servizio del marketing, in questi anni ho visto crescere la mole di dati personali che lo sviluppo tecnologico mette a disposizioni di chi voglia usare strumenti di comunicazione diretta per vendere prodotti o servizi. Quando rifletto su questo fenomeno e lo confronto con le esigenze di chi vuole stabilire una relazione con prospect e clienti, sempre più spesso mi viene in mente l’aforisma di Oscar Wilde il quale notoriamente poteva “resistere a tutto tranne che alle tentazioni”. Credo infatti che sia diventata una tentazione irresistibile quella che oggi alletta il marketing, mettendo a disposizione da una parte strumenti di comunicazione a basso costo (dalla posta elettronica, agli sms, alle chat e i social network e i srvizi di messaggistica)  e dall’altra “data base a cielo aperto” che grazie ad internet sono facilmente accessibili e con software sempre più arguti possono essere interrogati per definire profili, estrarre notizie e recapiti, stabilire correlazioni e sondare i bisogni profondi di ognuno di noi. Proprio per questo, per prevenire quella che definirei la “Sindrome di Oscar Wilde”,  le leggi si interessano con crescente attenzione dei temi della cosiddetta privacy (ma sarebbe più corretto chiamarla correttamente data protection). Internet oggi ci mette a disposizione una quantità tale di dati che il rischio di usarli in modo improprio diventa statisticamente sempre più rilevante. E così le leggi abbondano, crescono anch’esse a dismisura, talvolta in modo invadente, per prevenire gli abusi, limitare gli usi e comunque per condizionare la libertà nel trattamento dei dati. L’obiettivo delle norme è semplice e condivisibile: assicurare ad ognuno di noi il diritto di esercitare un controllo sulle informazioni che lo riguardano. Tuttavia, per essere realisti, anche un giurista come me deve ammettere che per raggiungere questo risultato non sono sufficienti le leggi e non solo perché, come tutte le cose umane, sono sempre relative e superabili. Le norme sono inadeguate perché per prevenire gli abusi non basta somministrare all’interessato un’informativa, spesso come se fosse una medicina amara da nascondere al gusto del consumatore per non distrarlo mentre sta gustandosi l’offerta promozionale. Né basta acquisire consensi più o meno consapevoli mediante caselle da barrare o dichiarazioni da sottoscrivere.  Occorre in realtà che sia chi tratta i dati sia coloro cui i dati si riferiscono facciano ognuno la propria parte per prevenire gli abusi ed evitare che dall’uso improprio dei dati derivino conseguenze negative. Certo ognuno di noi dovrebbe essere Garante di se stesso ed evitare di diffondere i suoi dati personali se non è necessario (e invece spesso elargiamo il nostro indirizzo e mail a chiunque o postiamo tutto quello che pensiamo nel momento stesso in cui lo pensiamo).  Ma tenuto conto che questo blog è dedicato a chi vuole usare la posta elettronica per fare marketing penso sia utile concludere questa premessa con una riflessione che penso possa interessare chi usa il marketing diretto per la propria attività. Intendo riferirmi al valore commerciale che possono avere queste leggi se ne viene compreso il vero significato. Infatti saper trattare dati personali nel rispetto delle norme vigenti ha molto a che fare con la capacità delle persone di saper rispettare gli altri. Quindi non è solo una questione di leggi e sanzioni ma è anche, e soprattutto un  modo per stabilire, fin dal primo contatto, un rapporto rispettoso verso coloro che ricevono un messaggio. Anche per questo la legge sulla privacy, paradossalmente, può diventare un ottimo strumento di marketing per chi ne sa capire il significato profondo e riesce a comunicarlo ai propri interlocutori.

In questo senso le pagine che in questo blog sono dedicate a questo tema si propongono di dare ai lettori gli strumenti per utilizzare la legge in modo efficace e trasformare la privacy da fastidioso obbligo normativo in leva per conquistare la fiducia dei destinatari dei nostri messaggi.

domenica 24 giugno 2012

Cookies: le nuove regole introdotte dal Decreto Legislativo n. 69 del 28 maggio 2012


di Marco Maglio

Cookies: il nome fa pensare a qualcosa di innocuo, di dolce, di sfizioso, ma non è così. In realtà i cookie sono delle piccole stringhe di testo inviate da un sito al visitatore e successivamente analizzate per la lettura da parte di chi le ha inviate. Sono utilizzati in generale per ricordare le preferenze, i dati e le informazioni dei visitatori su quel particolare sito web (autenticazioni automatiche, lingua, grandezza e tipo di testo, località e molto altro), ogni informazione utile alla navigazione (o anche per fini statistici, e qui la legge intende agire) viene salvata, memorizzata e utilizzata ad ogni visita. Ne esistono di vari tipi e alcuni di questi possono raccogliere dati personali. Per questo spesso si parla dei cookies come di una possibile minaccia alla privacy individuale.

E si capisce bene per quali motivi nel 2009 l'Unione Europea è intervenuta per regolare questa materia e chiedendo ai singoli stati membri di regolamentare l'uso dei cookies.

Con il D.lgs. 28 maggio 2012 n. 69 lItalia ha recepito la direttiva europea 2009/136/CE in materia ditutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche. Tra gli emendamenti introdotti, i piùinteressanti per il mondo della comunicazione commerciale sono quelli che definitivamenteassoggettano luso dei cookies al preventivo consenso libero ed informato espresso dai navigatori eintervengono sulla disciplina delle azioni di marketing attuate mediante mezzi automatizzati senzalintervento delloperatore.
Nel complesso le modifiche apportate al Codice Privacy riguardano i nuovi obblighi in tema disicurezza dei dati personali e il consenso preventivo in relazione ai cookies e alle comunicazioniautomatiche. Vediamo i dettagli.

 Sicurezza dei dati
Occorrerà rispettare nuovi adempimenti sulle misure di sicurezza tecniche, organizzative eprocedurali. Inoltre diventa obbligatorio comunicare al Garante per la protezione dei dati personali e,in alcuni casi, ai singoli interessati, se si sono verificate violazione dei loro dati personali.

I cookies
Per quanto riguarda la comunicazione commerciale le nuove norme ribadiscono la necessita diottenere il consenso preventivo, libero e informato per l’installazione dei cookies e per l’invio conmezzi automatizzati di materiale pubblicitario, per il compimento di ricerche di mercato o di vendita adistanza. La normativa demanda al Garante il compito di fissare i criteri specifici di attuazione dellenuove norme. L'obiettivo è di fare in modo che gli utenti di Internet siano pienamente informati sull'usoche ogni sito visitato fa dei cookies e su ciò che accade ai dati personali; in tal modo ognuno potràessere davvero padrone dei suoi dati. In particolare andrà chiarito se il consenso possa essereespresso mediante il semplice settaggio del browser di navigazione (scegliendo cioè se accettare omeno i cookies durante la navigazione) o se sia necessario un consenso specifico ed espressomanifestato volta per volta. Queste norme dovranno trovare un adeguato compromesso tra interessicontrastanti: da una parte l'esigenza delle imprese a raccogliere dati senza ostacoli per formulareofferte efficaci, dall'altra la giusta aspettativa individuale di veder rispettato il diritto di esercitare unpieno controllo sulle proprie informazioni, inclusi i dati relativi alle proprie navigazioni nel web. Inquesto senso va ricordato che la stessa legge prevede il coinvolgimento delle associazioni deiconsumatori e delle categorie economiche coinvolte, per permettere al Garante privacy di assumeredecisioni condivise sulle modalità semplificate per rendere l’informativa agli interessati per esprimeretale consensi.
Per gestire correttamente questa fase, sarà utile seguire l'esempio del Regno Unito dove la direttiva2009/136/EC è stata recepita fin dal maggio 2011, l’ICO (il Garante privacy inglese) ha previsto uncosiddetto grace period di un anno, nel corso del quale non sono state avviate attivitàispettive/sanzionatorie ed alle aziende interessate è stato dato il tempo di intraprendere le necessarieazioni per attivare le nuove misure richieste in particolare per quanto riguarda il preventivo consensoper l’installazione dei cookies.

venerdì 18 maggio 2012

Google, Facebook e la privacy: un rapporto impossibile?


di Marco Maglio

Nei giorni della quotazione in borsa di Facebook, vale la pena riflettere sul rapporto, apparentemente conflittuale, che esiste tra gli strumenti del web 2.0 e le norme a tutela dei dati personali. Questo conterà sempre di più nel futuro e un' impresa che voglia creare valore dovrà confrontarsi anche con la sua capacità di gestire questi aspetti in modo affidabile. E se vogliamo analizzare questo tema i punti di riferimento oggi sono essenzialmente due: da una parte Google con la sua capacità di catalogare, archiviare, ritrovare documenti e fotografie, annullando il diritto all’oblio delle persone. Dall’altra Facebook con la sua spinta a condividere opinioni e pezzi di vita. Tra questi due poli si muove la vita di molti e la privacy è sempre più sfumata.

Il catalogo universale

Se Google riporta, tra i primi risultati di ricerca collegati ad un nome, i riferimenti ad un articolo di molti anni prima in cui si raccontano le disavventure giudiziarie di questa persona, la quale poi risulterà invece assolta e dichiarata estranea ai fatti, si sta indubbiamente creando un danno potenziale a carico di questo individuo Si sta violando in particolare quello che si chiama diritto all’oblio, cioè il diritto a veder dimenticati fatti e situazioni della vita che non si desidera vengano ricordati. E questo è un problema che ha a che fare con la privacy, il diritto ad essere lasciati soli, liberi dall’invadenza del prossimo.

La smania per la condivisione
Se poi Facebook, permette a perfetti estranei di entrare in contatto e di accedere ad informazioni private, vedendo i commenti, leggendo gli aggiornamenti, commentando le fotografie personali, i rischi per la privacy aumentano. Condividere è il verbo essenziale per i social network ed è il concetto che più di ogni altro è la negazione della privacy che consiste appunto nell’evitare che ciò che riguarda un individuo possa essere conosciuto dagli altri.
Può sembrare paradossale che, in tempi di social media, di motori di ricerca e di web generation ci si debba porre il problema di limitare la diffusione incontrollata delle informazioni ed il loro utilizzo abusivo. Ma questa è diventata una necessità se vogliamo prevenire abusi e rischi profondi per la libertà individuale.

I rischi
Eppure i rischi sono abbastanza semplici da cogliere: la foto di una vecchia bravata adolescenziale che spunta fuori dopo parecchi anni. Qualche commento poco opportuno scritto ai tempi del liceo che, a distanza di tempo, finisce sotto gli occhi del nostro datore di lavoro. Un video non molto lusinghiero che torna a galla dal Web dopo essere stato dimenticato. Basta pensare a questi esempi per capire per quale motivo il dibattito sui rischi per la privacy legati all'utilizzo dei social network è aperto da tempo.

I rimedi
Come fare, allora, per utilizzare questi strumenti riuscendo ad evitare pericoli e spiacevoli conseguenze? Non è facile ma occorre rispettare alcune cautele ed essere in un certo senso “Garanti di se stessi”. Per chi vuole approfondire questo tema può essere utile consultare un opuscolo pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali. Le cautele sono facili da applicare: basta porsi poche domande prima di condividere qualcosa in Rete. Uno: se sapessi che il vicino di casa o il tuo professore potrebbero leggere quello che hai inserito on line, scriveresti le stesse cose e nella stessa forma? Due: sei sicuro che le foto e le informazioni che pubblichi ti piaceranno anche tra qualche anno? Tre: prima di caricare/postare la "foto ridicola" di un amico, ti sei chiesto se a te farebbe piacere trovarti nella stessa situazione? Quattro: i membri dei gruppi ai quali sei iscritto possono leggere le tue informazioni personali? Cinque: sei sicuro che mostreresti "quella" foto anche al tuo nuovo ragazzo/a? In fondo, bastano pochi accorgimenti per evitare guai. Sempre meglio che un cambio di identità.

E per il diritto all’oblio? Bisogna essere consapevoli che registrare ogni cosa e renderla disponibile per tutti in qualunque momento è proprio la missione di Google. Ma occorre anche sapere che esistono strumenti legali per esercitare il diritto di chiedere che notizie e fatti ormai lontani vengano dimenticati se non esiste un diritto di cronaca che ne giustifichi la pubblicazione.

In definitiva gli strumenti per proteggersi esistono. Basta essere cauti e consapevoli. E pensare sempre alle conseguenze di quello che si fa.

mercoledì 2 maggio 2012

Il Registro delle opposizioni, il Titolare del trattamento e l'Apprendista stregone

Fornire una lista non significa decidere per quale finalità utilizzarla

di Marco Maglio

L'Apprendista Stregone 
Da quando è stato introdotto il registro delle opposizioni chi intende effettuare campagne di telemarketing utilizzando numeri di telefono estratti dall' elenco telefonico (il cosiddetto DBU) sa che le cose da fare sono essenzialmente queste:
  1. procurarsi la licenza d'uso di un DBU aggiornato ed estrarre la questo data base la lista che si vuole utilizzare
  2. iscriversi come operatore al registro delle opposizioni
  3. inviare al gestore del registro la lista che si vuole utilizzare
  4. farsi restituire la lista depurata dei numeri di telefono iscritti nel registro delle opposizioni
  5. usare la lista così ottenuta entro 15 giorni decorsi i quali la lista va distrutta-

Sembra tutto semplice e lineare ma non è proprio così.

Osservando quello che è successo in questo primo periodo di esistenza del registro (che è diventato operativo il 31 gennaio 2011) si sono registrati diverse problematiche che hanno contribuito a far prevalere una valutazione di un certo scetticismo rispetto all'efficacia reale di questo strumento.

Moltissime sono le segnalazioni al Garante per la protezione dei dati personali che evidenziano quanto sia poco rispettata la nuova normativa e come in realtà chi si iscrive in questo registro non veda rispettata totalmente la sua volontà di non ricevere chiamate di disturbo.

Molti si sono già cimentati con questa analisi per valutare quali siano i limiti strutturali di queste forme di regolamentazione delle chiamate non sollecitate e perchè sia così evidente la delusione dei consumatori che continuano a ricevere telefonate indesiderate.

La previsione che è facile formulare, guardando alla bozza di regolamento sulla data prtoection che la Commisssione Europea ha approvato il 25 gennaio 2012 e che ora è all'esame del Parlamento Europeo, è che il registro delle opposizioni non avrà vita facile nel futuro e che nelle norme di nuova generazione non ci sarà spazio per forme di utilizzo di dati personali a fini promozionali che non siano accompagnati dal consenso espresso degli interessati.

Ma a parte queste previsioni che comunque vanno fatte anche per definire le realistiche prospettive di sviluppo del telemarketing nel nostro Paese, vorrei qui porre all'attenzione generale una questione che riguarda la stretta attualità ed in particolare il modo corretto di usare il registro delle opposizioni.

Mi riferisco alla prassi che alcune società hanno adottato per evitare di essere parte direttamente coinvolta nell'uso del registro delle opposizioni. In pratica accade che alcuni soggetti (i cosiddetti list brokers) che legittimamente detengono il DBU per commercializzarlo a favore di aziende che lo vogliono utilizzare, preferiscono qualificarsi come operatori iscrivendosi al registro delle opposizioni, evitando di comunicare a terzi la loro lista ma limitandosi ad usarla, dopo il matching con il registro, nell'interesse di n terzo agendo come titolare del trattamento nella gestione delle telefonate commerciali fatte per promuovere la vendita di prodotti e servizi di un terzo committente.
In pratica questi soggetti si qualificano come titolari del trattamento ed effettuano le telefonate nell'interesse del loro cliente che risulta il mero committente dell'attività. Nella telefonata questi fornitori di lista dovrebbero quindi qualificarsi come titolari e dire esplicitamente all'interlocutore che sono loro (e non l'impresa cui si riferisce l'offerta) coloro che effettuano la chiamata, magari avvalendosi di un call center, nominato responsabile del trattamento.

Indubbiamente questa soluzione ha il pregio di evitare la comunicazione della lista ad un terzo e facilita l'esercizio dei diritti di opposizione agli interessati, ponendo fine al fenomeno della moltiplicazione delle liste che avviene ogni volta che una lista viene creata e venduta ad un terzo che la utilizza per proprio conto.

Inoltre questa soluzione è solitamente valutata positivamente dal committente di una campagna di telemarketing perchè in questo modo può evitare di gestire direttamente il rapporto con il gestore del registro delle opposizioni delegando tutta questa attività al soggetto che detiene il DBU.

Tuttavia c'è un limite che non va superato e riguarda la qualifica di Titolare del trattamento che non può essere attribuita formalmente ad un soggetto che in realtà non riveste realmente questo ruolo.

Il titolare del trattamento, che è il soggetto che stabilisce le finalità di utilizzo dei dati personali, deve essere effettivamente il soggetto che riveste questo ruolo. Va evitato ogni meccanismo per il quale il titolare ha solo un ruolo formale mentre il soggetto che ha definito le finalità per le quali effettuare una campagna di telemarketing è un altro.

Lo ha chiarito in più occasioni lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, ribadendo sempre che i ruoli nel trattamento devono essere frutto di una ricostruzione coerente di funzioni e di azioni nella gestione dei dati stessi, bandendo ogni attribuzioni di ruoli di comodo o non coerente con la realtà.

Basterebbe ad esempio rileggere il provvedimento del Garante del 15 giugno 2011 per rendersi conto che dichiarare di essere titolari del trattamento non è una cosa banale e comporta rilevanti conseguenze.

In particolare il Garante ricorda che gli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice definiscono, rispettivamente, il titolare come il soggetto "cui competono … le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati" e che esercita "un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza", deve essere, allora, ribadito che le agenzie in outsourcing che effettuano il trattamento di dati personali nei termini indicati nel presente provvedimento non possono essere considerate quali titolari autonomi, dal momento che all'asserita titolarità formale non corrispondono, anche in termini concreti, i poteri tassativamente previsti dal Codice per la configurazione e l'esercizio della titolarità, che sono e restano appannaggio esclusivo dei preponenti. Tra questi, innanzitutto:

- assumere decisioni relative alle finalità del trattamento dei dati dei destinatari di campagne promozionali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale effettuate da soggetti terzi che agiscono in outsourcing per lo svolgimento delle richiamate attività di promozione e di commercializzazione di beni, prodotti e servizi;

- impartire istruzioni e direttive vincolanti nei confronti degli outsourcer, sostanzialmente corrispondenti alle istruzioni che il titolare del trattamento deve impartire al responsabile;

- svolgere funzioni di controllo rispetto all'operato degli outsourcer medesimi.

In pratica se si vuole che un fornitore di una lista che si vuole usare per una compagna di telemarketing si qualifichi come titolare del trattamento occorre affidargli in piena autonomia la gestione di tutta la campagna e sostanzialmente disinteressarsi del modo in cui questo soggetto userà i dati.

Non basta quindi verificare che il fornitore della lista usi uno script con il quale si presenti alle persone che contatta come titolare del trattamento, ma si deve verificare che effettivamente il fornitore della lista gestisca in piena autonomia la campagna.

Non mi sembra francamente verosimile che un committente si disinteressi rispetto a questi elementi e che non voglia, come invece succede nella realtà dei fatti, indicare come effettuare la chiamata, definendone i contenuti e le modalità di esecuzione.

Peraltro poi in questo caso va anche gestita correttamente la successiva comunicazione all'azienda cui si riferisce l'offerta di dati di coloro che rispondono positivamente alla campagna e aderiscono alla proposta ricevuta al telefono da parte del titolare.

Trovo che tutte queste valutazioni portino a ritenere che la prassi diffusa tra i list brokers di qualificarsi come titolari del trattamento, nell'esecuzione delle campagne di telemarketing basate sul registro delle opposizioni siano poco coerenti con le regole generali che definiscono la titolarità del trattamento. Fornire una lista non significa decidere per quale finalità verrà utilizzata.

Ritengo che sia invece coerente con il sistema, che peraltro discutibilmente, è stato introdotto con il registro delle opposizioni una soluzione diversa che attribuisca correttamente ad ogni soggetto il suo ruolo effettivo: al fornitore della lista va attribuito il ruolo di che gli compete come fonte dei dati mentre il titolare del trattamento deve essere il soggetto cui si riferisce l'offerta oggetto della campagna di telemarketing. Semmai il fornitore della lista, se vuole gestire l'attività di verifica della lista presso il registro delle opposizioni per conto del titolare, potrebbe ben farlo assumendo il ruolo di responsabile del trattamento nominato a tal fine dal suo committente.

Sarebbe davvero auspicabile che cessi questa strana recita a soggetto per cui un fornitore di liste si ritrova a rivestire gli improbabili panni di titolare di un trattamento che non rientra minimamente né tra le sue competenze né tanto meno tra le attività previste dal suo oggetto sociale. Prima che debba essere l'Autorità a richiamare ognuno a recitare la parte che gli spetta nel trattamento dei dati personali, sarebbe quindi opportuno che si ponesse fine all'utilizzo di queste formule che sembrano francamente alchimie poco verificate, messe in atto senza considerare gli effetti finali che possono produrre. Tutto questo mi ricorda la vecchia storia dell'Apprendista Stregone che era convinto di aver appreso la formula magica per evitare ogni fatica e disturbo, e si ritrovò invece a constatare che quello che aveva realizzato non era affatto una magia ma solo un disastro.


E la morale della favola, alla fine, è semplice: ognuno deve fare il suo mestiere.


Chi fornisce le liste deve essere un bravo list broker, senza assumere ruoli che non gli competono. E chi vuole usare queste liste deve farsi carico di gestire bene le campagne di marketing, assumendo la titolarità del trattamento dei dati e  tenere direttamente il rapporto con i potenziali consumatori. Anche perchè parlare - senza mediazioni - ai prospect per trasformarli in clienti è l'essenza del marketing diretto.   


venerdì 30 marzo 2012

Le norme contro le prassi commerciali sleali cinque anni dopo: un primo bilancio


di Marco Maglio

Sono passati ormai cinque anni dall'entrata in vigore delle norme sulle prassi commerciali scorrette e le sanzioni emanate dall'Autorità Antitrust sono sempre più significative per le imprese. E' un tempo sufficiente per fare il punto della situazione e fissare i punti base di questa normativa, che nel 2007 è confluita nel Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), recependo due direttive comunitarie emanate proprio per estendere la protezione dei consumatori in questo ambito.

Va precisato in termini generali che il Codice del Consumo definisce come scorretta la pratica commerciale che ècontraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”.

L’attuale normativa distingue, poi, due tipologie di pratiche commerciali scorrette. Da un lato, vi sono le “pratiche ingannevoli”, che possono consistere in “azioni ingannevoli” o “omissioni ingannevoli”. Azioni od omissioni sono considerate ingannevoli nella misura in cui inducono in errore il consumatore medio facendogli assumere decisioni che altrimenti non avrebbe preso.

Dall’altro lato, vi sono le “pratiche aggressive”, intese come quelle che inducono il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che diversamente non avrebbe assunto mediante molestie, coercizioni o altre forme di indebito condizionamento. Il Codice del Consumo, inoltre, individua specificamente due liste nere, ovvero una serie di pratiche ingannevoli o aggressive che sono considerate tali di per sé, senza il bisogno cioè che si debba dimostrare la loro idoneità a falsare le scelte del consumatore. Chiunque può segnalare senza particolari formalità o la necessaria assistenza di un avvocato una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, ricevuta la segnalazione, avvia un procedimento o, se del caso, può anche farlo d’ufficio. Alla conclusione del procedimento, ove sia stata accertata la violazione della normativa in esame e la sussistenza della pratica commerciale scorretta, l’Antitrust può inibirne la continuazione, disporre la pubblicazione di dichiarazioni rettificative a spese dell’impresa responsabile e irrogare una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 500.000 euro. L’Antitrust può anche rinunciare all’accertamento dell’infrazione se l’impresa si impegna ad eliminare i profili di illegittimità rilevati nella pratica commerciale. Se la pratica riguarda prodotti pericolosi o può minacciare, anche indirettamente, la sicurezza di bambini o adolescenti la sanzione minima è di 50.000 euro.

La disciplina delle pratiche commerciali scorrette, in soli cinque anni di vita, ha già dimostrato di poter dare ottimi risultati. Al di là dell’entità delle sanzioni spesso economicamente rilevanti, emerge chiaramente che l’Antitrust tenda ad applicare la normativa sulle pratiche commerciali scorrette per sanzionare comportamenti diffusi che minano il rapporto di fiducia tra imprese e consumatori.

L’attività di tutela dei consumatori, svolta in applicazione delle norme del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette (decreto legislativo n. 206/05, come da ultimo modificato dal d.lgs. 146/07) e delle disposizioni del decreto legislativo n. 145/07 in tema di pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa illecita, ha rappresentato per l’Autorità un impegno particolarmente sostenuto.

In base all'ultima relazione annuale presentata dall'Antitrust, sono stati portati a termine 275 procedimenti istruttori nel corso dell'anno.

Per chi vuole saperne di più trova tutti i dettagli qui




http://www.agcm.it/consumatore/decalogo/97-un-decalogo-utile.html