lunedì 18 aprile 2011

I mobili confini della privacy: il consenso espresso, il registro delle opposizioni e la riforma della direttiva comunitaria sul trattamento dei dati personali

Quando si discute di privacy in realtà si disegna un confine; cioè ci si pone il problema di definire secondo quali criteri debba essere tracciata la linea ideale che separa l'individuo dalla collettività. In pratica le norme sulla privacy definiscono secondo quali principi debba essere risolto il conflitto di interessi che sorge tra la pretesa del singolo ad essere lasciato solo e l'esigenza della collettività di conoscere, per finalità determinate, le informazioni che riguardano ognuno di noi.
Il confine della privacy è in continuo movimento
Guardando con realismo all'evoluzione in questi ultimi quindici anni delle norme sul trattamento dei dati personali dobbiamo constatare che i confini della privacy sono estremamente mobili e si modificano con sorprendente facilità, ora restringendo lo spazio di tutela offerto all'individuo, ora allargandolo oltre misura.

Un esempio eclatante di questa tendenza è offerto dall'evoluzione delle norme che in Italia regolano il trattamento dei dati personali per finalità commerciali. Per molti anni per poter inviare messaggi indirizzati ai consumatori era richiesto il consenso espresso dell'interessato. Nel corso del tempo questo principio chiaro che rappresenta la massima forma di tutela per l'interessato, rendendo illecite tutte le attività di trattamento delle quali non è stato preventivamente informato e che ha espressamente autorizzato, ha conosciuto diverse deroghe fino a giungere all'ultima clamorosa riforma relativa all'uso dei numeri di telefono presenti negli elenchi telefonici per effettuare telefonate commerciali, ricerche di mercato o per per promuovere l'invio di materiale pubblicitario. Tale riforma ha sostanzialmente sovvertito le regole consolidate rendendo legittimo l'uso di questi dati in assenza di esplicito dissenso da parte del cittadino. Si è passati quindi da un sistema basato sull'opt in ad un meccanismo fondato sulla logica dell'opt out.

La nuova normativa ci porta ad esaminare quale sia il modo più efficiente attraverso il quale ognuno di noi può esprimere la sua volontà rispetto al trattamento dei suoi dati. La riforma introdotta in Italia attribuisce valore legale al silenzio, intendendo che la mancata opposizione rende possibile il trattamento dei dati per svolgere attività di telemarketing. È però vivo in Europa il dibattito sul ruolo da attribuire al silenzio. Anche per questo le posizioni critiche rispetto alla riforma adottata in Italia sono state numerose.

Per dare giusto peso a queste critiche appare quanto mai necessario riequilibrare, sotto il profilo strettamente normativo, le asimmetrie esistenti nel rapporto tra cittadini-utenti ed operatori telefonici. Le nuove norme sulle attività di telemarketing contengono disposizioni che agiscono chiaramente in favore degli operatori commerciali, mettendoli in condizione di poter utilizzare ogni dato del cittadino che risulti disponibile, mentre fa obbligo all'utente che intenda sottrarsi alle telefonate commerciali di sottoporsi ad una procedura di opposizione.
Ci sono le premesse perché il tema sia ancora oggetto di interventi normativi. Tanto più che entro la fine del 2011 è prevista la riforma profonda della direttiva comunitaria in materia di data protection. Sicuramente quindi il legislatore italiano dovrà tornare ad occuparsi di questi argomenti.
La riforma europea in discussione ha l'obiettivo di creare un quadro giuridico coerente e tendenzialmente uniforme tra i vari Stati Membri, tenendo conto delle dimensioni internazionali assunte dal fenomeno della circolazione dei dati e delle nuove forme di trattamento cui gli stessi possono essere sottoposti.

La linea che si sta seguendo in Europa è quella di mantenere i principi previsti dalla Direttiva del 1995, rendendoli però più dinamici e adeguati alle nuove tecnologie. In particolare chi tratta dati personali dovrà gestire questa attività come un processo da organizzare in base al principio di precauzione, per prevenire utilizzi abusivi delle informazioni trattate. I titolari del trattamento dovranno assumersi l’onere di documentare in una procedura interna tutto ciò che è necessario fare per rispettare i principi normativi per essere in grado di dimostrare di aver fatto quanto necessario per gestire in modo adeguato questa materia. La privacy futura sarà sempre di più basata su regole organizzative finalizzate a prevenire usi impropri dei dati. In questo contesto è probabile che troveranno sempre meno spazio operativo norme basate su consensi presunti e su registri pubblici delle opposizioni.

I confini della privacy, al di là della riforma introdotta in Italia con il registro delle opposizioni, quindi sono destinati a muoversi ancora, accompagnando la dinamica sociale e l'evoluzione del costume.

lunedì 31 gennaio 2011

Il nuovo registro delle opposizioni: cosa cambia per la comunicazione commerciale diretta


 Dal 1° febbraio 2011 diventa operativo il DPR 178/2010 che contiene il regolamento attuativo del nuovo registro delle opposizioni. Se ne parlava da diversi mesi, quando nel novembre 2009 il Parlamento aveva approvato una riforma che sostanzialmente rende possibile l’utilizzo dei numeri di telefono presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate commerciali senza necessità di un preventivo consenso espresso da parte degli abbonati.

Al contrario se una persona non vuole ricevere chiamate commerciali non desiderate deve iscriversi ad un apposito registro detto “ registro delle opposizioni” di modo che le imprese che vogliono effettuare campagne di telemarketing possano accertarsi che il numero di telefono di chi si è iscritto nel registro non sia tra quelli che compaiono nella lista preparata per l’azione di telemarketing.
Tecnicamente si dice che si è passati da un sistema di opt in, nel quale occorre il consenso espresso dell’interessato per trattare i suoi dati, ad un regime di opt out, in base al quale i dati sono liberamente trattabili fino a quando la persona non manifesta espressamente di opporsi ad un determinato trattamento.

Dopo la riforma di novembre 2009 occorreva che il registro delle opposizioni fosse istituito e fosse definito il suo funzionamento e a questo scopo è stato approvato il regolamento attuativo.

Si tratta quindi di un provvedimento che disciplina l'istituzione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono al trattamento del proprio numero telefonico per vendite o promozioni e rappresenta il passaggio dal principio della necessità del consenso esplicito per l'utilizzo dei dati per finalità commerciali chiarito dall'articolo 129 del Codice della Privacy (decreto legislativo 196/2003), al principio opposto della necessaria manifestazione di dissenso da parte dell'abbonato, in mancanza della quale, sono legittime le telefonate per finalità commerciali.

In questo modo l’istituzione del «Registro pubblico delle opposizioni», operativo dal 1° febbraio 2011 tutelerà, attraverso una semplice iscrizione telematica, la privacy degli utenti che non desiderano ricevere queste chiamate. Di conseguenza gli operatori del settore potranno contattare esclusivamente gli abbonati consenzienti, ossia non iscritti nel registro, istituito e gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L’abbonato potrà disporre senza alcuna limitazione dei propri dati e, nel momento in cui farà richiesta di inserimento nel «Registro pubblico delle opposizioni», chi lo gestisce sarà tenuto ad evadere tale richiesta nel più breve tempo possibile.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti–CNCU, gestisce in questi mesi una specifica campagna di informazione per gli abbonati telefonici per favorire la conoscenza e le facoltà previste dal provvedimento, volto non solo a tutelare i diritti dei consumatori ma anche stimolare una maggiore competitività delle imprese del settore.

Cosa cambia in concreto

In pratica chi vuole effettuare una campagna di telemarketing outbound prelevando i numeri di telefono dall’attuale elenco telefonico deve prima preoccuparsi di inviare la lista, via web o via posta elettronica al gestore del registro delle opposizioni che effettuerà il matching per eliminare dalla lista i numeri di telefono di coloro che si sono iscritti nel registro, restituendo la lista nelle 24 ore successive alla richiesta.

Va sottolineato quindi il fatto che il registro delle opposizioni opera solo per l’uso dei numeri provenienti dagli elenchi telefonici e quindi se si dispone di liste formate con altre modalità non si è tenuti a verificare preventivamente la propria lista con il registro. In questo senso si può dire che il registro delle opposizioni opera nei confronti dei prospect, cioè di potenziali clienti con i quali non si è mai intrattenuta nessuna relazione. Viceversa se le persone che si vogliono contattare sono soggetti i cui dati compaiono in liste formate in modo diverso dalla raccolta dei numeri di telefono dagli elenchi telefonici il registro delle opposizioni non va consultato e anche una successiva iscrizione nel registro da parte dell’interessato non produce l’effetto di impedire future chiamate.

E per la posta?

Il registro delle opposizioni non si occupa dell’utilizzabilità degli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici, ma occorre segnalare che un disegno di legge, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (A.S. 2243), reca, al comma 2 dell'articolo 34, una disposizione che modifica ulteriormente l'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, estendendo alla posta cartacea il regime introdotto nel 2007 per le comunicazioni commerciali mediante impiego di telefono; ciò potrà determinare l'esigenza di integrare in futuro il regolamento del registro delle opposizioni, per tener conto dell'estensione dell'ambito di applicazione delle modalità di opposizione da esso disciplinate.

A tal fine il Senato, approvando il regolamento ha inviato il Governo a prevedere l'istituzione di più registri, in relazione a diverse tipologie commerciali, stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico provveda alla disciplina delle modalità con cui organizzare tali banche dati e gestisca direttamente soltanto quelle riferite a settori privi di interesse di mercato, mentre affidi a soggetti terzi le restanti.

In questo senso quindi i prossimi mesi saranno molto importanti per capire quale sarà il futuro assetto delle regole della comunicazione commerciale diretta in Italia.

I punti critici: la posizione del Garante

Peraltro va evidenziato che la partita sul registro delle opposizioni è tutt’altro che chiusa: infatti malgrado l’approvazione del Regolamento del registro delle opposizioni, restano sul tavolo ancora diverse questioni da chiarire. A cominciare da quelle che aveva segnalato il Garante per la protezione dei dati personali, in un comunicato stampa diffuso in data 4 novembre 2009, nel quale aveva espresso gravi perplessità, sottolineando gli effetti negativi di tale norma sulle telefonate promozionali. Al riguardo, il Commissario, Mauro Paissan, aveva dichiarato: “Si tratta di un errore. Gli utenti telefonici verranno bombardati di messaggi e si vedranno costretti a iscriversi a un apposito registro per opporsi. Ma questi registri non hanno funzionato in nessun paese dove sono stati istituiti. E comunque molti cittadini, soprattutto gli anziani, troveranno molta difficoltà a manifestare il loro dissenso. Infine, l'Italia con questa norma si rende responsabile di un'ulteriore infrazione comunitaria e Bruxelles ce la farà pagare”.

La posizione dell’Unione Europea

Anche in Europa la riforma italiana per il telemarketing suscita diverse obiezioni. Già il 28 gennaio 2010 la Commissione Europea aveva inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/2356) per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. I rilievi formulati dalla Commissione riguardano sostanzialmente due profili: il primo attiene alla violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva, che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri di garantire che gli abbonati i cui nominativi figurano in un elenco pubblico siano informati sugli scopi dell'elenco e diano il proprio consenso per l'uso dei dati personali che vi sono contenuti. Al riguardo la Commissione ha contestato alle autorità italiane di non avere ottemperato a tale obbligo nel momento in cui sono state costituite banche dati per le televendite, ricavate da elenchi pubblici di abbonati senza che gli interessati fossero stati informati del trasferimento dei loro dati personali o avessero acconsentito esplicitamente all'inserimento di tali dati nelle predette banche dati. In base alla normativa italiana, infatti, non è richiesto il consenso degli interessati, né che essi siano informati circa l'uso dei loro dati personali a fini promozionali e con la legge 20 novembre 2009, n. 166 è stata prorogata la possibilità di usare banche dati contenenti dati personali di cui non è stato consentito l'utilizzo. Il secondo profilo, riguarda infine la violazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva che fissa l'obbligo per gli Stati membri di vietare le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta senza il consenso degli abbonati interessati, o se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate.

Con riferimento a tali questioni di incompatibilità con la disciplina comunitaria, la Commissaria Europea alle Telecomunicazioni, Viviane Reding ha dichiarato che ”Il pieno rispetto della privacy degli utenti dei servizi di telecomunicazione è di fondamentale importanza per una moderna società digitale. La direttiva UE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche attribuisce ai singoli un insieme di strumenti per proteggere la loro privacy e dei dati personali. Non solo è preoccupante vedere che la normativa italiana non è conforme ai requisiti della privacy stabiliti nella direttiva, ma che le autorità italiane hanno ulteriormente prolungato l'uso di banche dati che includono i dati personali per l'impiego di cui il consenso non era stato concesso. Dobbiamo garantire che le norme comunitarie siano rispettate da tutti gli Stati membri dell'UE affinché i cittadini si sentono sicuri nel mercato unico delle telecomunicazioni

Il ruolo del silenzio

E poi c’è da discutere del modo in cui ognuno di noi può esprimere la sua volontà rispetto al trattamento dei suoi dati. La riforma votata dal parlamento attribuisce valore legale al silenzio, intendendo che la mancata opposizione rende possibile il trattamento dei dati.

È però vivo in Europa il dibattito sul ruolo da attribuire al silenzio, che a differenza del comportamento concludente che pure costituisce forma, sebbene tacita, di manifestazione di volontà, è invece un’omissione di qualsiasi comportamento, in quanto mera inerzia o inattività.

Sono in molti, a cominicare dalla Commissaria Reding, a sostenere che il silenzio, sostanziandosi in un contegno di per sé neutro ed equivoco, non può da solo costituire manifestazione di volontà negoziale. Quindi il silenzio, può assumere il valore giuridico di espressione di volontà negoziale solo quando è la legge ad attribuire ad esso un siffatto significato (cosiddetto silenzio con significato legalmente tipico), o è il contesto di circostanze, in cui detto comportamento silente è inserito, a conferire complessivamente allo stesso un significato rilevante agli effetti contrattuali (cosiddetto silenzio circostanziato).

Verso un rapporto equilibrato tra imprese e consumatori.

Anche per dare giusto peso a queste critiche appare quanto mai necessario riequilibrare, anche sotto il profilo strettamente normativo, le asimmetrie esistenti nel rapporto tra cittadini-utenti ed operatori.

La riforma cui è stata data esecuzione a luglio contiene disposizioni che operano chiaramente in favore degli operatori commerciali, mettendoli in condizione di poter utilizzare ogni dato del cittadino che risulti disponibile, mentre fa obbligo all'utente che intenda sottrarsi alle telefonate commerciali di sottoporsi ad una procedura di opposizione.

Ma non sono mancate durante il dibattito parlamentare le voci di chi ha chiesto di adottare con un successivo atto normativo di rango primario misure volte a modificare la norma delegante in modo tale da prevedere l'istituzione di uno o più registri dei consenzienti, in relazione alle diverse tipologie commerciali. Sarebbe bene adottare una inversione della procedura di accesso ai dati, che obblighi gli operatori commerciali a contattare solo gli utenti che abbiano preventivamente manifestato il loro consenso ad essere destinatari di messaggi pubblicitari e commerciali.

Questo anche per evitare che le persone, esasperate dalle chiamate non sollecitate, si iscrivano in massa al registro e non siano più contattabili, con grave danno soprattutto per le piccole e medie imprese che non possono utilizzare forme alternative di comunicazione commerciale e che perdono l’opportunità di acquisire direttamente nuovi potenziali clienti.

Ci sono le premesse perché il tema sia ancora oggetto di interventi normativi. Tanto più che entro la fine del 2011 è prevista la riforma profonda della direttiva comunitaria 95/46 da cui sono nate le norme nazionali in materia di data protection. Sicuramente quindi il legislatore italiano dovrà tornare tra breve ad occuparsi di questi argomenti.

sabato 18 dicembre 2010

I cartelloni pubblicitari e il direct marketing: prove tecniche di convergenza?

Fantascienza o marketing?

Perché le vecchie regole non bastano più: è arrivato il momento della Privacy 2.0.

Immaginatevi questa scena: vi aggirate per le vie della città in una calda giornata di luglio. Avete sete. Passando davanti ad uno schermo posto all’angolo della via, venite riconosciuti dal sofisticato sistema di identificazione facciale in grado di analizzare gusti, interessi e bisogni di chi passa. Quando siete arrivati alla giusta distanza lo schermo si anima e vi accoglie dandovi il benvenuto, magari con il vostro nome e cognome, e visualizza questo messaggio tutto per voi: “Prenditi una sosta e vai a bere la tua birra preferita (non una qualsiasi ma proprio la tua, quella che hai comprato tante volte, come vedo grazie al codice a barre della carta fedeltà che tieni in tasca). Anzi se vai subito nel bar all’angolo, la troverai al bancone che ti aspetta, ghiacciata e appena stappata, senza nemmeno dover far la fila alla cassa e sforzarti di ordinarla. E ci sarà pure uno sconto tutto per te. Cosa aspetti?”.


Si lo so, è fantascienza e queste cose ancora non succedono. Però……

Quella che ho descritto è grosso modo uno spezzone tratto dal film “Minority Report”, un film di qualche anno fa che descrive la futuribile realtà quotidiana di Washington D.C. nel 2054.

Ricordo che quando vidi quel film mi chiesi, da giurista appassionato di marketing, che regole avremmo dovuto creare in futuro per difendere i consumatori dall’invadenza delle tecnologie e giunsi alla conclusione che le norme non avrebbero semplicemente dovuto seguire l’evoluzione dei mezzi di comunicazione di massa, ma avrebbero dovuto precederla ed intuirne i possibili sviluppi. Solo così si sarebbe potuta tutelare la libertà di scelta delle persone. Siamo ancora lontani da quella data ma sembra che si avvicini sempre di più la necessità di tracciare una linea di confine per garantire l’equilibrio tra la libertà individuale e le pressioni del marketing diretto. Fino ad ora la comunicazione indirizzata ci ha raggiunti nelle nostre case, inviandoci messaggi postali e di posta elettronica, ovvero inseguendoci mentre stiamo consultando un sito in internet o contattandoci al telefono. Ora la prospettiva realistica è che il direct scenda nelle strade e ci segua mentre ci muoviamo liberamente nella città.

Senza dover aspettare che il futuro di Minority Report diventi realtà vi invito a pensare per un attimo a quante sono le invasioni di campo che subiamo ogni giorno, in una giornata tipo.

A chi non è capitato di passare qualche ora in una stazione ferroviaria o in un aeroporto? mentre aspettiamo il mezzo che ci deve condurre verso la nostra destinazione siamo costretti a sorbirci spot pubblicitari ripetuti ossessivamente da schermi onnipresenti. Non sono ancora messaggi personalizzati ma i tempi sono destinati presto a cambiare e penso che nel prossimo futuro il direct uscirà dalle case delle persone ed invaderà gli spazi pubblici nei quali gli strumenti tecnologici ci permettono di essere perennemente connessi.

E questa non è fantascienza ma è la realtà, con la quale dobbiamo fare i conti.

Per averne una conferma basta chiedere alla NEC, colosso informatico giapponese, che ha messo a punto i primi cartelloni pubblicitari interattivi che sono in grado di riconoscere i desideri dei passanti. In pratica si tratta di forme di comunicazione indirizzata, fatte per strada. Grazie a un potente software il cartellone pubblicitario digitale riesce a distinguere le caratteristiche principali dei passanti e di volta in volta pubblicizza prodotti mirati che potrebbe realmente interessare al potenziale cliente. Per ora i cartelloni di nuova generazione sono in grado di riconoscere istantaneamente l'età media, il genere e l'etnia del passante e dopo pochi attimi di reclamizzare un prodotto che il software ritiene possa interessare al consumatore. Ma la tecnologia avanza vorticosamente e il futuro sarà sempre di più caratterizzato da comunicazioni direct che ci seguiranno per strada. E’ in atto una convergenza forte tra pubblicità di massa e forme di marketing diretto integrato.

Credo quindi che sia urgente che chi si occupa di diritto del marketing prenda atto che la tutela della libertà di scelta dei consumatori non riguarda più solo la casella postale o il numero di telefono. Dopo aver dedicato leggi e sanzioni per proteggere la privacy di casa, sarebbe bene che ci occupassimo anche di quello che succede fuori dalle mura domestiche. In questo modo si raggiungeranno due risultati in un colpo solo: si preverranno gli abusi che, come sempre, sono resi possibile dall’evoluzione tecnologica e si potrà affrontare la questione dei messaggi non sollecitati con più equilibrio e con più efficacia di quanto non si sia fatto fino ad ora. Perché, come dimostrano i nuovi cartelloni interattivi, la tutela del consumatore rispetto al marketing invadente non è più solo una questione di privacy, non riguarda cioè la protezione della propria casella postale o del proprio telefono. E’ forse arrivato il momento, anche per questa materia, per passare ad un nuovo approccio al problema: è giunto il tempo della Privacy 2.0.

giovedì 4 novembre 2010

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il regolamento relativo al Registro delle opposizioni

Non poteva essere scelto un giorno più simbolico del 2 novembre per pubblicare in Gazzetta Ufficiale il regolamento attuativo che definisce come dovrà essere gestito il registro delle opposizioni.

Stiamo parlando del 


Ricostruzione completa del testo dell'atto DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 178

  Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. (10G0201) (GU n. 256 del 2-11-2010 )

E' una riforma pensata male, attuata peggio e quello che possiamo dire che il 2 novembre è proprio la data giusta per sancirne la vitalità. Avremo modo di approfondire il tema.  Ma per il momento io resto affascinato dalla potenza delle date e dalla loro capacità di dire tutto in modo così semplice.

domenica 31 ottobre 2010

Per le informazioni commerciali è in arrivo il codice deontologico e di buona condotta.

E’ in arrivo una novità importante per le società che raccolgono o utilizzano le cosiddette informazioni commerciali. Si tratta dei i dati personali che possono riguardare aspetti organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, economici, finanziari, patrimoniali, amministrativi o contabili relativi all'attività esercitata da operatori economici come pure consistere in dati riferiti a persone fisiche (quali visure camerali, c.d. pregiudizievoli di conservatoria, dati ipocatastali, bilanci, protesti e procedure concorsuali). Solitamente sono dati provenienti da registri, elenchi, archivi pubblici o contenute in atti e documenti pubblici (ad esempio tenuti dalle Camere di commercio o presso l'Agenzia del territorio) o comunque generalmente accessibili (in quanto ricavate, ad esempio, da elenchi categorici, notizie di stampa o da siti internet consultabili da chiunque).

Già in passato il Garante aveva previsto la possibilità di un’informativa semplificata per la raccolta di informazioni commerciali, disponendo l’esonero dall'informativa per l'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC)14 maggio 2009 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2009)

Ora il Garante per la protezione dei dati personali, interviene nuovamente in questo settore nevralgico per le attività economiche, invitando le associazioni di categoria interessate (operatori del settore, imprenditori, consumatori) a fornire il loro contributo in vista dell'adozione del codice che disciplinerà un ambito informativo di particolare rilievo per il sistema economico. I dati registrati dalle imprese che operano nel settore delle informazioni commerciali, infatti, possono riguardare aspetti organizzativi, finanziari o patrimoniali dell'attività svolta dagli operatori economici, ma possono anche fare riferimento a persone fisiche che svolgono ruoli di particolare responsabilità nelle società.

Il Codice di deontologia e buona condotta dovrà, in particolare, fissare le regole per la raccolta, l'elaborazione e la conservazione di tali informazioni, individuando anche idonei meccanismi per favorire la qualità e l'esattezza dei dati utilizzati.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie interessate e che ritengano di avere titolo a sottoscrivere il codice, sono dunque chiamati a comunicare la loro adesione o a confermarla se già espressa a seguito dell'invito formulato a suo tempo dall'Autorità.

Ai fini dell'ammissione ai lavori che porteranno all'adozione del Codice deontologico, il Garante, oltre a valutare la effettiva appartenenza alle categorie interessate alla sottoscrizione del codice, verificherà l'organizzazione e l'articolazione sul territorio dei soggetti che si ritengono rappresentativi, le attività da loro svolte in concreto anche con riferimento alla protezione dei dati personali, il numero dei soggetti effettivamente rappresentati in rapporto alla categoria.

Ricordo che comunicazioni e documentazione potranno essere inoltrate, entro il 5 novembre 2010, al Garante per la protezione dei dati personali anche mediante e-mailcodiceinfocommerciali@garanteprivacy.it.

domenica 12 settembre 2010

Ghandi, Al Capone e la lista degli intoccabili

di Marco Maglio 
 
Un’esperienza mistica: così potrei definire la mia lettura del regolamento sul registro delle opposizioni approvato dal Consiglio dei Ministri nei giorni più caldi di questa estate 2010. Tanto per incominciare, il titolo completo è questo: “Decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.” E già questa introduzione trasporta il lettore in un mondo nuovo nel quale le regole abituali sono stravolte. 

Cosa c'entra Gandhi con il telemarketing?
Metafisica del diritto, direi. 

Immergendosi nel testo poi si può constatare che il diluvio di commi e di rimandi ad articoli di legge è davvero notevole. Dubito che una persona non avvezza al duro mestiere del giurista possa avventurarsi tra queste righe senza avvertire un senso di straniamento. Ma per chi, come me, è abituato a muoversi tra i meandri delle norme e conosce le oscurità del linguaggio legale, il testo, come dire, si fa leggere anche se il senso di trascendenza rispetto alla realtà abituale aumenta riga dopo riga. E man mano che mi avvicino alla fine dell’articolato del regolamento anche io, che pure di commi e rimandi normativi sono un utilizzatore abituale, resto stranito. Letta l’ultima parola resto perplesso e concludo che, a voler essere sintetici, sostanzialmente, in questi ultimi tredici anni (questo è il tempo trascorso da quando si è iniziato a parlare di privacy nel nostro paese con la vecchia legge 675 del 1996) abbiamo tutti voluto scherzare. Se per anni siamo tutti stati convinti di vivere in un Paese che aveva fatto del consenso espresso il criterio cardine sul quale l’intera costruzione della tutela dei dati personali si fonda, possiamo dire di esserci tutti sbagliati. D’incanto, con un tratto di penna si cambia tutto e si passa al meccanismo opposto, quello dell’opt out. 

Ora quindi se non vogliamo ricevere chiamate commerciali non sollecitate (e francamente mi sembra strano che ci sia qualcuno che voglia ricevere questo tipo di comunicazioni) dobbiamo dirlo, iscrivendoci in questo registro pubblico che le aziende saranno obbligate a consultare prima di effettuare le loro chiamate. 

Ho molte perplessità sull’adeguatezza di questo nuovo sistema e non solo per ragioni che riguardano la coerenza del sistema, il rispetto dei principi, il costo dei diritti e tante altre belle questioni che attengono agli aspetti concettuali del diritto del marketing e del rapporto equilibrato tra imprese e consumatori. 

In realtà non posso fare a meno di cogliere, anche alla luce della comparazione con altri paesi che prima di noi si sono cimentati su questa strada delle cosiddette “do not call list”, un forte senso di preoccupazione concreta che ricavo dal fatto che questi arnesi (le liste di cancellazione centralizzata, le Robinson list, le black list, chiamatale come vi pare) sono strumenti pericolosi che rischiano di danneggiare irreparabilmente i rapporti tra chi vende e chi compra. 

Intendiamoci le liste di opposizione al trattamento dei dati per fini commerciali sono un caposaldo dell’autodisciplina europea e se sono ben fatte funzionano egregiamente. Ma il punto è proprio questo. Devono essere ben fatte, cioè devono permettere ad ogni singola persona di esprimere pienamente la sua volontà e dire cosa gli interessa e cosa invece lo disturba.
Nel caso di questo registro delle opposizioni invece si è solo prevista la possibilità di dire no, di opporsi al trattamento dei propri dati. Non c’è la possibilità di modulare le proprie scelte, dicendo di no, per esempio a chi propone di vendere per telefono prodotti alimentari, ma di riservarsi la possibilità di ricevere chiamate che offrano l’acquisto, faccio per dire, di libri o di serigrafie d’arte. 

Quindi che cosa succedrà? Molti di noi saranno sommersi da chiamate indesiderate: perché diciamo la verità, a nessuna fa piacere ricevere chiamate non richieste, soprattutto quando sono ripetute, indiscriminate e senza nessun riguardo verso l’interlocutore che è solo un numero – di telefono appunto – uno dei tanti da chiamare per vedere di nascosto l’effetto che fa! Così, per difendersi da quest’ondata moltissimi si iscriveranno nel registro nella speranza di porre un argine a questo stillicidio. 

E così queste persone diventeranno inavvicinabili per chi fa comunicazione diretta, nessuno potrà più contattarli per conquistarne prima l’interesse e poi la fiducia. Sarà un danno irreparabile per il settore della comunicazione diretta che dovrà fare i conti nel prossimo futuro con questa lista degli intoccabili.  
Ecco! Adesso ho capito perché alla fine della mia lettura - mistica, come dicevo - del regolamento in questione, forse sopraffatto anche io dai commi e dai richiami normativi indigesti, sono stato travolto dal ricordo di alcune immagini suggestive di due magnifici film di qualche decennio fa. Il primo raccontava le vicende di Ghandi (e il regista Sir Richard Attemborugh vinse un Oscar nel 1982) e tra le altre cose cosa spiegava significasse nell’India  coloniale appartenere alla casta degli intoccabili. 



Il secondo film è di Brian De Palma (e Sean Conney con questa interpretazione vinse l’Oscar nel 1987 come attore non protagonista) e racconta, con rara intensità, la storia di Elott Ness e dei tutori dell’Ordine che osarono sfidare l’incontrastato boss criminale della Chicago degli anni 30 impersonato da un credibilissimo Robert De Niro. E quel film si intitolava proprio “The Untouchables - Gli Intoccabili”. 

Penso che anche noi tra qualche anno, parlando delle sorti del marketing diretto, dovremo occuparci degli intoccabili di casa nostra (che saranno i tanti, tantissimi che avranno deciso di dire no alle telefonate di disturbo) . Probabilmente a chi ha pensato, proposto e sostenuto questa ricetta per risollevare le sorti del telemarketing italiano non consegneranno nessuna statutetta dorata, a differenza di quanto accaduto per il regista di Ghandi e per l’attore degli Untouchables. Al massimo un bel biglietto di sola andata per Hollywood in classe economica. Perché il marketing diretto per crescere non ha bisogno di effetti speciali ma solo di rigore, trasparenza, concretezza e rispetto dei principi generali. 

Ed ora rimbocchiamoci le maniche perché ci sarà da lavorare parecchio per evitare che ogni prospect diventi un intoccabile.

lunedì 2 agosto 2010

Manifestazioni a premi: si cambia. Ecco le novità introdotte dal Decreto del 5 luglio 2010


Manifestazioni a premi: si cambia. Le regole ormai consolidate, previste dal DPR 430 del 2001, sono state modificate dal Decreto Interdirigenziale 5 luglio 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 luglio 2010. 


Non sono cambiamenti radicali ma si tratta di variazioni importanti che introducono il principio della comunicazione preventiva e stabiliscono la creazione di un unico canale telematico per l’invio al Ministero dello Sviluppo Economico delle comunicazioni previste per lo svolgimento di tali iniziative.  L’obiettivo è quello di rendere più efficaci i controlli preliminari, impedendo la presentazione al pubblico di manifestazioni non conformi alla normativa e di razionalizzare lo svolgimento delle procedure di comunicazione verso l’autorità di controllo.

COSA CAMBIA

Essenzialmente vengono modificati i termini di presentazione della comunicazione di avvio della manifestazione (che ora dovrà precedere di almeno 15 giorni l’avvio dell’iniziativa) e le modalità di presentazione della documentazione – moduli, regolamento e attestazione dell’avvenuta cauzione – (che dovrà essere inviata esclusivamente attraverso il canale telematico predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico).

Vediamo i dettagli.


Le comunicazioni ulteriori rispetto a quelle di avvio delle manifestazioni a premio devono essere trasmesse al Ministero dello Sviluppo Economico prima che esplichino i loro effetti attraverso il medesimo sistema telematico, avvalendosi degli appositi moduli e prestando attenzione al rispetto del termine di 15 giorni nel caso siano riferite ad aspetti del concorso che ne modificano le caratteristiche sostanziali.

Sono soggette all'obbligo di comunicazione preventiva le manifestazioni che hanno inizio dal 25 agosto 2010.

IL PERIODO TRANSITORIO FINO AL 25 GENNAIO 2011

L'introduzione dell'obbligo di  trasmissione telematica di tali comunicazioni è soggetta a un periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero fino al 25 gennaio 2011. Durante tale periodo sarà possibile utilizzare sia il canale telematico per chi già dispone di firma digitale, sia le tradizionali forme di trasmissione. 

La trasmissione telematica della comunicazione di avvio e i documenti allegati attraverso il servizio PREMA on-line soddifa fin d'ora l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10. commi 1 e 2, del DPR 430/2001.

L'obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche, fermo restando il vigente termine di comunicazione, si applica anche alle operazioni a premio, con la medesima decorrenza differita di sei mesi.

A partire dal 25 gennaio 2011 il servizio PREMA on-line diventerà l'unico canale per la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico delle comunicazioni relative alle manifestazioni a premio.

DOCUMENTAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE  ALLE CAMERE DI COMMERCIO

A seguito delle novità introdotte dal Decreto del 5 luglio 2010 i soggetti promotori che intendono avvalersi del supporto della competente Camera di Commercio devono presentare una
domanda in carta semplice con la richiesta di intervento del funzionario camerale, almeno 10 giorni prima dell´inizio della manifestazione, corredata dai seguenti documenti:

a) regolamento della manifestazione;
b) copia del modello PREMA CO/1 e ricevuta di presentazione telematica (qualora si proceda già nel corso della fase sperimentale con tale modalità), oppure prova della spedizione del modello;
c) copia della cauzione prestata;
d) eventuale delega.

Come sempre, la documentazione necessaria per l'avvio delle manifestazioni a premio (PREMA CO/1: comunicazione di svolgimento di concorso a premi; CO/PV: processo verbale di chiusura; PREMA CO/2: scheda informativa allegata al verbale di chiusura; PREMA OP/1: comunicazione di cauzione prestata per le operazioni a premio) è reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Dal medesimo sito è possibile accedere al servizio PREMA on-line per la trasmissione delle comunicazioni telematiche.