lunedì 18 aprile 2011

I mobili confini della privacy: il consenso espresso, il registro delle opposizioni e la riforma della direttiva comunitaria sul trattamento dei dati personali

Quando si discute di privacy in realtà si disegna un confine; cioè ci si pone il problema di definire secondo quali criteri debba essere tracciata la linea ideale che separa l'individuo dalla collettività. In pratica le norme sulla privacy definiscono secondo quali principi debba essere risolto il conflitto di interessi che sorge tra la pretesa del singolo ad essere lasciato solo e l'esigenza della collettività di conoscere, per finalità determinate, le informazioni che riguardano ognuno di noi.
Il confine della privacy è in continuo movimento
Guardando con realismo all'evoluzione in questi ultimi quindici anni delle norme sul trattamento dei dati personali dobbiamo constatare che i confini della privacy sono estremamente mobili e si modificano con sorprendente facilità, ora restringendo lo spazio di tutela offerto all'individuo, ora allargandolo oltre misura.

Un esempio eclatante di questa tendenza è offerto dall'evoluzione delle norme che in Italia regolano il trattamento dei dati personali per finalità commerciali. Per molti anni per poter inviare messaggi indirizzati ai consumatori era richiesto il consenso espresso dell'interessato. Nel corso del tempo questo principio chiaro che rappresenta la massima forma di tutela per l'interessato, rendendo illecite tutte le attività di trattamento delle quali non è stato preventivamente informato e che ha espressamente autorizzato, ha conosciuto diverse deroghe fino a giungere all'ultima clamorosa riforma relativa all'uso dei numeri di telefono presenti negli elenchi telefonici per effettuare telefonate commerciali, ricerche di mercato o per per promuovere l'invio di materiale pubblicitario. Tale riforma ha sostanzialmente sovvertito le regole consolidate rendendo legittimo l'uso di questi dati in assenza di esplicito dissenso da parte del cittadino. Si è passati quindi da un sistema basato sull'opt in ad un meccanismo fondato sulla logica dell'opt out.

La nuova normativa ci porta ad esaminare quale sia il modo più efficiente attraverso il quale ognuno di noi può esprimere la sua volontà rispetto al trattamento dei suoi dati. La riforma introdotta in Italia attribuisce valore legale al silenzio, intendendo che la mancata opposizione rende possibile il trattamento dei dati per svolgere attività di telemarketing. È però vivo in Europa il dibattito sul ruolo da attribuire al silenzio. Anche per questo le posizioni critiche rispetto alla riforma adottata in Italia sono state numerose.

Per dare giusto peso a queste critiche appare quanto mai necessario riequilibrare, sotto il profilo strettamente normativo, le asimmetrie esistenti nel rapporto tra cittadini-utenti ed operatori telefonici. Le nuove norme sulle attività di telemarketing contengono disposizioni che agiscono chiaramente in favore degli operatori commerciali, mettendoli in condizione di poter utilizzare ogni dato del cittadino che risulti disponibile, mentre fa obbligo all'utente che intenda sottrarsi alle telefonate commerciali di sottoporsi ad una procedura di opposizione.
Ci sono le premesse perché il tema sia ancora oggetto di interventi normativi. Tanto più che entro la fine del 2011 è prevista la riforma profonda della direttiva comunitaria in materia di data protection. Sicuramente quindi il legislatore italiano dovrà tornare ad occuparsi di questi argomenti.
La riforma europea in discussione ha l'obiettivo di creare un quadro giuridico coerente e tendenzialmente uniforme tra i vari Stati Membri, tenendo conto delle dimensioni internazionali assunte dal fenomeno della circolazione dei dati e delle nuove forme di trattamento cui gli stessi possono essere sottoposti.

La linea che si sta seguendo in Europa è quella di mantenere i principi previsti dalla Direttiva del 1995, rendendoli però più dinamici e adeguati alle nuove tecnologie. In particolare chi tratta dati personali dovrà gestire questa attività come un processo da organizzare in base al principio di precauzione, per prevenire utilizzi abusivi delle informazioni trattate. I titolari del trattamento dovranno assumersi l’onere di documentare in una procedura interna tutto ciò che è necessario fare per rispettare i principi normativi per essere in grado di dimostrare di aver fatto quanto necessario per gestire in modo adeguato questa materia. La privacy futura sarà sempre di più basata su regole organizzative finalizzate a prevenire usi impropri dei dati. In questo contesto è probabile che troveranno sempre meno spazio operativo norme basate su consensi presunti e su registri pubblici delle opposizioni.

I confini della privacy, al di là della riforma introdotta in Italia con il registro delle opposizioni, quindi sono destinati a muoversi ancora, accompagnando la dinamica sociale e l'evoluzione del costume.