di Marco Maglio
Come sanno bene coloro
che hanno seguito in ultimi quindici anni lo sviluppo delle regole in
materia di uso di dati personali a fini di comunicazione commerciale
indirizzata i colpi di scena e le novità sono all'ordine del giorno.
Si
è passati da un uso libero e non regolamentato dei dati presenti
negli elenchi telefonici all'introduzione di regole sempre più
rigide che hanno colpito questo strumento che da sempre è uno degli
strumenti principali attraversi il quale chi fa marketing diretto
dispone di liste generali, aggiornate e complete per l'effettuazione
di campagne di comunicazione indirizzata.
Ma
oggi qual'è lo stato dell'arte? Si possono usare i dati presenti
negli elenchi telefonici? E con quali limiti?
La
risposta a questi quesiti passa attraverso l'esame di una
stratificazione di norme che ormai rende il lavoro interpretativo del
giurista sempre più simile a quello dell'archeologo che individua i
reperti e li assembla in uno sviluppo ordinato che dia un senso a
quella che altrimenti sarebbe un mero ammasso di informazioni.
Senza
scendere in minuziose ricostruzioni vale quindi la pena dare un
quadro dell'attuale regolamentazione relativamente
all'uso degli indirizzi postali presenti negli attuali elenchi
telefonici.
In
estrema sintesi le regole per l'uso degli elenchi telefonici sono
fissate dall'art. 129 del D.lgs. 196/2003 che prevede che il Garante
per la protezione dei dati personali individua con proprio
provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, e in conformità alla normativa comunitaria, le
modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali
relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti
prima della data di entrata in vigore della normativa vigente. Il
provvedimento del Garante individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati personali a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, in base al
principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione
negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il
trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica,
rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Questo
provvedimento è stato emanato dal Garante il 15 luglio 2004 e ha
individuato e disciplinato il trattamento dei dati personali relativi
agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato nell'ambito
degli elenchi telefonici c.d. "alfabetici" e ha prescritto
agli operatori telefonici di utilizzare un modello di informativa e
richiesta di consenso.
Alla
luce di questo provvedimento quindi occorre il consenso espresso per
usare i dati presenti nell'elenco telefonico.
Questo
nonostante il principio contenuto nell'art. 58 del D.lgs 206/2005
“Codice del Consumo” (che esclude la necessità del consenso
espresso per l'invio di messaggi postali promozionali indirizzati) e
l'indicazione ribadita a livello legislativo con la legge 23 febbraio
2006 n. 51 che prevede la prevalenza di tale normativa su quanto
stabilisce il Codice in materia di dati personali.
Solo
con l'introduzione del registro delle opposizioni (con la legge20
novembre 2009 n. 166) questi criteri sono stati modificati,
introducendo il principio per il quale il trattamento dei dati
presenti negli elenchi telefonici, mediante l'impiego del telefono
per le finalità di comunicazione commerciale e ricerche di mercato è
consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di
opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica,
mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e
degli altri dati personali, in un registro pubblico delle
opposizioni.In pratica è stato introdotto l'opt out per l'uso dei
numeri di telefono presenti in elenco per attività di telemarketing
outbound.
Un’ultima
semplificazione, quella più attesa dal mondo del direct marketing,
riguarda l'invio di messaggi postali basato sugli indirizzi estratti
dagli elenchi telefonici. In sostanza, con la legge 12 luglio 2011,
n. 106 è stato esteso
anche agli indirizzi postali il regime dell’opt-out.
Questa
è la situazione oggi vigente.
Quindi
anche
per il direct mailing classico trova applicazione il registro delle
opposizioni,
per cui gli operatori di marketing diretto potranno utilizzare anche
gli indirizzi degli abbonati contenuti nell’elenco telefonico per
finalità promozionali senza bisogno di chiedere il consenso alla
sola condizione che questi ultimi non abbiano richiesto l’iscrizione
del proprio numero telefonico e del proprio indirizzo presso il
registro delle opposizioni di recente istituito dalla Legge n. 166/09
e gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni.
Chiaramente
l'obbligo di consultare il registro delle opposizioni riguarda solo
coloro che abbiano intenzione di usare indirizzi tratti dagli elenchi
telefonici. Chi usa recapiti di fonte diversa non è tenuto a tale
adempimento.
In
particolare va segnalato che secondo l'opinione di molti la norma
relativa all'estensione del registro delle opposizioni al mailing
cartaceo per trovare applicazione richiede che venga emanato un
regolamento che definisca come dovrà essere gestita l'attività di
consultazione del registro. I problemi tecnici da affrontare non sono
indifferenti (basti pensare al lavoro di normalizzazione che dovrà
essere gestito per permettere il matching degli indirizzi da
sottoporre a verifica da parte del Gestore del Registro).
Il
registro delle opposizioni oggi è organizzato solo per contenere dei
numeri di telefono e non è previsto l'abbinamento di tali numeri ad
un anagrafica univoca. Chiaramente questa impostazione dovrà
cambiare per permettere di gestire una nuova tipologia di dati
evitando il verificarsi di problemi non indifferenti. Se il numero di
telefono è un dato riferibile esclusivamente ad un abbonato senza
possibilità di errori, altrettanto non può dirsi di un mero
indirizzo, che è riferibile a più soggetti e che richiede quindi di
essere abbinato ad un soggetto determinato per poter essere gestito
correttamente.
Saranno
sicuramente necessari chiarimenti applicativi con un integrazione al
DPR n. 170/2010 che regola l'uso del Registro delle Opposizioni.
Tuttavia
va anche detto – con chiarezza - che il nostro ordinamento non
prevede l'inapplicabilità di leggi pubblicate in Gazzetta Ufficiale
semplicemente sulla base di una esigenza di maggior chiarezza
applicativa di norme vigenti.
Nessuna
norma oggi vigente prevede la necessità di un regolamento attuativo
per dare esecuzione alle previsioni introdotte dalla legge b.
106/2011.
Quindi,
applicando rigorosamente le norme vigenti, va detto che, in attesa
che vengano definiti dei criteri applicativi che tengano conto della
maggior ampiezza dei dati dell'elenco telefonico che sono
utilizzabili, nel frattempo va detto che chi vuole usare gli
indirizzi presenti negli elenchi telefonici potrà farlo ma dovrà
passare in ogni caso attraverso il filtro del Registro delle
opposizioni e precauzionalmente desumere che chi si è opposto
all'uso del suo numero di telefono non voglia che venga usato nemmeno
il suo indirizzo a fini commerciali. Occorrerà quindi, fino a
diversa indicazione, verificare preventivamente che il numero di
telefono di coloro di cui si vuole usare l'indirizzo non sia presente
nel registro delle opposizioni.
Queste
sono le regole oggi vigenti.
Per
il futuro si spera che le norme cambino perchè in caso contrario la
riforma introdotta nel 2011 rischia di rivelarsi un clamoroso
boomerang, con aggravio di costi ed adempimenti anche a carico di chi
vuole inviare un mailing traendo gli indirizzi dagli elenchi
telefonici, cosa che in base al principio contenuto nel Codice del
Consumo, non dovrebbe essere necessaria.