martedì 18 marzo 2008

Dati personali: in arrivo il codice deontologico per direct marketing, vendita diretta, ricerca di mercato e comuncazione intereattiva.

di Marco Maglio

L’annuncio ufficiale, come spesso succede, è passato quasi inosservato, eppure gli addetti ai lavori aspettavano questo momento da molti anni. Finalmente dopo oltre 10 anni di attese sembra che sia arrivato il momento di realizzare il tanto atteso codice deontologico e di buona condotta per i dati trattati a fini di invio di materiale pubblicitario e di vendita a distanza. Nelle scorse settimane è stato pubblicato l’annuncio della ripresa dei lavori preparatori relativi a questo importante testo che avrà un impatto rilevante sullo sviluppo futuro della comunicazione commerciale interattiva nel nostro paese.

Vale quindi la pena fare il punto della situazione e capire bene di cosa si tratta.

Tutto comincia da un preciso riferimento contenuto nel Codice in materia di dati personali, il D.lgs 196/2003. L’articolo 140 riprendendo un’ analoga previsione contenuta nella vecchia legge 675/1996 dispone che il Garante promuove la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.

Tali codici di deontologia e buona condotta sono previsti dall’art. 12 dello stesso D.lgs 196/2003 in base al quale il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verificala conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

In pratica si tratta di testi integrativi della normativa generale che precisano le regole pratiche da adottare per il trattamento dei dati in settori specifici. Finora sono stati emanati diversi codici di settore (per esempio nel campo del giornalismo, della ricerca storica o della gestione dei dati da parte delle centrali rischi per il credito). Ma per il direct marketing e la comunicazione commerciale interattiva, che senza codice, hanno dovuto convivere con la normativa generale per questi lunghi anni, l’attesa sembrava senza fine. Invece il codice di buona condotta è importante. Perchè integra la legge e perchè fissa regole concrete che permettono agli operatori delle categorie cui il codice si applica di sapere come comportarsi nelle situazioni quotidiane tipiche della loro attività. Proprio per questo, con una formula poco espressiva, si parla di deontologia ed di buona condotta. Queste espressioni traducono (male) la formula anglosassone delle “ best practice rules” cioè delle norme che esprimono l’eccellenza in un determinato settore produttivo. Proprio quello che serve per rendere finalmente concreta e di immediata applicazione una normativa che da sempre viene accusata di essere troppo astratta e scivolosa.

Già il 10 aprile 2002 il Garante aveva emanato un avviso con il quale aveva invitato tutti i soggetti interessati a questo settore a farsi avanti e a chiedere di partecipare ai lavori di formazione del codice. Dopo le prime entusiastiche adesioni, il silenzio totale.

Ora, a distanza di sei anni, finalmente i lavori riprendono con l’invito ai soggetti interessati a partecipare ai lavori a manifestare la loro disponibilità. Ora le associazioni di categoria nel settore dei marketing diretto, vendita a distanza, commercio elettronico, ricerche di mercato, comunicazione commerciale interattiva sono invitate a battere un colpo. Anche pubblicità on line, televisione interattiva, mondo delle promozioni, banche ed assicurazioni sono interessate. La speranza è che il mondo produttivo non commetta ancora una volta l’errore di sottovalutare quest’appuntamento e capisca che attraverso questo codice si giocherà la possibilità di sviluppare o meno la comunicazione interattiva nel nostro paese. E’ auspicabile che il mondo associativo italiano faccia altrettanto e capisca che – dopo il tempo del mugugno contro questa legge - è arrivato il momento delle responsabilità e delle scelte.

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