mercoledì 14 dicembre 2011

Business to business: si cambia. Le nuove regole sul trattamento dei dati personali per persone giuridiche, enti ed associazioni introdotte dal Decreto “Salva Italia”.

di Marco Maglio
Nel Decreto "Salva Italia" trova posto anche la privacy 
Non vorrei evocare a sproposito frasi storiche, ma leggendo il ben noto Decreto “Salva Italia e soffermandomi su un comma quasi nascosto, annegato tra le tante norme di cui hanno parlato giornali e organi di informazione, ho pensato: “beh questo è un piccolo comma per l'uomo, ma è una grande riforma per l'umanità”.
Mi rendo conto che è un'esagerazione ma quello che sto per raccontare è una bella liberazione, per lo meno per le aziende che in questi anni si sono trovate faticosamente a far convivere le attività business to business con le norme sulla privacy, quelle che - per intenderci – impediscono di contattare anche i soggetti economici in assenza di un consenso espresso basato su una adeguata informativa
Di cosa si tratta? Cerco di spiegarlo semplicemente pur se occorre fare riferimento a commi, Decreti e richiami normativi.
Il comma di cui vi parlo è inserito nell’art. 40 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (è il cosiddetto "Decreto Salva Italia"), contenente le Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, ma segna una svolta nella disciplina della privacy nel nostro Paese.
Il comma 2 del citato art. 40 recita testualmente:
“Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”.
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 43 è soppressa”.
Traducendo dal giuridichese stretto all'italiano comprensibile questo vuol dire una cosa molto semplice: d’ora in poi – se il decreto Monti sarà convertito in legge senza che siano apportate modifiche al comma 2 dell’art. 40 – la tutela della privacy riguarderà solamente le persone fisiche.
In pratica è stata completamente liberalizzato il trattamento dei dati delle società, degli enti e delle associazioni. I dati riferiti ad una spa, una srl o una associazione non sono più considerati dati personali e questi soggetti, tecnicamente non sono più qualificati come "interessati".
Questo vuol dire che il business to business diventa terreno libero. Niente regole privacy. Quindi mani libere per l'uso delle liste di aziende (ma – attenzione - non di liberi professionisti o imprese individuali) anche per attività di marketing.
E' un cambiamento importante che allineerà la normativa italiana sulla tutela della privacy a quella di tutti gli altri paesi europei. L’Italia, infatti, era l’unico Stato dell’Unione Europea assieme all’Austria ad aver recepito la Direttiva comunitaria 95/46/CE estendendo la tutela dei dati personali, oltre che alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche.
In pratica, d’ora in avanti si potranno trattare i dati di persone giuridiche, enti e associazioni, pubblici e privati, senza dover chiedere il loro consenso.
Si tratta di una semplificazione rilevante che alleggerisce sicuramente il “carico privacy” per le imprese, ma lascia intatti tutti gli adempimenti (informativa, consenso, ecc.) e le misure di sicurezza quando si trattano i dati personali delle persone fisiche, ivi compresa la tanto discussa redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), obbligatoria per coloro che trattano dati sensibili o giudiziari di persone fisiche con l’ausilio di strumenti elettronici di qualunque tipo (v. punto 19 del Disciplinare Tecnico allegato B) al D. Lgs. n. 196/03).
Particolarmente significativa è l’abrogazione del comma 3-bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 196/03, che fu introdotto dall’art. 6, comma 2, lettera a), numero 1), del D.L. n. 70/2011 (il cd. “Decreto Sviluppo” del Governo Berlusconi), che aveva escluso dall’applicazione del Codice della privacy , il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni, ma solo quando effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili. Questo vuol dire che l'esonero relativo all'applicabilità della normativa privacy non riguarda più solo il trattamento dei dati a fini commerciali ma tutti i trattamenti, indipendentemente dalla finalità.
Altra interessante novità è che, una volta convertito il decreto “Salva Italia”, solo le persone fisiche potranno esercitare i diritti che sono loro riconosciuti dall’art. 7 del Codice della privacy, cioè conoscere quali dati siano trattati dal titolare del trattamento, ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione o anche, in alcuni casi, la cancellazione e opporsi al loro trattamento. Una persona giuridica, ente o associazione non potrà più esercitare tali diritti, perchè i suoi dati non sono più soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 196/03 e, infatti, il decreto abroga l’ultimo periodo dell’art. 9, comma 4 del Codice, in cui si precisavano le modalità per identificare la persona fisica titolata a esercitare i diritti per conto della persona giuridica, ente o associazione.
Infine, per la soppressione della lettera h) del comma 1 dell’art. 43, i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni saranno anche trasferibili all’estero liberamente.
Perciò, se da un lato le imprese non dovranno più preoccuparsi della normativa sulla tutela della privacy quando trattano dati di altre imprese, d’altro lato dovranno continuare ad applicare tutte le regole in materia di privacy quando trattano i dati dei propri dipendenti e collaboratori, e anche dei clienti e fornitori se questi ultimi sono persone fisiche.
Questo è quanto prevede il testo del Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale che è in vigore dal 7 dicembre 2011. Occorre però aspettare la conversione in legge del Decreto (prevista prima di Natale) prima di considerare definitiva la riforma.
Ancora un po' di pazienza, dunque, ma sembra proprio che, salvo clamorose ed improbabili inversioni di marcia, per il business to business si aprirà una stagione privacy free e orientata al diritto di stabilire libere relazioni con i prospect.   

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