lunedì 12 luglio 2010

Approvato il regolamento sul registro delle opposizioni per il telemarketing

Venerdì 9 luglio 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento sul registro delle opposizioni per l'utilizzo dei numeri di telefono ai fini delle attività di telemarketing.

L'uso del registro richiederà l'introduzione di procedure specifiche, anche per i sistemi informatici aziendali, per l'uso dei numeri di telefono presenti nel DBU e per la cancellazione dei dati degli abbonati che non desiderano ricevere telefonate promozionali.


Ecco il testo del comunicato stampa diffuso dopo la conclusione del Consiglio dei Ministri


E' stato approvato un regolamento per la disciplina del diritto di opposizione alla vendita e alla promozione di attività e servizi commerciali attraverso operatori telefonici. A tale fine viene istituito l’apposito registro pubblico e sono definite modalità e tempi di iscrizione degli abbonati, i quali potranno chiedere, gratuitamente e secondo modalità semplificate (compilazione del modulo elettronico, chiamata, posta elettronica, raccomandata o fax), che il proprio numero telefonico sia iscritto nel registro quando non si desideri ricevere chiamate con finalità promozionali, dirette all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il regolamento completa un lungo iter di concertazione che lo ha visto sottoposto ai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari nonché, per i profili di competenza, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali.

Il testo del provvedimento con la relazione approvata dal Senato è consultabile qui.

Appena saranno stati chiariti alcuni aspetti tecnici interpretativi del testo verrà pubblicata sul blog  una nota esplicativa degli effetti operativi del regolamento che comunque andrà a regime non prima del novembre 2010.

martedì 4 maggio 2010

Behavioral advertising: perchè alle aziende interessa tanto sapere come ci comportiamo?

In passato nella pubblicità tradizionale si analizzavano il “prima” e il “dopo”rispetto al momento dell'acquisto. Si studiavano i bisogni dei consumatori prima dell'acquisto e si verificava il grado si soddisfazione dopo l'uso del prodotto. Oggi alle imprese interessa molto il “durante”, cioè capire quali meccanismi psicologici e comportamentali si instaurano nel momento in cui il target è colpito dal messaggio pubblicitario.

 
In questi ultimi anni si è verificato un cambiamento significativo del modo in cui le  imprese studiano i consumatori. Fino a qualche tempo l'analisi dei clienti si focalizzava sul periodo precedente all'acquisto (per verificare gustim interessi, aspettative dei clienti) e sulla fase successiva (per valutare il gradimento ed il livello di soddisfazione di chi aveva acquistato un prodotto). Inoltre gli investitori pubblicitari per esaminare i risultati di una campagna promozionale guardavano, banalmente, ai dati di vendita. Se i magazzini si svuotavano e le casse dei negozi si riempivano di file di consumatori voleva dire che la campagna pubblicitaria era stata di successo. Altrimenti, si correva ai ripari e si cercava di incontrare l'attenzione del cliente con nuove fantasmagoriche forme di pubblicità. Quindi alle aziende bastava studiare il comportamento di acquisto dei clienti, capire cosa sceglievano e perchè.

Oggi tutto è cambiato. Si cerca il rapporto diretto, fidelizzato e personalizzato con il cliente ed alle imprese interessa anche capire come si comporta il cliente mentre guarda la pubblicità e studiare i suoi comportamenti non solo nel momento dell'acquisto ma anche in quello, cruciale, della selezione delle marche e dei prodotti.

Quindi per fare pubblicità in modo efficace è diventato essenziale studiare, con tecniche sempre più sofisticate, cosa succede quando il potenziale cliente vede il messaggio pubblicitario. Oggi è importante anche il comportamento del cliente durante la fase di scelta perchè offre alle aziende informazioni importanti per convincere il consumatore a preferire un prodotto o a dare spazio ad un suo bisogno latente. 

La tendenza è in atto da qualche tempo e si manifesta in modo sempre più evidente: ormai la pubblicità ha bisogno di studiare il comportamento delle persone anche mentre guardano il messaggio pubblicitario. E' questa uno degli aspetti più interessanti del cosiddetto “Behavioral advertising” del quale tanto si parla in questi anni.

Tutto questo crea tensioni fortissime rispetto alle norme che tutelano i consumatori e li proteggono dalle forme di condizionamento che limitano la loro libertà di scelta economica.

Ne abbiamo una conferma pensando ad un fatto accaduto qualche tempo fa nelle strade di New York, città che come sempre anticipa gli orientamenti del mercato futuro.  In pratica, è successo questo: una telecamera è stata posta dietro alcuni cartelloni pubblicitari per studiare le caratteristiche di chi mostra interesse per i prodotti reclamizzati. In pratica la pubblicità spia chi la guarda. I passanti sono ritratti e classificati e viene registrato anche il tempo della sosta davanti al cartellone e l'espressione del viso di chi guarda. 

Chi non apprezza questo genere di comunicazione disegna scenari apocalittici e c'è già chi parla di fine della privacy. In effetti è vero che questi cartelloni pubblicitari elettronici di nuova generazione, ci riprendono. E poi  ci analizzano per determinare la nostra età, il nostro sesso, il nostro vestito e, possibilmente, il nostro portafoglio, oltre che i nostri gusti. E mandano il tutto a una banca dati che dal nostro aspetto e atteggiamento deduce se la reclame sia efficace o no.

Mi sembra un dato rilevante da tenere presente nell'odierno dibattito sulla relazione tra tutela dei dati personali e attività di marketing. Non c'è più solo da difendersi rispetto alla raccolta di dati forniti consapevolmente, rispondendo a questionari o partecipando a concorsi a premi. Oggi l'aggressione alla privacy è più subdola e può arrivare a controllarci nei nostri comportamenti sociali, anche quando siamo in una pubblica via.

Ma questa dei cartelloni spia è solo la punta di un iceberg rappresentato dal Behavioral marketing. Pensiamo a quello che succede con la pubblicità on line, quella che viaggia attraverso internet o – in alcuni Paesi – nei canali della televisione intereattiva. In pratica, ogni comportamento è tracciato: basta navigare per finire schedati, classificati e indicizzati, per trasformarsi da individui a semplici numeri, per diventare merce e non essere più comuni cittadini della rete.

I motori di ricerca, ad esempio, sono in grado di eseguire operazioni di rilevamento dei comportamenti su ciascuno dei propri utenti  per capirne gusti, abitudini, preferenze e via dicendo. E lo fanno ogni volta che i navigatori transitano sui suoi server, impostano una ricerca, o visualizzano la sua pubblicità.

Ovviamente di fronte a questa tendenza i giudizi possono essere vari. Ma è indubbio che la realtà con la quale fare i conti è questa: l'obiettivo delle imprese è raccogliere informazioni  per costituire le banche dati su cui strutturare campagne di behavioral advertising.

Ed è proprio questo il punto: se la pubblicità diventa sempre più modellata sul comportamento individuale, dobbiamo chiederci se le norme poste a tutela della libertà di scelta individuale sono adeguate ed efficienti rispetto ai diritti individuali che devono essere tutelati. E' sufficiente proteggere i dati personali, se poi la profilazione dei consumatori utilizza strumenti che si basano sulla registrazione dei comportamenti?

Io direi di no, anzi mi viene spontanea la domanda: il behavioral marketing non mina alla radice la privacy individuale? E poi ha senso continuare a parlare di privacy se il numero di tracciamenti inconsapevoli dei nostri comportamenti individuali aumenta continuamente?

Credo sia arrivato il tempo di nuove norme per tutelare davvero la libertà di scelta dei consumatori ed evitare di trasformarci tutti in oggetti inconsapevoli di pedinamenti elettronici con lo scopo di capire le nostre debolezze ed indurci in tentazione.
 

sabato 17 aprile 2010

Verso il registro delle opposizioni: il Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 approva lo schema di regolamento

La riforma delle norme sul telemarketing approvata nel novembre 2009 ha fatto un significativo passo avanti verso la sua definitiva entrata in vigore.
Il 16 aprile 2010 infatti il Consiglio dei ministri ha approvato  lo schema di Regolamento  che regola il settore del marketing telefonico introducendo anche elementi di tutela della privacy degli utenti.

Il provvedimento, proposto dal ministro per lo Sviluppo economico Claudio Scajola, prevede il silenzio-assenso per quanti vogliono continuare a ricevere chiamate telefoniche contenenti messaggi promozionali, commerciali o informazioni per sondaggi e altre iniziative di tele-marketing. Chi non desidera ricevere questo tipo di chiamate, avrà a disposizione un apposito "Registro delle opposizioni" al quale gli abbonati telefonici potranno iscriversi in modo facile, anche per via telematica, a tempo indeterminato ma con la possibilità di modificare la propria posizione in qualsiasi momento. In tal modo gli operatori del settore potranno chiamare solo gli abbonati consenzienti, non iscritti al "Registro delle opposizioni". L'obbligo di tutela ricadrà dunque sugli utenti.

Secondo il Ministro è stato raggiunto in questo modo  un punto di equilibrio tra le esigenze degli abbonati telefonici che non vogliono essere contattati e quelle delle imprese che così potranno utilizzare con maggiore efficacia gli strumenti del telemarketing in un quadro di certezze e di concorrenza, che stimolerà la competitività.

Partirà ora una campagna di informazione per gli abbonati telefonici, organizzata dal ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con il Consiglio nazionale consumatori e utenti, per favorire la conoscenza delle nuove disposizioni e dei loro diritti. Il provvedimento passa all'esame del Consiglio di Stato, delle competenti Commissioni parlamentari, nonché dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali. E' previsto che  questa fase dovrà concludersi entro il 25 maggio con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento e con l'introduzione del registro delle opposizioni.

venerdì 16 aprile 2010

Verso il registro delle opposizioni per il telemarketing: il comunicato stampa del Governo

 Ecco il comunicato stampa del Governo Italiano sull'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di DPR relativo al registro delle opposizioni per l'uso dei numeri presenti negli elenchi telefonici per attività di comunicazione commerciale e per ricerche di mercato


16 Aprile 2010

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:

il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 11,00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.

su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola:

- uno schema di regolamento per la disciplina del diritto di opposizione alla vendita e alla promozione di attività e servizi commerciali attraverso gli operatori telefonici. A tal fine viene istituito l’apposito registro pubblico e definite modalità e tempi di iscrizione degli abbonati, i quali potranno chiedere, gratuitamente e secondo modalità semplificate (compilazione del modulo elettronico, chiamata, posta elettronica, raccomandata o fax), che il proprio numero telefonico sia iscritto nel registro quando non si desideri ricevere chiamate con finalità promozionali, dirette all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, Lo schema di regolamento inizia un iter di concertazione che lo vedrà sottoposto al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari nonché, per i profili di competenza, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali.

giovedì 4 marzo 2010

Stop per la profilazione senza consenso.

Nel 2010 si preannuncia un brusco stop per la profilazione occulta. Sarà impossibile effettuarla perchè il trattamento di questi dati richiede il consenso preventivo ed espresso degli interessati. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento recente che ha vietato questa prassi piuttosto diffusa tra gli operatori commerciali. 

Prima di vedere il contenuto della decisione, formulata nel dicembre 2009 ma pubblicata nelle scorse settimane, va ricordato che la profilazione degli utenti è il primo passo necessario per sviluppare strategie vincenti di marketing. Tramite la rielaborazione di informazioni sui consumatori infatti è possibile inviare messaggi sempre in linea con gli interessi dei destinatari. 

La profilazione degli utenti solitamente si distingue in due categorie: 
• Profilazione esplicita: questa forma di profilazione degli utenti è forse quella più immediata e di semplice realizzazione. In questo caso è l'utente stesso che provvede a fornire i suoi dati anagrafici e a esprimere i suoi interessi specifici verso prodotti, attività o informazioni che desidera ricevere; 
• Profilazione occulta: è una profilazione successiva e che prende a riferimento il modo in cui gli utenti reagiscono di fronte ai messaggi inviati. Si parla a tale riguardo di profilazione comportamentale.

Oggi, dopo il provvedimento del Garante, per creare profili dei clienti in base ai loro gusti e alle loro abitudini o utilizzare i loro dati personali a fini di marketing, le aziende devono chiedere uno specifico consenso. Con la conseguenza che non c'è più spazio per la profilazione effettuata all'insaputa dell'interessato.

Nel caso specifico il Garante ha vietato ad una società che opera nel settore dell’energia elettrica e del gas in alcune province del Nord Italia, l’ulteriore trattamento dei dati personali della clientela raccolti illecitamente. In seguito all’attività ispettiva avviata dall’Autorità, è emerso infatti che la società sottoponeva alla clientela un modello di richiesta di consenso unico sia per la fornitura del servizio richiesto (consenso peraltro non necessario quando si tratta di obblighi contrattuali), sia in ordine a diversi scopi per i quali i dati venivano raccolti e utilizzati: analisi delle abitudini e scelte di consumo; invio ai clienti di informazioni commerciali; ricerche di mercato (realizzate anche con la collaborazione di terzi attraverso lettere, telefono, e-mail); attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti e servizi.

La normativa sulla privacy stabilisce, invece, che la richiesta di consenso non può avere carattere generico: gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei propri dati personali, manifestando un consenso specifico per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare.

L’Autorità ha dunque vietato l’ulteriore trattamento illecito dei dati, ferma restando la loro utilizzabilità per la fornitura dei servizi richiesti. Quindi chi vuole profilare i suoi clienti si ricordi di dichiararlo e di raccogliere un consenso preventivo espresso.

giovedì 4 febbraio 2010

Aladino, il Genio della lampada ed il futuro del marketing



Sempre più spesso pensando agli scenari attuali del marketing e alle questioni legali che sorgono utilizzando i nuovi strumenti di comunicazione commerciale mi viene in mente una favola. In tempi economicamente incerti potrebbe anche sembrare un fatto positivo. Ma la fiaba di cui parlo non è una di quelle che suscitano pensieri rassicuranti dato è la storia di Aladino e della lampada magica.

Immagino che tutti la ricordino e quindi non c'è bisogno che io la racconti, ma vi dico solo che il senso di questa storia è che quando si gioca con strumenti potenti in grado di soddisfare ogni nostro desiderio è difficile controllarli.

Credo che il marketing si trovi oggi di fronte a questa situazione: il Genio è uscito dalla lampada e abbiamo sempre più difficoltà a rimetterlo dove stava.

Per rendercene conto basterebbe studiare i numerosi provvedimenti che le varie autorità indipendenti emanano sempre più spesso su questioni che attengono alla comunicazione commerciale. Le norme ormai sono molto accurate e dettagliate nel regolare i rapporti tra consumatori ed imprese. Orami è consolidato il principio per cui non è consentito indurre i consumatori a fare scelte economiche su basi non trasparenti e non veritiere. Ci sarebbero tutti gli ingredienti per indurre gli uomini di marketing alla prudenza. Eppure la tendenza in atto è sempre di più quella di usare gli strumenti a disposizione per forzare le regole a indurre i consumatori a scegliere in base a suggestioni incontrollate e a forme di persuasione, che, in termini legali, potrebbero essere definite occulte.

Insomma è come se Aladino non sappia resistere alla tentazione di strofinare la sua lampada per chiedere al Genio di soddisfare ogni minimo desiderio. Ma se poi il Genio non ne vuol sapere di ritornare da dove è venuto dopo aver fatto ciò che gli viene chiesto, Aladino sarà in difficoltà.

Volete un esempio di questa situazione?

Chi di voi non ha avuto la tentazione di diffondere in rete notizie positive su propri prodotti o servizi, confidando nella diffusione virale dei messaggi? In effetti la pratica è comune, costa poco e può essere molto efficace. Ma oggi richiede di adottare molte cautele legali per evitare di generare danni pesanti sia di immagine, sia per le sanzioni cui può portare. In effetti questo strumento di marketing può sembrare una prassi innocente, ma rischia di causare conseguenze gravi per chi la realizza.

All'estero gli hanno già trovato una definizione e lo chiamano "astroturfing". Cos'è? È la pratica di chi invia messaggi nei forum o pubblica blog, assumendo identità non corrispondenti al vero, per promuovere un prodotto o per raccontare la propria esperienza di acquisto, tessendo le lodi dei propri prodotti o servizi sotto mentite spoglie. È una componente specifica di quella categoria ampia di attività che si qualifica ormai da tempo come marketing virale, che è un concetto molto più esteso e che comprende molte altre attività.

Ma quello di cui voglio parlarvi oggi non è il marketing virale in genere ma una sua applicazione particolarissima. Non è una cosa nuova: la pratica di parlare bene di sé, affidandosi a compari e complici sparsi tra la folla dei consumatori, esiste da quando esiste il commercio. Ne parla, pensate un po', addirittura il poeta latino Marziale in una delle sue composizioni, ambientate nei mercati dell'antica Roma. In tempi più recenti ho visto usare questo metodo dai venditori nei mercati e nelle fiere. Il "compare" si intrufola tra la folla dei curiosi, vicino allo stand in questione e, badando di alzare bene la voce per farsi sentire da tutti e di essere convincente, dice al venditore complice: "Mi sono trovato benissimo con il vostro prodotto. Erano settimane che lo cercavo ma è esaurito ovunque. Ora non voglio più rimanere senza. Me ne dia 12!". L'effetto è assicurato.

Oggi, in tempi di internet, il metodo, solo adattato quanto basta, è stato utilizzato a piene mani da aziende ed operatori di marketing che mettono in rete notizie e commenti entusiastici su prodotti e inducono gli altri navigatori a fare analoghe scelte di consumo. Questo era più facile nei primi tempi eroici di internet. Da qualche tempo, ormai, con la diffusione di sistemi evoluti di social networking, il controllo sulle opinioni altrui è serrato e la valutazione sull'attendibilità di chi formula giudizi, dà consigli, e propone le sue esperienze, è giunta a livelli di analisi per così dire scientifici.

Ma, tutto sommato, ognuno è libero di esprimere giudizi e di far circolare le proprie idee. Finora almeno si è pensato così e il rischio maggiore che si poteva correre era quello di essere smascherati, rivelando al popolo della rete che il tal commento non era disinteressato ma nasceva da una precisa strategia di marketing. Sono successi casi clamorosi che negli anni scorsi hanno indotto alla massima prudenza gli autori di queste iniziative.

Ma oggi le cose sono cambiate radicalmente. Nel senso che un blog fasullo, nato per esaltare il proprio prodotto e per denigrare il concorrente non è solo una furbata a basso costo. Rischia di essere una prassi commerciale sleale, punita, ai sensi del recente Decreto Legislativo 146 del 2007, con sanzioni che possono arrivare, nei casi più gravi fino a 500.000 euro.

Questo dovrebbe indurre ad una maggiore prudenza rispetto al passato e suggerisce di verificare con cura i contenuti e gli strumenti usati in una campagna promozionale. Gli strumenti alternativi, come ad esempio i blog civetta, la partecipazione ai forum, l'invio di mail a catena, possono oggi essere puniti dalla legge, se risulta che l'iniziativa non sia il frutto della libera espressione dell'opinione individuale ma rappresenti un elemento di una strategia di comunicazione commerciale.
Il tema è ampio e, a mio parere, si presta a molte considerazioni. Non solo sul ruolo sociale della comunicazione commerciale ma anche sulla libertà della rete e sul rispetto dell'autonomia individuale e dell'identità personale.

E così rimango con l'impressione che il Genio nella lampada non ci voglia più tornare e che sia difficile convincerlo a ritornare nella sua scomoda collocazione, una volta che sia stato liberato. L'avvocato che c'è in me mi inviata a ricordarcene sempre quando siamo tentati di usare tutti gli strumenti della moderna tecnica di comunicazione per i nostri bisogni di budget. I Geni lasciamoli dove stanno. Il marketing del futuro non ha bisogno né di Aladino, nè della sua lampada.

sabato 2 gennaio 2010

A proposito di exit strategy: il ruolo del Giurista del Futuro


Si parla molto di exit strategy, di ciò che bisogna fare e non fare per uscire dalla crisi. Provo a dire la mia sul ruolo che deve avere un giurista per aiutare le imprese a creare valore e a ridurre i costi.

Il Futuro è qualcosa che ciascuno raggiunge alla velocità di sessanta minuti all’ora, qualunque cosa faccia, chiunque sia. Se siete d’accordo, non leggete oltre.

Come diceva Paul Valery nel 1931  
“Le problème avec notre époque est que le futur n’est plus ce qu’il était!”
Il Futuro non è più quello di una volta 
Non credo che il Futuro sia, banalmente, una faccenda cronologica e che sia sufficiente attendere il passare del tempo per conoscere quello che accadrà. Il Futuro dipende dalla prospettiva nella quale decidiamo di collocarci per comprendere la realtà; dipende dall’atteggiamento con il quale affrontiamo le cose che accadono; dipende, in ultima analisi, dalla qualità delle energie che infondiamo in ciò che facciamo.

Questo è particolarmente vero per il Diritto: le leggi, lo sanno tutti, non si applicano, si interpretano. E che cos’è l’interpretazione se non una previsione attraverso la quale adattiamo una regola generale definita nel passato, ad una situazione concreta destinata a produrre effetti nel futuro? E allora ha senso chiedersi come saranno le norme che regolano i rapporti tra consumatori e imprese, tra cittadini e istituzioni. Per il giurista che si accontenti di attendere il Futuro la risposta è semplice: basta sfogliare le pagine dei codici e formulare un responso sulla base del diritto vigente. 

Giuristi e crisi : qual'è la via di uscita?
Invece secondo me occorre scegliere quali, tra le possibili interpretazioni, consentano di garantire un adeguato sviluppo economico in una società ordinata e rispettosa del prossimo. Il diritto dei consumatori ha conosciuto in questi ultimi dieci anni uno sviluppo vorticoso in cui si è passati da una totale assenza di regole ad un caos di leggi, direttive, regolamenti che hanno riguardato i rapporti tra imprese e consumatori, tra istituzioni e cittadini. Queste regole sono state considerate dalle imprese alla stregua di “lacci e lacciuoli”, che hanno frenato la libera iniziativa economica. Nello stesso tempo i consumatori si sono organizzati, pretendendo, con rivendicazioni in perfetto stile sindacale, la nascita di nuovi diritti i cui costi sono tutti a carico delle imprese. In questa contrapposizione spesso strumentale, i rapporti tra aziende e potenziali clienti sono stati a dir poco tesi. A me sembra che alla fine ne abbiano tratto vantaggio principalmente certe trasmissioni televisive, specializzate ormai nell’esercizio della gogna mediatica a danno di imprese e istituzioni. Questa situazione è dovuta ad una lettura superficiale delle questioni in gioco: le regole a protezione dei consumatori non sono armi di aggressione ma servono per favorire l’equo svolgimento delle relazioni economiche e sociali nel mercato di massa. Il Diritto è essenzialmente uno strumento che permette la gestione equilibrata dei rapporti tra gli uomini. Credo che le leggi debbano incentivare un rapporto equilibrato tra imprese e clienti. Per favorire la ricerca di questo equilibrio, alle imprese mi piace ricordare che le leggi, se correttamente applicate, possono essere un’occasione di miglioramento organizzativo e di crescita verso modelli efficienti. Ai consumatori faccio invece presente che ogni nuovo diritto acquisito è un costo (sia in termini economici che sociali) e che non sempre disporre di un maggior numero di diritti significa essere più liberi. 

Per ridurre il conflitto ed esaltare la collaborazione, avranno un ruolo essenziale, oltre alle imprese, alle istituzioni ed ai consumatori stessi, anche gli avvocati. Diffidate dei Prìncipi del foro che si muovono sinuosi tra i cavilli e, vivendo tra le pagine dei codici, non guardano al contesto sociale ed economico in cui le loro interpretazioni saranno applicate. Il Futuro ha bisogno di giuristi consapevoli.