Manifestazioni a premi: si cambia. Le regole ormai consolidate, previste dal DPR 430 del 2001, sono state modificate dal Decreto Interdirigenziale 5 luglio 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 luglio 2010.
Non sono cambiamenti radicali ma si tratta di variazioni importanti che introducono il principio della comunicazione preventiva e stabiliscono la creazione di un unico canale telematico per l’invio al Ministero dello Sviluppo Economico delle comunicazioni previste per lo svolgimento di tali iniziative. L’obiettivo è quello di rendere più efficaci i controlli preliminari, impedendo la presentazione al pubblico di manifestazioni non conformi alla normativa e di razionalizzare lo svolgimento delle procedure di comunicazione verso l’autorità di controllo.
COSA CAMBIA
Essenzialmente vengono modificati i termini di presentazione della comunicazione di avvio della manifestazione (che ora dovrà precedere di almeno 15 giorni l’avvio dell’iniziativa) e le modalità di presentazione della documentazione – moduli, regolamento e attestazione dell’avvenuta cauzione – (che dovrà essere inviata esclusivamente attraverso il canale telematico predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico).
Vediamo i dettagli.
Le comunicazioni ulteriori rispetto a quelle di avvio delle manifestazioni a premio devono essere trasmesse al Ministero dello Sviluppo Economico prima che esplichino i loro effetti attraverso il medesimo sistema telematico, avvalendosi degli appositi moduli e prestando attenzione al rispetto del termine di 15 giorni nel caso siano riferite ad aspetti del concorso che ne modificano le caratteristiche sostanziali.
Sono soggette all'obbligo di comunicazione preventiva le manifestazioni che hanno inizio dal 25 agosto 2010.
IL PERIODO TRANSITORIO FINO AL 25 GENNAIO 2011
L'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica di tali comunicazioni è soggetta a un periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero fino al 25 gennaio 2011. Durante tale periodo sarà possibile utilizzare sia il canale telematico per chi già dispone di firma digitale, sia le tradizionali forme di trasmissione.
La trasmissione telematica della comunicazione di avvio e i documenti allegati attraverso il servizio PREMA on-line soddifa fin d'ora l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10. commi 1 e 2, del DPR 430/2001.
L'obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche, fermo restando il vigente termine di comunicazione, si applica anche alle operazioni a premio, con la medesima decorrenza differita di sei mesi.
A partire dal 25 gennaio 2011 il servizio PREMA on-line diventerà l'unico canale per la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico delle comunicazioni relative alle manifestazioni a premio.
DOCUMENTAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE ALLE CAMERE DI COMMERCIO
A seguito delle novità introdotte dal Decreto del 5 luglio 2010 i soggetti promotori che intendono avvalersi del supporto della competente Camera di Commercio devono presentare una domanda in carta semplice con la richiesta di intervento del funzionario camerale, almeno 10 giorni prima dell´inizio della manifestazione, corredata dai seguenti documenti:
a) regolamento della manifestazione;
b) copia del modello PREMA CO/1 e ricevuta di presentazione telematica (qualora si proceda già nel corso della fase sperimentale con tale modalità), oppure prova della spedizione del modello;
c) copia della cauzione prestata;
d) eventuale delega.
Come sempre, la documentazione necessaria per l'avvio delle manifestazioni a premio (PREMA CO/1: comunicazione di svolgimento di concorso a premi; CO/PV: processo verbale di chiusura; PREMA CO/2: scheda informativa allegata al verbale di chiusura; PREMA OP/1: comunicazione di cauzione prestata per le operazioni a premio) è reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Dal medesimo sito è possibile accedere al servizio PREMA on-line per la trasmissione delle comunicazioni telematiche.
Era prevedibile: quando la Relazione Annuale del Garante è stata presentata in Parlamento lo scorso 30 giugno l’attenzione dell’opinione pubblica è stata conquistata da argomenti che non hanno niente a che fare con il marketing. I giornali, commentando l’avvenimento, si sono comprensibilmente occupati dei richiami fatti dal Garante ai temi delle intercettazioni telefoniche prima di tutto e poi della libertà di stampa.
Eppure il discorso che ha accompagnato la Relazione è stato ricco di spunti interessanti per chi si occupa di direct marketing e più in generale di comunicazione commerciale diretta.
Il marketing diretto nella Relazione Annuale del Garante
Forse può essere utile, per chi non ha avuto il tempo di soffermarsi su questi aspetti, ricordare cosa ha detto a Montecitorio il Presidente del Garante non più tardi di un mese fa a proposito del rapporto tra trattamento dei dati e marketing:
“Recentemente abbiamo fatto un ulteriore passo avanti per imporre regole all’attività di profilazione della clientela e alla vendita, da parte di società specializzate, dei dati telefonici a fini di marketing.
Un lavoro impegnativo, realizzato grazie a una intensa attività ispettiva. Si è dimostrato così che l’Autorità non si limita a richiamare regole formali ma si impegna per stroncarne in concreto le violazioni.
Siamo però sempre attenti a ricercare il giusto equilibrio tra la tutela dei cittadini e la necessità di non ostacolare lo sviluppo economico.
La protezione dati non è un nemico da battere ma un aspetto essenziale di una società ben regolata.
Insoddisfacenti invece i risultati raggiunti nella lotta contro le chiamate telefoniche pubblicitarie, contro i fax indesiderati e contro ogni altro mezzo di comunicazione utilizzato illecitamente per finalità di marketing.
Malgrado l’aumento delle sanzioni, questo settore continua a non rispettare le regole.
Anzi, avvalendosi sempre di più delle differenze di legislazione tra gli Stati,e spesso continuando a farsi scudo dei lavoratori precari impiegati nei servizi, si persiste senza pudore in una competizione selvaggia.
Recentemente il legislatore ha deciso di passare dal sistema che per poter effettuare attività di telemarketing richiedeva un consenso preventivo ad uno, meno garantista, che consente tale pubblicità salva la successiva facoltà del cittadino di opporsi.
Il nostro auspicio è che il nuovo sistema, che peraltro tarda ad essere pienamente attuato, trovi maggiore rispetto da parte degli operatori e assicuri una tutela più efficace per i cittadini.”
Se però esso sarà violato con la stessa intensità e la medesima spudoratezza con cui si è agito finora, l’Autorità prenderà tutte le iniziative possibili, compresa la richiesta di un intervento delle istituzioni europee,Corte di Giustizia inclusa.”
Non si può dire che al Garante manchi la chiarezza e non si potrà dire che il settore non era stato avvertito se in futuro le azioni di repressione di condotte illecite saranno improntate, credo fondatamente, alla massima severità.
Le imprese che operano in questo settore faranno bene a tenerlo presente.
Il registro delle opposizioni
Va poi aggiunto che il 9 luglio 2010 è stato effettivamente approvato il regolamento attuativo del nuovo registro delle opposizioni. In questo modo si completa una riforma approvata nel novembre 2009 quando il Parlamento aveva introdotto le nuove regole che rendono possibile l’utilizzo dei numeri di telefono presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate commerciali senza necessità di un preventivo consenso espresso da parte degli abbonati.
Quindi se una persona non vuole ricevere chiamate commerciali non desiderate deve iscriversi ad un apposito registro detto “ registro delle opposizioni” di modo che le imprese che vogliono effettuare campagne di telemarketing possano accertarsi che il numero di telefono di chi si è iscritto nel registro non sia tra quelli che compaiono nella lista preparata per l’azione di telemarketing.
Tecnicamente si dice che si è passati da un sistema di opt in, nel quale occorre il consenso espresso dell’interessato per trattare i suoi dati, ad un regime di opt out, in base al quale i dati sono liberamente trattabili fino a quando la persona non manifesta espressamente di opporsi ad un determinato trattamento.
Cosa cambia in concreto
In pratica chi vuole effettuare una campagna di telemarketing outbound prelevando i numeri di telefono dall’attuale elenco telefonico deve prima preoccuparsi di inviare la lista, via web o via posta elettronica al gestore del registro delle opposizioni che effettuerà il matching per eliminare dalla lista i numeri di telefono di coloro che si sono iscritti nel registro, restituendo la lista nelle 24 ore successive alla richiesta.
Va sottolineato quindi il fatto che il registro delle opposizioni opera solo per l’uso dei numeri provenienti dagli elenchi telefonici e quindi se si dispone di liste formate con altre modalità non si è tenuti a verificare preventivamente la propria lista con il registro. In questo senso si può dire che il registro delle opposizioni opera nei confronti dei prospect, cioè di potenziali clienti con i quali non si è mai intrattenuta nessuna relazione. Viceversa se le persone che si vogliono contattare sono soggetti i cui dati compaiono in liste formate in modo diverso dalla raccolta dei numeri di telefono dagli elenchi telefonici il registro delle opposizioni non va consultato e anche una successiva iscrizione nel registro da parte dell’interessato non produce l’effetto di impedire future chiamate.
Per il mailing postale invece, al momento, non cambia nulla. Il registro delle opposizioni non se ne occupa e quindi gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici continuano ad essere gestiti dalle vecchie norme, anche se tutto questo genera una sostanziale incoerenza nel sistema. Proprio per questo il Parlamento è corso ai ripari: un disegno di legge, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (A.S. 2243), prevede una disposizione che estende alla posta cartacea il regime introdotto nel 2007 per le comunicazioni commerciali mediante impiego di telefono. Quindi se il disegno di legge sarà approvato anche gli indirizzi presenti nell’elenco telefonico potranno essere usati per attività di marketing fino a quando l’interessato non si iscriverà nel registro delle opposizioni.
I punti critici: la posizione del Garante
Peraltro va evidenziato che la partita sul registro delle opposizioni è tutt’altro che chiusa: infatti malgrado l’approvazione del Regolamento del registro delle opposizioni, restano sul tavolo ancora diverse questioni da chiarire. A cominciare da quelle che aveva segnalato il Garante per la protezione dei dati personali, in un comunicato stampa diffuso in data 4 novembre 2009, nel quale aveva espresso gravi perplessità, sottolineando gli effetti negativi di tale norma sulle telefonate promozionali. Al riguardo, il Commissario, Mauro Paissan, aveva dichiarato: “Si tratta di un errore. Gli utenti telefonici verranno bombardati di messaggi e si vedranno costretti a iscriversi a un apposito registro per opporsi. Ma questi registri non hanno funzionato in nessun paese dove sono stati istituiti. E comunque molti cittadini, soprattutto gli anziani, troveranno molta difficoltà a manifestare il loro dissenso. Infine, l'Italia con questa norma si rende responsabile di un'ulteriore infrazione comunitaria e Bruxelles ce la farà pagare”.
La posizione dell’Unione Europea
Anche in Europa la riforma italiana per il telemarketing suscita diverse obiezioni. Già il 28 gennaio 2010 la Commissione Europea aveva inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/2356) per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. I rilievi formulati dalla Commissione riguardano sostanzialmente due profili: il primo attiene alla violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva, che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri di garantire che gli abbonati i cui nominativi figurano in un elenco pubblico siano informati sugli scopi dell'elenco e diano il proprio consenso per l'uso dei dati personali che vi sono contenuti. Al riguardo la Commissione ha contestato alle autorità italiane di non avere ottemperato a tale obbligo nel momento in cui sono state costituite banche dati per le televendite, ricavate da elenchi pubblici di abbonati senza che gli interessati fossero stati informati del trasferimento dei loro dati personali o avessero acconsentito esplicitamente all'inserimento di tali dati nelle predette banche dati. In base alla normativa italiana, infatti, non è richiesto il consenso degli interessati, né che essi siano informati circa l'uso dei loro dati personali a fini promozionali e con la legge 20 novembre 2009, n. 166 è stata prorogata la possibilità di usare banche dati contenenti dati personali di cui non è stato consentito l'utilizzo. Il secondo profilo, riguarda infine la violazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva che fissa l'obbligo per gli Stati membri di vietare le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta senza il consenso degli abbonati interessati, o se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate.
Con riferimento a tali questioni di incompatibilità con la disciplina comunitaria, la Commissaria Europea alle Telecomunicazioni, Viviane Reding ha dichiarato che ”Il pieno rispetto della privacy degli utenti dei servizi di telecomunicazione è di fondamentale importanza per una moderna società digitale. La direttiva UE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche attribuisce ai singoli un insieme di strumenti per proteggere la loro privacy e dei dati personali. Non solo è preoccupante vedere che la normativa italiana non è conforme ai requisiti della privacy stabiliti nella direttiva, ma che le autorità italiane hanno ulteriormente prolungato l'uso di banche dati che includono i dati personali per l'impiego di cui il consenso non era stato concesso. Dobbiamo garantire che le norme comunitarie siano rispettate da tutti gli Stati membri dell'UE affinché i cittadini si sentono sicuri nel mercato unico delle telecomunicazioni”
Il ruolo del silenzio
E poi c’è da discutere del modo in cui ognuno di noi può esprimere la sua volontà rispetto al trattamento dei suoi dati. La riforma votata dal parlamento attribuisce valore legale al silenzio, intendendo che la mancata opposizione rende possibile il trattamento dei dati.
È però vivo in Europa il dibattito sul ruolo da attribuire al silenzio, che a differenza del comportamento concludente che pure costituisce forma, sebbene tacita, di manifestazione di volontà, è invece un’omissione di qualsiasi comportamento, in quanto mera inerzia o inattività.
Sono in molti, a cominciare dalla Commissaria Reding, a sostenere che il silenzio, sostanziandosi in un contegno di per sé neutro ed equivoco, non può da solo costituire manifestazione di volontà negoziale. Quindi il silenzio, può assumere il valore giuridico di espressione di volontà negoziale solo quando è la legge ad attribuire ad esso un siffatto significato (cosiddetto silenzio con significato legalmente tipico), o è il contesto di circostanze, in cui detto comportamento silente è inserito, a conferire complessivamente allo stesso un significato rilevante agli effetti contrattuali (cosiddetto silenzio circostanziato).
Verso un rapporto equilibrato tra imprese e consumatori.
Anche per dare giusto peso a queste critiche appare quanto mai necessario riequilibrare, anche sotto il profilo strettamente normativo, le asimmetrie esistenti nel rapporto tra cittadini-utenti ed operatori.
La riforma cui è stata data esecuzione a luglio contiene disposizioni che operano chiaramente in favore degli operatori commerciali, mettendoli in condizione di poter utilizzare ogni dato del cittadino che risulti disponibile, mentre fa obbligo all'utente che intenda sottrarsi alle telefonate commerciali di sottoporsi ad una procedura di opposizione.
Ma non sono mancate durante il dibattito parlamentare le voci di chi ha chiesto di adottare con un successivo atto normativo di rango primario misure volte a modificare la norma delegante in modo tale da prevedere l'istituzione di uno o più registri dei consenzienti, in relazione alle diverse tipologie commerciali. Sarebbe bene adottare una inversione della procedura di accesso ai dati, che obblighi gli operatori commerciali a contattare solo gli utenti che abbiano preventivamente manifestato il loro consenso ad essere destinatari di messaggi pubblicitari e commerciali.
Questo anche per evitare che le persone, esasperate dalle chiamate non sollecitate, si iscrivano in massa al registro e non siano più contattabili, con grave danno soprattutto per le piccole e medie imprese che non possono utilizzare forme alternative di comunicazione commerciale e che perdono l’opportunità di acquisire direttamente nuovi potenziali clienti.
Ci sono le premesse perché il tema sia ancora oggetto di interventi normativi. Tanto più che entro la fine del 2010 è prevista la riforma profonda della direttiva comunitaria 95/46 da cui sono nate le norme nazionali in materia di data protection. Sicuramente quindi il legislatore italiano dovrà tornare tra breve ad occuparsi di questi argomenti.
Venerdì 9 luglio 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento sul registro delle opposizioni per l'utilizzo dei numeri di telefono ai fini delle attività di telemarketing.
L'uso del registro richiederà l'introduzione di procedure specifiche, anche per i sistemi informatici aziendali, per l'uso dei numeri di telefono presenti nel DBU e per la cancellazione dei dati degli abbonati che non desiderano ricevere telefonate promozionali.
Ecco il testo del comunicato stampa diffuso dopo la conclusione del Consiglio dei Ministri
E' stato approvato un regolamento per la disciplina del diritto di opposizione alla vendita e alla promozione di attività e servizi commerciali attraverso operatori telefonici. A tale fine viene istituito l’apposito registro pubblico e sono definite modalità e tempi di iscrizione degli abbonati, i quali potranno chiedere, gratuitamente e secondo modalità semplificate (compilazione del modulo elettronico, chiamata, posta elettronica, raccomandata o fax), che il proprio numero telefonico sia iscritto nel registro quando non si desideri ricevere chiamate con finalità promozionali, dirette all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il regolamento completa un lungo iter di concertazione che lo ha visto sottoposto ai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari nonché, per i profili di competenza, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali. Il testo del provvedimento con la relazione approvata dal Senato è consultabile qui.
Appena saranno stati chiariti alcuni aspetti tecnici interpretativi del testo verrà pubblicata sul blog una nota esplicativa degli effetti operativi del regolamento che comunque andrà a regime non prima del novembre 2010.
In passato nella pubblicità tradizionale si analizzavano il “prima” e il “dopo”rispetto al momento dell'acquisto. Si studiavano i bisogni dei consumatori prima dell'acquisto e si verificava il grado si soddisfazione dopo l'uso del prodotto. Oggi alle imprese interessa molto il “durante”, cioè capire quali meccanismi psicologici e comportamentali si instaurano nel momento in cui il target è colpito dal messaggio pubblicitario.
In questi ultimi anni si è verificato un cambiamento significativo del modo in cui le imprese studiano i consumatori. Fino a qualche tempo l'analisi dei clienti si focalizzava sul periodo precedente all'acquisto (per verificare gustim interessi, aspettative dei clienti) e sulla fase successiva (per valutare il gradimento ed il livello di soddisfazione di chi aveva acquistato un prodotto). Inoltre gli investitori pubblicitari per esaminare i risultati di una campagna promozionale guardavano, banalmente, ai dati di vendita. Se i magazzini si svuotavano e le casse dei negozi si riempivano di file di consumatori voleva dire che la campagna pubblicitaria era stata di successo. Altrimenti, si correva ai ripari e si cercava di incontrare l'attenzione del cliente con nuove fantasmagoriche forme di pubblicità. Quindi alle aziende bastava studiare il comportamento di acquisto dei clienti, capire cosa sceglievano e perchè.
Oggi tutto è cambiato. Si cerca il rapporto diretto, fidelizzato e personalizzato con il cliente ed alle imprese interessa anche capire come si comporta il cliente mentre guarda la pubblicità e studiare i suoi comportamenti non solo nel momento dell'acquisto ma anche in quello, cruciale, della selezione delle marche e dei prodotti.
Quindi per fare pubblicità in modo efficace è diventato essenziale studiare, con tecniche sempre più sofisticate, cosa succede quando il potenziale cliente vede il messaggio pubblicitario. Oggi è importante anche il comportamento del cliente durante la fase di scelta perchè offre alle aziende informazioni importanti per convincere il consumatore a preferire un prodotto o a dare spazio ad un suo bisogno latente.
La tendenza è in atto da qualche tempo e si manifesta in modo sempre più evidente: ormai la pubblicità ha bisogno di studiare il comportamento delle persone anche mentre guardano il messaggio pubblicitario. E' questa uno degli aspetti più interessanti del cosiddetto “Behavioral advertising” del quale tanto si parla in questi anni.
Tutto questo crea tensioni fortissime rispetto alle norme che tutelano i consumatori e li proteggono dalle forme di condizionamento che limitano la loro libertà di scelta economica.
Ne abbiamo una conferma pensando ad un fatto accaduto qualche tempo fa nelle strade di New York, città che come sempre anticipa gli orientamenti del mercato futuro. In pratica, è successo questo: una telecamera è stata posta dietro alcuni cartelloni pubblicitari per studiare le caratteristiche di chi mostra interesse per i prodotti reclamizzati. In pratica la pubblicità spia chi la guarda. I passanti sono ritratti e classificati e viene registrato anche il tempo della sosta davanti al cartellone e l'espressione del viso di chi guarda.
Chi non apprezza questo genere di comunicazione disegna scenari apocalittici e c'è già chi parla di fine della privacy. In effetti è vero che questicartelloni pubblicitari elettronici di nuova generazione, ci riprendono. E poi ci analizzano per determinare la nostra età, il nostro sesso, il nostro vestito e, possibilmente, il nostro portafoglio, oltre che i nostri gusti. E mandano il tutto a una banca dati che dal nostro aspetto e atteggiamento deduce se la reclame sia efficace o no.
Mi sembra un dato rilevante da tenere presente nell'odierno dibattito sulla relazione tra tutela dei dati personali e attività di marketing. Non c'è più solo da difendersi rispetto alla raccolta di dati forniti consapevolmente, rispondendo a questionari o partecipando a concorsi a premi. Oggi l'aggressione alla privacy è più subdola e può arrivare a controllarci nei nostri comportamenti sociali, anche quando siamo in una pubblica via.
Ma questa dei cartelloni spia è solo la punta di un iceberg rappresentato dal Behavioral marketing. Pensiamo a quello che succede con la pubblicità on line, quella che viaggia attraverso internet o – in alcuni Paesi – nei canali della televisione intereattiva. In pratica, ogni comportamento è tracciato: basta navigare per finire schedati, classificati e indicizzati, per trasformarsi da individui a semplici numeri, per diventare merce e non essere più comuni cittadini della rete.
I motori di ricerca, ad esempio, sono in grado di eseguire operazioni di rilevamento dei comportamenti su ciascuno dei propri utenti per capirne gusti, abitudini, preferenze e via dicendo. E lo fanno ogni volta che i navigatori transitano sui suoi server, impostano una ricerca, o visualizzano la sua pubblicità.
Ovviamente di fronte a questa tendenza i giudizi possono essere vari. Ma è indubbio che la realtà con la quale fare i conti è questa: l'obiettivo delle imprese è raccogliere informazioni per costituire le banche dati su cui strutturare campagne di behavioral advertising.
Ed è proprio questo il punto: se la pubblicità diventa sempre più modellata sul comportamento individuale, dobbiamo chiederci se le norme poste a tutela della libertà di scelta individuale sono adeguate ed efficienti rispetto ai diritti individuali che devono essere tutelati. E' sufficiente proteggere i dati personali, se poi la profilazione dei consumatori utilizza strumenti che si basano sulla registrazione dei comportamenti?
Io direi di no, anzi mi viene spontanea la domanda: il behavioral marketing non mina alla radice la privacy individuale? E poi ha senso continuare a parlare di privacy se il numero di tracciamenti inconsapevoli dei nostri comportamenti individuali aumenta continuamente?
Credo sia arrivato il tempo di nuove norme per tutelare davvero la libertà di scelta dei consumatori ed evitare di trasformarci tutti in oggetti inconsapevoli di pedinamenti elettronici con lo scopo di capire le nostre debolezze ed indurci in tentazione.
La riforma delle norme sul telemarketing approvata nel novembre 2009 ha fatto un significativo passo avanti verso la sua definitiva entrata in vigore.
Il 16 aprile 2010 infatti il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di Regolamento che regola il settore del marketing telefonico introducendo anche elementi di tutela della privacy degli utenti.
Il provvedimento, proposto dal ministro per lo Sviluppo economico Claudio Scajola, prevede il silenzio-assenso per quanti vogliono continuare a ricevere chiamate telefoniche contenenti messaggi promozionali, commerciali o informazioni per sondaggi e altre iniziative di tele-marketing. Chi non desidera ricevere questo tipo di chiamate, avrà a disposizione un apposito "Registro delle opposizioni" al quale gli abbonati telefonici potranno iscriversi in modo facile, anche per via telematica, a tempo indeterminato ma con la possibilità di modificare la propria posizione in qualsiasi momento. In tal modo gli operatori del settore potranno chiamare solo gli abbonati consenzienti, non iscritti al "Registro delle opposizioni". L'obbligo di tutela ricadrà dunque sugli utenti.
Secondo il Ministro è stato raggiunto in questo modo un punto di equilibrio tra le esigenze degli abbonati telefonici che non vogliono essere contattati e quelle delle imprese che così potranno utilizzare con maggiore efficacia gli strumenti del telemarketing in un quadro di certezze e di concorrenza, che stimolerà la competitività.
Partirà ora una campagna di informazione per gli abbonati telefonici, organizzata dal ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con il Consiglio nazionale consumatori e utenti, per favorire la conoscenza delle nuove disposizioni e dei loro diritti. Il provvedimento passa all'esame del Consiglio di Stato, delle competenti Commissioni parlamentari, nonché dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali. E' previsto che questa fase dovrà concludersi entro il 25 maggio con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento e con l'introduzione del registro delle opposizioni.
Ecco il comunicato stampa del Governo Italiano sull'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di DPR relativo al registro delle opposizioni per l'uso dei numeri presenti negli elenchi telefonici per attività di comunicazione commerciale e per ricerche di mercato
16 Aprile 2010
La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 11,00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.
su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola:
- uno schema di regolamento per la disciplina del diritto di opposizione alla vendita e alla promozione di attività e servizi commerciali attraverso gli operatori telefonici. A tal fine viene istituito l’apposito registro pubblico e definite modalità e tempi di iscrizione degli abbonati, i quali potranno chiedere, gratuitamente e secondo modalità semplificate (compilazione del modulo elettronico, chiamata, posta elettronica, raccomandata o fax), che il proprio numero telefonico sia iscritto nel registro quando non si desideri ricevere chiamate con finalità promozionali, dirette all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, Lo schema di regolamento inizia un iter di concertazione che lo vedrà sottoposto al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari nonché, per i profili di competenza, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali.
Nel 2010 si preannuncia un brusco stop per la profilazione occulta. Sarà impossibile effettuarla perchè il trattamento di questi dati richiede il consenso preventivo ed espresso degli interessati. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento recente che ha vietato questa prassi piuttosto diffusa tra gli operatori commerciali.
Prima di vedere il contenuto della decisione, formulata nel dicembre 2009 ma pubblicata nelle scorse settimane, va ricordato che la profilazione degli utenti è il primo passo necessario per sviluppare strategie vincenti di marketing. Tramite la rielaborazione di informazioni sui consumatori infatti è possibile inviare messaggi sempre in linea con gli interessi dei destinatari.
La profilazione degli utenti solitamente si distingue in due categorie:
• Profilazione esplicita: questa forma di profilazione degli utenti è forse quella più immediata e di semplice realizzazione. In questo caso è l'utente stesso che provvede a fornire i suoi dati anagrafici e a esprimere i suoi interessi specifici verso prodotti, attività o informazioni che desidera ricevere;
• Profilazione occulta: è una profilazione successiva e che prende a riferimento il modo in cui gli utenti reagiscono di fronte ai messaggi inviati. Si parla a tale riguardo di profilazione comportamentale.
Oggi, dopo il provvedimento del Garante, per creare profili dei clienti in base ai loro gusti e alle loro abitudini o utilizzare i loro dati personali a fini di marketing, le aziende devono chiedere uno specifico consenso. Con la conseguenza che non c'è più spazio per la profilazione effettuata all'insaputa dell'interessato.
Nel caso specifico il Garante ha vietato ad una società che opera nel settore dell’energia elettrica e del gas in alcune province del Nord Italia, l’ulteriore trattamento dei dati personali della clientela raccolti illecitamente. In seguito all’attività ispettiva avviata dall’Autorità, è emerso infatti che la società sottoponeva alla clientela un modello di richiesta di consenso unico sia per la fornitura del servizio richiesto (consenso peraltro non necessario quando si tratta di obblighi contrattuali), sia in ordine a diversi scopi per i quali i dati venivano raccolti e utilizzati: analisi delle abitudini e scelte di consumo; invio ai clienti di informazioni commerciali; ricerche di mercato (realizzate anche con la collaborazione di terzi attraverso lettere, telefono, e-mail); attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti e servizi.
La normativa sulla privacy stabilisce, invece, che la richiesta di consenso non può avere carattere generico: gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei propri dati personali, manifestando un consenso specifico per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare.
L’Autorità ha dunque vietato l’ulteriore trattamento illecito dei dati, ferma restando la loro utilizzabilità per la fornitura dei servizi richiesti. Quindi chi vuole profilare i suoi clienti si ricordi di dichiararlo e di raccogliere un consenso preventivo espresso.
LUCERNA IURIS È il primo network europeo di avvocati esperti in diritto del marketing, della comunicazione e dei consumatori. Fondato nel 2002 grazie all’esperienza dello Studio Legale Maglio in Italia e dello Studio Siegert in Germania, il network riunisce i migliori esperti in materia di data protection in Europa, con collegamenti negli Stati Uniti ed in Oriente. Lucerna Iuris è presente in tutti i paesi dell’Unione Europea. La filosofia del gruppo è una sola: rendere semplici le complessità giuridiche e aiutare le imprese a gestire correttamente il rapporto con i clienti nelle attività di marketing. Settori principali di attività: privacy, pubblicità ingannevole, commercio elettronico, diritto d’autore, diritto di internet e delle nuove tecnologie.