martedì 3 gennaio 2012

2012: privacy anno zero?

di Marco Maglio



Tra le tante novità che il 2012 ci chiama ad affrontare è utile credo segnalarne un paio che riguardano il trattamento dei dati personali o, se preferite, la privacy. Mi riferisco a quell'insieme di norme che disciplinano la raccolta e l'uso di informazioni riferite alle persone. Sono regole che hanno un impatto rilevante in molti settori che interessano il mondo economico. Basti pensare che il direct marketing e in generale tutte le attività che mirano a stabilire una relazione duratura con i clienti si basano in modo sostanziale sul trattamento di dati personali.

Da molti anni ormai siamo abituati ad applicare regole giuridiche rigorose che richiedono di predisporre un'informativa e, a certe condizioni, di raccogliere un consenso espresso dagli interessati. Le regole sono complesse, mutevoli e soggette a continue variazioni, basti pensare che in Italia il D.lgs n. 196 emanato il 30 giugno 2003 denominato, con una certa ambizione di stabilità, “Codice in materia di dati personali” ha subito le modifiche di oltre 20 interventi normativi. Un'autentica alluvione di norme, non sempre coerenti e di segno univoco.

L'ultima di queste novità normative, giunta a fine anno con la conversione in legge del cosiddetto Decreto Salva Italia, è assai rilevante e segna una forte liberalizzazione per le attività di comunicazione diretta business to business. In pratica è stato completamente liberalizzato il trattamento dei dati riferiti a società, degli enti e delle associazioni; queste informazioni grazie a questa riforma, pienamente operativa dal 23 dicembre 2011 dopo la conversione in legge del Decreto - non sono più considerate dati personali. 

Questo vuol dire che il business to business diventa privacy free. Niente regole privacy. Quindi mani libere per l'uso delle liste di aziende (ma – attenzione - non di liberi professionisti o imprese individuali) anche per attività di marketing.  Salvo il fatto - è bene chiarirlo subito per evitare troppo facili entusiasmi - che il legislatore non ha modificato la definizione di "abbonato" ai servizi telefonici. Quindi il numero di telefono riferito ad una persona giuridica, ad un ente o ad un'associazione che sia estratto dall'elenco degli abbonati (il cosiddetto DBU telefonico previsto dall'art. 129 del D.lgs. 196/2003) resta soggetto alle regole previste dalla normativa sulla cosiddetta privacy. Quindi resta illecito contattare aziende e persone giuridiche per campagne di telemarketing outbound se non si verifica prima l'eventuale iscrizione di questi numeri telefonici nel Registro delle opposizioni. 


Anche se la coerenza non è di questo Mondo, potremmo anche concedere il beneficio del dubbio a favore del Legislatore: forse non si è sbadatamente dimenticato - come invece molti maliziosamente sostengono - di formulare anche questa revisione della normativa e intenzionalmente ha voluto mantenere la protezione a fare delle persone giuridiche rispetto alle telefonate indesiderate. 


Ma insomma, consapevolmente o meno, sta di fatto che la riforma liberalizza la comunicazione commerciale diretta business to business con importanti eccezioni. Il sommesso consiglio legale è quindi che  chi si tufferà nel mare di questa riforma "per vedere l'effetto che fa" tenga conto di questi aspetti problematici della nuova normativa. Insomma è una liberalizzazione da maneggiare con cura e attenendosi scrupolosamente alle istruzioni per l'uso evitando gli effetti collaterali indesiderati. E da questo punto di vista siamo di fronte ad un classico esempio di semplificazione non semplice da applicare. 


Ma anche se con questi distinguo, siamo comunque di fronte ad un cambiamento importante che allinea la normativa italiana sulla tutela della privacy a quella di tutti gli altri paesi europei. L’Italia, infatti, era l’unico Stato dell’Unione Europea assieme all’Austria ad aver recepito la Direttiva comunitaria 95/46/CE estendendo la tutela dei dati personali, oltre che alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche. In pratica, d’ora in avanti si potranno trattare i dati di persone giuridiche, enti e associazioni, pubblici e privati, senza dover chiedere il loro consenso

Ma se questo è stato il botto di fine anno che ha salutato la fine del 2011, il nuovo anno porta con sé cambiamenti ancora più radicali.

Entro la fine di gennaio 2012 è prevista infatti l'approvazione della riforma della direttiva dell'Unione Europea sulla data protection. Una modifica radicale che avrà un impatto profondo sulla vita quotidiana non solo dei cittadini europei ma anche di molte aziende.

Obiettivo della revisione della normativa è quello di modernizzarla e rafforzarla, anche rispetto all’avanzamento della tecnologia, per far si che, in ambito europeo, la tutela della privacy dei cittadini comunitari, indipendentemente dal Paese in cui questi vivono ed a prescindere dallo Stato in cui sono stabilite le aziende che trattano i loro dati personali, sia conforme al diritto comunitario e che questo sia applicato uniformemente. Ciò anche se il “titolare” ha sede in un Paese terzo ed anche se i dati sono memorizzati tramite un sistema di “cloud computing”.

Le aziende che offrono servizi ai consumatori europei dovrebbero essere soggette alle direttive comunitarie in materia di protezione dei dati. In caso contrario non dovrebbero essere in grado di fare affari sul nostro mercato interno e ciò vale anche per i social network con utenti nella UE.

Tra le tante novità ne segnalo una di grande rilievo pratico: si affermerà il principio per il quale se i dati personali vengono raccolti per finalità di marketing occorrerà in ogni caso il consenso espresso dell'interessato. Sarà, temo, la fine per ogni forma di raccolta di dati provenienti da elenchi pubblici o effettuati all'insaputa dell'interessato (ad esempio durante la sua navigazione nel web).

E non basta: verrà anche introdotto il diritto all'oblio, che significa che un'azienda non potrà più conservare i dati di un suo cliente se questi chiederò di esercitare il suo diritto ad essere dimenticato. Non è una cosa da poco e renderà tutti i data base di marketing un po' più precari di quanto non siano oggi.

Ecco perchè il 2012 potrebbe essere, come suggerisce il titolo di questo articolo, l'anno zero della privacy: e l'espressione – che a molti ricorderà una trasmissione televisiva di successo ma a me fa venire in mente uno dei più drammatici film del neorealismo italiano- può essere intesa in molti modi: non solo, banalmente, come un nuovo inizio, come la possibilità di puntare su regole effettive che disciplinino fenomeni di gestione sempre più dinamica delle informazioni. Ma anno zero può anche avere un altro significato. Può voler dire che la privacy, così come l'abbiamo conosciuta in questi anni non ha più senso e che è arrivato il momento di azzerare tutto quello che è stato fino ad ora e di andare oltre, verso un sistema in cui non c'è più spazio per la privacy tradizionale cioè per il diritto ad essere lasciati soli che ormai – la tecnologia non dà scampo - è solo una illusione. E' forse arrivato il momento di rendersene conto e di puntare su un sistema di regole che tutelino davvero le persone rispetto agli abusi che possono nascere dall'uso improprio dei dati personali. Perchè, come sempre, prevenire è meglio che curare. Ed illudersi è sempre una cosa pericolosa (e anche un po' stupida).

mercoledì 14 dicembre 2011

Business to business: si cambia. Le nuove regole sul trattamento dei dati personali per persone giuridiche, enti ed associazioni introdotte dal Decreto “Salva Italia”.

di Marco Maglio
Nel Decreto "Salva Italia" trova posto anche la privacy 
Non vorrei evocare a sproposito frasi storiche, ma leggendo il ben noto Decreto “Salva Italia e soffermandomi su un comma quasi nascosto, annegato tra le tante norme di cui hanno parlato giornali e organi di informazione, ho pensato: “beh questo è un piccolo comma per l'uomo, ma è una grande riforma per l'umanità”.
Mi rendo conto che è un'esagerazione ma quello che sto per raccontare è una bella liberazione, per lo meno per le aziende che in questi anni si sono trovate faticosamente a far convivere le attività business to business con le norme sulla privacy, quelle che - per intenderci – impediscono di contattare anche i soggetti economici in assenza di un consenso espresso basato su una adeguata informativa
Di cosa si tratta? Cerco di spiegarlo semplicemente pur se occorre fare riferimento a commi, Decreti e richiami normativi.
Il comma di cui vi parlo è inserito nell’art. 40 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (è il cosiddetto "Decreto Salva Italia"), contenente le Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, ma segna una svolta nella disciplina della privacy nel nostro Paese.
Il comma 2 del citato art. 40 recita testualmente:
“Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”.
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 43 è soppressa”.
Traducendo dal giuridichese stretto all'italiano comprensibile questo vuol dire una cosa molto semplice: d’ora in poi – se il decreto Monti sarà convertito in legge senza che siano apportate modifiche al comma 2 dell’art. 40 – la tutela della privacy riguarderà solamente le persone fisiche.
In pratica è stata completamente liberalizzato il trattamento dei dati delle società, degli enti e delle associazioni. I dati riferiti ad una spa, una srl o una associazione non sono più considerati dati personali e questi soggetti, tecnicamente non sono più qualificati come "interessati".
Questo vuol dire che il business to business diventa terreno libero. Niente regole privacy. Quindi mani libere per l'uso delle liste di aziende (ma – attenzione - non di liberi professionisti o imprese individuali) anche per attività di marketing.
E' un cambiamento importante che allineerà la normativa italiana sulla tutela della privacy a quella di tutti gli altri paesi europei. L’Italia, infatti, era l’unico Stato dell’Unione Europea assieme all’Austria ad aver recepito la Direttiva comunitaria 95/46/CE estendendo la tutela dei dati personali, oltre che alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche.
In pratica, d’ora in avanti si potranno trattare i dati di persone giuridiche, enti e associazioni, pubblici e privati, senza dover chiedere il loro consenso.
Si tratta di una semplificazione rilevante che alleggerisce sicuramente il “carico privacy” per le imprese, ma lascia intatti tutti gli adempimenti (informativa, consenso, ecc.) e le misure di sicurezza quando si trattano i dati personali delle persone fisiche, ivi compresa la tanto discussa redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), obbligatoria per coloro che trattano dati sensibili o giudiziari di persone fisiche con l’ausilio di strumenti elettronici di qualunque tipo (v. punto 19 del Disciplinare Tecnico allegato B) al D. Lgs. n. 196/03).
Particolarmente significativa è l’abrogazione del comma 3-bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 196/03, che fu introdotto dall’art. 6, comma 2, lettera a), numero 1), del D.L. n. 70/2011 (il cd. “Decreto Sviluppo” del Governo Berlusconi), che aveva escluso dall’applicazione del Codice della privacy , il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni, ma solo quando effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili. Questo vuol dire che l'esonero relativo all'applicabilità della normativa privacy non riguarda più solo il trattamento dei dati a fini commerciali ma tutti i trattamenti, indipendentemente dalla finalità.
Altra interessante novità è che, una volta convertito il decreto “Salva Italia”, solo le persone fisiche potranno esercitare i diritti che sono loro riconosciuti dall’art. 7 del Codice della privacy, cioè conoscere quali dati siano trattati dal titolare del trattamento, ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione o anche, in alcuni casi, la cancellazione e opporsi al loro trattamento. Una persona giuridica, ente o associazione non potrà più esercitare tali diritti, perchè i suoi dati non sono più soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 196/03 e, infatti, il decreto abroga l’ultimo periodo dell’art. 9, comma 4 del Codice, in cui si precisavano le modalità per identificare la persona fisica titolata a esercitare i diritti per conto della persona giuridica, ente o associazione.
Infine, per la soppressione della lettera h) del comma 1 dell’art. 43, i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni saranno anche trasferibili all’estero liberamente.
Perciò, se da un lato le imprese non dovranno più preoccuparsi della normativa sulla tutela della privacy quando trattano dati di altre imprese, d’altro lato dovranno continuare ad applicare tutte le regole in materia di privacy quando trattano i dati dei propri dipendenti e collaboratori, e anche dei clienti e fornitori se questi ultimi sono persone fisiche.
Questo è quanto prevede il testo del Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale che è in vigore dal 7 dicembre 2011. Occorre però aspettare la conversione in legge del Decreto (prevista prima di Natale) prima di considerare definitiva la riforma.
Ancora un po' di pazienza, dunque, ma sembra proprio che, salvo clamorose ed improbabili inversioni di marcia, per il business to business si aprirà una stagione privacy free e orientata al diritto di stabilire libere relazioni con i prospect.   

martedì 4 ottobre 2011

Verso l'autodisciplina globale: il codice ICC per Pubblicità e Marketing.


L'autodisciplina nell'era del mercato globale
 
C'era un tempo, negli anni '60 o giù di lì, in cui l'autodisciplina rappresentava poco più di un sano esercizio accademico. Chi si assoggettava volontariamente a regole non imposte da obblighi di legge, lo faceva soprattutto per una non meglio precisata ”questione di immagine”, senza peraltro che questo producesse effetti concreti sulla condotta individuale. Insomma l'autodisciplina non era ritenuta determinante per creare effettive tutele nei confronti dei soggetti più deboli. Era pura forma.
Con un po' di sano cinismo se ne rendevano conto tutti. Ed è significativo quanto diceva, ad esempio, Indro Montanelli, a chi gli chiedeva cosa ne pensasse dell'autodisciplina per l'attività giornalistica: con sano cinismo osservava che era un po' come chiedere alle iene di mangiare con coltello e forchetta.
Ma i tempi evolvono e le cose cambiano. Oggi i codici di condotta sono indicati come un vero presupposto indispensabile da molti testi normativi, forse anche per l'ottima prova che hanno dato alcune esperienze di autodisciplina (in Italia, ad esempio, è benemerita l'attività seria, efficace e autorevole dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria) Ormai è un principio condiviso e recepito a livello normativo: i codici di condotta non hanno più la funzione di esporre la “lista dei buoni propositi”. Servono invece per limitare la necessità di esperire azioni giudiziarie o amministrative e per conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori. Questo è quello che prevede ad esempio la Direttiva Comunitaria n. 2005/29 sulle prassi commerciali sleali: segno evidente che si è ormai passati da un diffuso scetticismo a un sempre più ampio apprezzamento di natura politico-istituzionale e sociale verso l'autodisciplina.


Le best practice della Camera di Commercio Internazionale
Per rendere davvero efficace questo processo in un mercato che non si ferma più ai confini nazionali, ma usa tecniche di marketing virali e destrutturate, è essenziale che le regole di buona condotta siano quanto più possibile globali e condivise in ambito internazionale. A questo ha provveduto, nel settore della comunicazione commerciale, la Camera di Commercio Internazionale (ICC) che il 15 settembre 2011 ha pubblicato la n uova edizione del Codice in materia di Pubblicità e Marketing. E' un testo destinato a diventare rapidamente un punto di riferimento per le best practice a livello mondiale in materia di comunicazione e sarà recepito nei vari codici nazionali esistenti o in fase di realizzazione.
Questa nuova edizione del Codice ICC riflette la prassi corrente e anticipa futuri sviluppi coprendo la maggior parte delle principali tematiche del marketing contemporaneo: privacy, comunicazioni rivolte ai minori, comunicazioni ambientali, sponsorizzazioni, promozioni, marketing diretto, uso dei media digitali interattivi e pubblicità comportamentale.
In particolare il codice si occupa per la prima volta di Online Behavioural AdvertisiIng (OBA), relative alla pubblicità su Internet “mirata” attraverso la raccolta di informazioni personali sulle preferenze dell’utente durante le sue navigazioni.
Per la prima volta, quindi, il Codice ICC individua le responsabilità degli operatori del web che identificano precisi target pubblicitari attraverso il comportamento on-line delle persone.


Un po' di storia
La Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha una lunga esperienza in materia di autoregolamentazione nelle pratiche commerciali attraverso la codificazione di prassi che disciplinano gli aspetti tipici del marketing e della pubblicità. Nel 1937 fu realizzato il primo codice della pratica pubblicitaria riconosciuto a livello internazionale. Da allora nove versioni del codice si sono succedute per garantire l'aggiornamento delle best practice rispetto all'evoluzione della società e della tecnologia.


Le novità della nuova versione del Codice ICC
Gli aggiornamenti del 2011 riflette la prassi corrente e anticipa futuri sviluppi declinando i principi etici su cui da sempre il Codice ICC si basa: trasparenza, onestà, rispetto della dignità umana, decenza, protezione dell’infanzia, rispetto della privacy e dei dati personali.
In tema di Online Behavioural Advertising (OBA), il Codice ICC individua le responsabilità degli operatori del web che identificano precisi target pubblicitari elaborando i dati di navigazione degli utenti.
A questo riguardo il Codice indica questi requisiti per garantire la legittimità di questa forma di comunicazione commerciale:
  • trasparenza da parte degli operatori di pubblicità on-line,
  • possibilità di scelta da parte degli utenti se accettare o disabilitare la funzione,
  • diritto di accesso da parte degli utenti a tutte le informazioni raccolte,

Il nuovo Codice ICC è quindi uno strumento fondamentale per chi a vario titolo opera nel settore della pubblicità comportamentale (quindi non solo agli inserzionisti ma anche agli operatori di telefonia mobile, ai motori di ricerca, agli sviluppatori di applicazioni, agli aggregatori di informazioni, alle agenzie e ai creativi).
Per garantire l'effettiva diffusione del Codice e la sua comprensione da parte di tutti gli operatori del settore la ICC ha inoltre lanciato in contemporanea un sito web www.codescentre.com dedicato al nuovo Codice per renderlo accessibile a tutti e raccogliere informazioni ed esperienze nel mondo.


Ma l'autodisciplina salverà il mondo dal diluvio di norme?
Grazie a questo nuovo Codice, l'autodisciplina si avvia a diventare uno strumento sempre più raffinato ed efficace per permettere la tutela effettiva dei diritti dei consumatori nei mercati globali e senza frontiere. E' questo probabilmente sarà lo strumento più efficace per salvare il mondo dal diluvio di leggi, di diritti, di doveri giuridici che dagli anni '90 si sta abbattendo sul mondo della comunicazione commerciale per regolare il rapporto tra imprese e consumatori.
Ma sequesta è la prospettiva più verosimile, è sempre saggio rimanere con piedi per terra: proprio per questo i codici di autodisciplina dovrebbero sempre essere guardati con attenzione ma non con pregiudiziale favore. Dovrebbero quindi essere giudicati nella sostanza, oltre che nella forma, nelle loro finalità espresse ed in quelle inespresse, nella loro efficacia concreta, nella loro conformità ai valori che sorreggono la comunità, piuttosto che non nella difesa di interessi di categoria e corporativi. Quindi codici come questo vanno usati dagli operatori della comunicazione con consapevolezza ed onesta, senza finzioni. Insomma i codici di autodisciplina, se vogliono davvero essere una nuova frontiera nella gestione dei rapporti tra imprese e consumatori devono nascere come strumento di diffusione di un autentico senso di rispetto verso i consumatori all'interno delle varie categorie professionali che si occupano di marketing e pubblicità. E' finita l'epoca delle apparenze. I consumatori e le imprese hanno bisogno di concretezza.

venerdì 22 luglio 2011

La privacy semplificata per le imprese.

Cosa cambia in dettaglio. La riforma spiegata in sei punti.


Come cambia la privacy dopo l'approvazione della legge n. 106 del 12 luglio 2011. Ecco una guida ragionata in sei punti per capire quali sono gli effetti pratici della riforma.
I dettagli della Semplificazione  

1) La normativa privacy non si applica ai trattamenti di dati riferiti a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni per finalità amministrative o contabili.
Si ridimensiona fortemente l’ambito di applicazione del Codice della privacy stabilendo che: “in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese”.
In particolare si introducono importanti modifiche ad alcuni articoli del D.Lgs. n. 196/03. Vediamole brevemente nel dettaglio.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del Codice, si prevede che il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, non è soggetto all’applicazione del presente codice.” Quindi, la protezione della riservatezza dei dati personali è limitata agli individui (cioè alle persone fisiche) e non trova applicazione nei rapporti tra imprese; o meglio i dati delle persone giuridiche, imprese, enti e associazioni (quindi non solo, come ora previsto, i dati relativi alle attività economiche) possono essere trattati senza vincoli, purchè si tratti di trattamenti per le normali finalità amministrativo-contabili. La stessa normativa chiarisce che: “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”.
Pertanto, in pratica, non saranno più necessarie informative e richieste di consenso se si trattano dati personali relativi a persone giuridiche, esclusivamente per finalità amministrativo-contabili, nel senso chiarito dalla nuova norma.


2) Le regole semplificate per gestire i curriculum spontenei
Un’altra importante novità riguarda la gestione dei curriculum nel caso di trasmissione spontanea da parte degli interessati. L’informativa non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve
Perciò, soltanto in un momento successivo a quello in cui ci sarà un primo contatto, il titolare del trattamento (per esempio l’azienda che convoca l’interessato), anche durante il colloquio con il candidato, sarà tenuto a fornire gli elementi dell’informativa previsti dall’art. 13: finalità e modalità del trattamento; soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in quanto responsabili o incaricati del trattamento e ambito di diffusione dei dati; indicazione delle modalità per conoscere l’identità di tutti i responsabili del trattamento. In conseguenza di ciò è stata introdotta un’apposita esclusione dell’obbligo del consenso per il trattamento dei dati dei curricula ricevuti. 

3) L'esonero del consenso per la comunicazione dei dati personali all'interno di gruppi societari
Inoltre, il trattamento dei dati comuni non necessita più di consenso (fermo restando l’obbligo di rilasciare idonea informativa agli interessati) quando riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati mediante l’informativa.


4) L'esonero dell'obbligo di consenso per i dati sensibili contenuti nei curriculum
L’esonero dall’obbligo del consenso riguarda anche i dati sensibili contenuti nei curricula. Viene infatti stabilito che l'obbligo di consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili non si applica al trattamento dei dati contenuti nei curriculum.


5) L'esonero dell'obbligo di redigere il DPS
La nuova normativa prevede l’esonero dall’obbligo di predisposizione del DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza). Infatti, si è stabilito che per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dalle norme vigenti.
La stessa disposizione prevede, inoltre, che in relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, quali siano le misure di sicurezza da adottare.
A questo proposito va ricordato che il Garante, con il provvedimento generale 27 novembre 2008, aveva già introdotto alcune semplificazioni a favore di tratta dati personali non sensibili o tratta come unici dati sensibili dei dipendenti quelli riguardanti lo stato di salute o malattia (senza indicazione della diagnosi) o l’adesione a organizzazioni sindacali e a favore di piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani che trattano dati solo per le correnti finalità amministrative e contabili. In base al provvedimento del Garante, i soggetti interessati, tra l’altro, possono impartire agli incaricati le istruzioni in materia di misure minime di sicurezza anche oralmente e devono aggiornare i programmi di sicurezza (antivirus) solo una volta l’anno, e fare il backup dei dati solo una volta al mese.

6) L'estensione del registro delle opposizioni per l'uso a fini di marketing degli indirizzi presenti nell'elenco telefonico
Un’ultima semplificazione riguarda il marketing basato sugli indirizzi postali. In sostanza, la normativa estende anche agli indirizzi postali il regime dell’opt-out di recente introdotto nel nostro ordinamento in materia di trattamento dei numeri telefonici degli abbonati per l’esercizio del marketing telefonico. Quindi anche per il direct mailing classico trova applicazione il registro delle opposizioni, per cui gli operatori di marketing diretto potranno utilizzare anche gli indirizzi degli abbonati contenuti nell’elenco telefonico per finalità promozionali senza bisogno di chiedere il consenso alla sola condizione che questi ultimi non abbiano richiesto l’iscrizione del proprio numero telefonico e del proprio indirizzo presso il registro delle opposizioni di recente istituito dalla Legge n. 166/09 e gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni.
Chiaramente l'obbligo di consultare il registro delle opposizioni riguarda solo coloro che abbiano intenzione di usare indirizzi tratti dagli elenchi telefonici. Chi usa recapiti di fonte diversa non è tenuto a tale adempimento.
In particolare va segnalato che la norma forse più rilevante, quella relativa all'estensione del registro delle opposizioni al mailing cartaceo, per trovare applicazione richiede che venga emanato un regolamento che definisca come dovrà essere gestita l'attività di consultazione del registro. I problemi tecnici da affrontare non sono indifferenti (basti pensare al lavoro di normalizzazione che dovrà essere gestito per permettere il matching degli indirizzi da sottoporre a verifica da parte del Gestore del Registro).
Il registro delle opposizioni oggi è organizzato solo per contenere dei numeri di telefono e non è previsto l'abbinamento di tali numeri ad un anagrafica univoca. Chiaramente questa impostazione dovrà cambiare per permettere di gestire una nuova tipologia di dati evitando il verificarsi di problemi non indifferenti. Se il numero di telefono è un dato riferibile esclusivamente ad un abbonato senza possibilità di errori, altrettanto non può dirsi di un mero indirizzo, che è riferibile a più soggetti e che richiede quindi di essere abbinato ad un soggetto determinato per poter essere gestito correttamente.
Saranno necessari chiarimenti applicativi con un integrazione al DPR n. 178/2010 che regola l'uso del Registro delle Opposizioni. Nel frattempo chi vuole usare gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici dovrà passare in ogni caso attraverso il filtro del Registro delle opposizioni e precauzionalmente desumere che chi si è opposto all'uso del suo numero di telefono non voglia che venga usato nemmeno il suo indirizzo a fini commerciali. Occorrerà quindi, fino a diversa indicazione, verificare preventivamente che il numero di telefono di coloro di cui si vuole usare l'indirizzo non sia presente nel registro delle opposizioni. Per il futuro si spera che le regole cambino perchè in caso contrario la riforma rischia di rivelarsi un clamoroso boomerang, con aggravio di costi ed adempimenti anche a carico di chi vuole inviare un mailing traendo gli indirizzi dagli elenchi telefonici.




venerdì 15 luglio 2011

Privacy: si cambia. Tra semplificazioni e prospettive di riforma

Le nuove norme dopo l'approvazione della Legge 12 luglio 2011 n. 106

di Marco Maglio (*)

(*) Avvocato in Milano - Presidente dell'Osservatorio Italiano Diritto del Marketing


Semplificare sembra semplice!
L'estate porta novità importanti per la normativa sul trattamento dei dati personali. Con l'approvazione della Legge 12 luglio 2011 n. 106 (che ha convertito il legge il cosiddetto “Decreto Sviluppo” - D.L. 13 maggio 2011 n. 70) sono state introdotte significative semplificazioni in materia di privacy per ridurre l'impatto degli adempimenti a carico delle imprese. 
 
In estrema sintesi le modifiche riguardano questi aspetti:
  • a) disapplicazione della normativa in materia di dati personali ai trattamenti relativi a dati di persone giuridiche per finalità amministrative e contabili
  • b) semplificazione delle regole relative al trattamento dei curriculum inviati spontaneamente alle aziende
  • c) semplificazione degli obblighi legati alla stesura del Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS)
  • d) estensione del regime dell'opt out agli indirizzi estratti dagli elenchi telefonici per l'invio di messaggi postali
I dettagli delle modifiche sono spiegati nel prossimo post.
Per dare un giudizio sintetico su questa riforma si può partire da un semplice dato di fatto: in Italia i confini della privacy sono estremamente mobili e si modificano con sorprendente facilità, ora restringendo lo spazio di tutela offerto all'individuo, ora allargandolo oltre misura.

Un esempio eclatante di questa tendenza è offerto dall'evoluzione delle norme che in Italia regolano il trattamento dei dati personali per finalità commerciali. Per molti anni per poter inviare messaggi indirizzati ai consumatori era richiesto il consenso espresso dell'interessato. Nel corso del tempo questo principio chiaro che rappresenta la massima forma di tutela per l'interessato, rendendo illecite tutte le attività di trattamento delle quali non è stato preventivamente informato e che ha espressamente autorizzato, ha conosciuto diverse deroghe fino a giungere all'ultima clamorosa riforma relativa all'uso dei dati presenti nell'elenco telefonico (prima i numeri di telefono e ora, con questa riforma anche gli indirizzi postali) per effettuare telefonate commerciali, ricerche di mercato o per per promuovere l'invio di materiale pubblicitario. Tale riforma ha sostanzialmente sovvertito le regole consolidate rendendo legittimo l'uso di questi dati in assenza di esplicito dissenso da parte del cittadino. Si è passati quindi da un sistema basato sull'opt in ad un meccanismo fondato sulla logica dell'opt out. Quindi chi non vuole che i suoi dati di recapito presenti in elenco telefonico siano usati per contattarlo a fini pubblicitari o commerciali ha l'onere di iscriversi nel Registro delle Opposizioni (www.registrodelleopposizioni.it).

La nuova normativa ci porta ad esaminare quale sia il modo più efficiente attraverso il quale ognuno di noi può esprimere la sua volontà rispetto al trattamento dei suoi dati. La riforma introdotta in Italia attribuisce di fatto valore legale al silenzio, intendendo che la mancata opposizione rende possibile il trattamento dei dati per svolgere attività di comunicazione commerciale. Tutto questo avviene mentre in Europa il dibattito sul ruolo che sia giusto attribuire al silenzio è molto vivo. Anche per questo le posizioni critiche rispetto alla riforma adottata in Italia sono numerose ed autorevoli.

Per dare giusto peso a queste critiche appare quanto mai necessario riequilibrare, sotto il profilo strettamente normativo, le asimmetrie esistenti nel rapporto tra cittadini-utenti ed operatori commerciali. Le nuove norme contengono disposizioni che agiscono chiaramente in favore degli operatori commerciali, mettendoli in condizione di poter utilizzare ogni dato del cittadino che risulti presente negli elenchi telefonici, mentre fa obbligo all'utente che intenda sottrarsi alle comunicazioni di marketing diretto di attivarsi iscrivendosi al registro delle opposizioni.
Peraltro la riforma approvata a luglio non sarà certamente l'ultima della serie. Anzi ci sono le premesse perché il tema sia quanto prima ancora oggetto di interventi normativi. Tanto più che entro la fine del 2011 è prevista la riforma profonda della direttiva comunitaria in materia di data protection. Sicuramente quindi il legislatore italiano dovrà tornare ad occuparsi di questi argomenti.

La riforma europea in discussione ha l'obiettivo di creare un quadro giuridico coerente e tendenzialmente uniforme tra i vari Stati Membri, tenendo conto delle dimensioni internazionali assunte dal fenomeno della circolazione dei dati e delle nuove forme di trattamento cui gli stessi possono essere sottoposti.
La linea che si sta seguendo in Europa è quella di mantenere i principi previsti dalla Direttiva del 1995, rendendoli però più dinamici e adeguati alle nuove tecnologie. In particolare chi tratta dati personali dovrà gestire questa attività come un processo da organizzare in base al principio di precauzione, per prevenire utilizzi abusivi delle informazioni trattate. I titolari del trattamento dovranno assumersi l’onere di documentare in una procedura interna tutto ciò che è necessario fare per rispettare i principi normativi per essere in grado di dimostrare di aver fatto quanto necessario per gestire in modo adeguato questa materia. La privacy futura sarà sempre di più basata su regole organizzative finalizzate a prevenire usi impropri dei dati. In questo contesto è probabile che troveranno sempre meno spazio operativo norme basate su consensi presunti e su registri pubblici delle opposizioni.

La privacy, al di là della riforma introdotta in Italia con il registro delle opposizioni, quindi è destinata ancora una volta a cambiare aspetto, accompagnando la dinamica sociale e l'evoluzione del costume. E le imprese non potranno certo fare affidamento sulle semplificazioni approvate a luglio 2011 per ridurre l'attenzione su questo tema che ogni giorno di più dimostra invece di essere sempre più essenziale per gestire in modo efficace ed equilibrato il rapporto tra aziende e consumatori.

mercoledì 18 maggio 2011

Decreto sviluppo e privacy: quali novità per le imprese

Registro delle opposizioni anche per i messaggi postali
La notizia era stata diffusa nelle scorse settimane già come un dato di fatto acquisito e come un testo di legge vigente. In realtà solo venerdì scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 meglio noto come Decreto Sviluppo.
Si tratta di un testo complesso che contiene una serie di misure urgenti per l’economia tra le quali spiccano alcune importanti novità per quanto riguarda l’applicazione della legge sulla privacy per le imprese.
In particolare l'articolo 6 dedicato alle “Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici”, nei suoi primi due commi contiene le modifiche relative all'applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte delle imprese.
In estrema sintesi le modifiche riguardano questi aspetti:
  • a) disapplicazione della normativa in materia di dati personali ai trattamenti relativi a dati di persone giuridiche per finalità amministrative e contabili
  • b) semplificazione delle regole relative al trattamento dei curriculum inviati spontaneamente alle aziende
  • c) semplificazione degli obblighi legati alla stesura del Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS)
  • d) estensione del regime dell'opt out agli indirizzi estratti dagli elenchi telefonici per l'invio di messaggi postali
Vediamo i dettagli.

1) La normativa privacy non si applica ai trattamenti di dati riferiti a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni per finalità amministrative o contabili.
Il comma 1, lettera a) dell’art. 6 ridimensiona fortemente l’ambito di applicazione del Codice della privacy stabilendo che: “in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese”.
Il comma 2, dell’art. 6 del decreto, invece, introduce importanti modifiche ad alcuni articoli del D.Lgs. n. 196/03. Vediamole brevemente nel dettaglio.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del Codice, il nuovo comma 3-bis aggiunto all’art. 5 prevede che: “Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice.” Quindi, la protezione della riservatezza dei dati personali è limitata ai cittadini (cioè alle persone fisiche) e non trova applicazione nei rapporti tra imprese; o meglio i dati delle persone giuridiche, imprese, enti e associazioni (quindi non solo, come ora previsto, i dati relativi alle attività economiche) possono essere trattati senza vincoli, purchè si tratti di trattamenti per le normali finalità amministrativo-contabili. Lo stesso decreto, modificando il comma 1-bis dell’art. 34 sulle misure di sicurezza per i trattamenti dei dati con strumenti informatici (già modificato dalle semplificazioni introdotte con il D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/08), chiarisce che: “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”.
Pertanto, in pratica, non saranno più necessarie informative e richieste di consenso se si trattano dati personali relativi a persone giuridiche, esclusivamente per finalità amministrativo-contabili, nel senso chiarito dalla nuova norma.

2) Le regole semplificate per gestire i curriculum spontenei
Un’altra importante novità riguarda la gestione dei curriculum nel caso di trasmissione spontanea da parte degli interessati. Il punto 2) del comma 2 dell’art. 6 del decreto per lo sviluppo, infatti, aggiunge alla fine dell’art. 13 relativo all’informativa il nuovo comma 5-bis che prevede che: “L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).”
Perciò, soltanto in un momento successivo a quello in cui ci sarà un primo contatto, il titolare del trattamento (per esempio l’azienda che convoca l’interessato), anche durante il colloquio con il candidato, sarà tenuto a fornire gli elementi dell’informativa previsti dall’art. 13: finalità e modalità del trattamento; soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in quanto responsabili o incaricati del trattamento e ambito di diffusione dei dati; indicazione delle modalità per conoscere l’identità di tutti i responsabili del trattamento. In conseguenza di ciò, il decreto inserisce nell’art. 24 del Codice un’apposita esclusione dell’obbligo del consenso per il trattamento dei dati dei curricula ricevuti. Infatti, il punto 3) del comma 2 dell’art. 6 del decreto prevede che: “all’art. 24, comma 1, lettera g) le parole: “anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate” sono soppresse” e dopo la lettera i) è aggiunta la lettera i-bis) che prevede che il trattamento dei dati comuni può essere effettuato senza consenso quando riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis”.
3) L'esonero del consenso per la comunicazione dei dati personali all'interno di gruppi societari
Inoltre, la nuova lettera i-ter dell’art. 24, introdotta dal decreto sullo sviluppo dispone che il trattamento dei dati comuni non necessita di consenso (fermo restando l’obbligo di rilasciare idonea informativa agli interessati) quando: “con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati (ndr. relativi a persone fisiche o giuridiche) tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13”.


4) L'esonero dell'obbligo di consenso per i dati sensibili contenuti nei curriculum
L’esonero dall’obbligo del consenso riguarda anche i dati sensibili contenuti nei curricula, infatti il punto 4) del comma 2 dell’art. 6 del decreto per lo sviluppo introduce una apposita deroga all’interno del comma 3 dell’art. 26 del Codice, inserendo dopo la lettera b) la nuova lettera b-bis che prevede che il comma 1 (obbligo di consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili) non si applica al trattamento “dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis”.

5) L'esonero dell'obbligo di redigere il DPS
Ma la maggiore tra le novità introdotte con il decreto riguarda – almeno nella prospettiva di semplificazione perseguita dal Governo – l’esonero dall’obbligo di predisposizione del DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza). Infatti, il punto 5) del comma 2 dell’art. 6 del decreto sostituisce il comma 1-bis dell’art 34 del Codice stabilendo che: “Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B”.
La stessa disposizione prevede, inoltre, che: “In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1”.
A questo proposito va ricordato che il Garante, con il provvedimento generale 27 novembre 2008, aveva già introdotto alcune semplificazioni a favore di tratta dati personali non sensibili o tratta come unici dati sensibili dei dipendenti quelli riguardanti lo stato di salute o malattia (senza indicazione della diagnosi) o l’adesione a organizzazioni sindacali e a favore di piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani che trattano dati solo per le correnti finalità amministrative e contabili. In base al provvedimento del Garante, i soggetti interessati, tra l’altro, possono impartire agli incaricati le istruzioni in materia di misure minime di sicurezza anche oralmente e devono aggiornare i programmi di sicurezza (antivirus) solo una volta l’anno, e fare il backup dei dati solo una volta al mese.

6) L'estensione del registro delle opposizioni per l'uso a fini di marketing degli indirizzi presenti nell'elenco telefonico
Un’ultima semplificazione introdotta dal punto 6) del comma 2 dell’art. 6 del decreto per lo sviluppo riguarda il marketing basato sugli indirizzi postali; infatti “all’art. 130, comma 3-bis (articolo introdotto dall’art. 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 di conversione del cd. “decreto Ronchi”) dopo le parole: “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “e della posta cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1,”.
In sostanza, il decreto estende anche agli indirizzi postali il regime dell’opt-out di recente introdotto nel nostro ordinamento in materia di trattamento dei numeri telefonici degli abbonati per l’esercizio del marketing telefonico. Quindi anche per il direct mailing classico trova applicazione il registro delle opposizioni, per cui gli operatori di marketing diretto potranno utilizzare anche gli indirizzi degli abbonati contenuti nell’elenco telefonico per finalità promozionali senza bisogno di chiedere il consenso alla sola condizione che questi ultimi non abbiano richiesto l’iscrizione del proprio numero telefonico e del proprio indirizzo presso il registro delle opposizioni di recente istituito dalla L. n. 166/09 e gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni.
Chiaramente l'obbligo di consultare il registro delle opposizioni riguarda solo coloro che abbiano intenzione di usare indirizzi tratti dagli elenchi telefonici. Chi usa recapiti di fonte diversa non è tenuto a tale adempimento.
Le norme introdotte dal Governo, con lo strumento del Decreto legge, dovranno passare al vaglio del Parlamento che entro 60 giorni (quindi entro il 12 luglio 2011) dovrà decidere se convertire in legge questo testo normativo, anche con eventuali modfiche.
Quindi questo testo normativo, anche se entra immediatamente in vigore, ha natura provvisoria e non è improbabile che intervengano quindi ulteriori modifiche rispetto a queste norme. In particolare va segnalato che la norma forse più rilevante, quella relativa all'estensione del registro delle opposizioni al mailing cartaceo, per trovare applicazione richiede che venga emanato un regolamento che definisca come dovrà essere gestita l'attività di consultazione del registro. I problemi tecnici da affrontare non sono indifferenti (basti pensare al lavoro di normalizzazione che dovrà essere gestito per permettere il matching degli indirizzi da sottoporre a verifica da parte del Gestore del Registro). Ricordo incidentalmente che il registro delle opposizioni oggi è organizzato solo per contenere dei numeri di telefono e non è previsto l'abbinamento di tali numeri ad un anagrafica univoca. Chiaramente questa impostazione dovrà cambiare per permettere di gestire una nuova tipologia di dati evitando il verificarsi di problemi non indifferenti. Se il numero di telefono è un dato riferibile esclusivamente ad un abbonato senza possibilità di errori, altrettanto non può dirsi di un mero indirizzo, che è riferibile a più soggetti e che richiede quindi di essere abbinato ad un soggetto determinato per poter essere gestito correttamente.
E' facile pronosticare che i tempi per risolvere questo rompicapo non saranno brevi e nel frattempo non va dimenticato che l'evoluzione normativa va in una direzione opposta rispetto all'estensione del meccanismo dell'opt out adottata da Decreto Legge Sviluppo.
In ogni caso prima di usare gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici sarà bene aspettare i chiarimenti che sicuramente non tarderanno da parte del Garante e del Gestore del Registro delle opposizioni.

Le prospettive future e la riforma della direttiva comunitaria
Ma a parte questo aspetto contingente va tenuto presente un elemento strutturale che richia di incidere sul futuro di questa riforma: entro la fine del 2011, infatti, è prevista una profonda riforma della direttiva comunitaria in materia di data protection.

La linea che si sta seguendo in Europa è quella di mantenere i principi previsti dalla Direttiva del 1995, rendendoli però più dinamici e adeguati alle nuove tecnologie.

In particolare, chi tratta dati personali dovrà gestire questa attività come un processo da organizzare in base al principio di precauzione, per prevenire utilizzi abusivi delle informazioni trattate. I titolari del trattamento dovranno assumersi l'onere di documentare in una procedura interna tutto ciò che è necessario fare per rispettare i principi normativi ed essere in grado di dimostrare di aver fatto quanto necessario per gestire in modo adeguato questa materia. La privacy futura sarà sempre di più basata su regole organizzative finalizzate a prevenire usi impropri dei dati.

È probabile che troveranno sempre meno spazio operativo norme basate su consensi presunti e su registri pubblici delle opposizioni. Infatti il progetto di riforma della direttiva comunitaria prevede l'introduzione del principio per il quale il trattamento dei dati per fini di marketing richiede in ogni caso il consenso espresso dell'interessato

I confini della privacy, al di là della riforma introdotta in Italia con il registro delle opposizioni, esteso anche al mailing cartaceo, sono destinati, quindi, a muoversi ancora.

lunedì 18 aprile 2011

I mobili confini della privacy: il consenso espresso, il registro delle opposizioni e la riforma della direttiva comunitaria sul trattamento dei dati personali

Quando si discute di privacy in realtà si disegna un confine; cioè ci si pone il problema di definire secondo quali criteri debba essere tracciata la linea ideale che separa l'individuo dalla collettività. In pratica le norme sulla privacy definiscono secondo quali principi debba essere risolto il conflitto di interessi che sorge tra la pretesa del singolo ad essere lasciato solo e l'esigenza della collettività di conoscere, per finalità determinate, le informazioni che riguardano ognuno di noi.
Il confine della privacy è in continuo movimento
Guardando con realismo all'evoluzione in questi ultimi quindici anni delle norme sul trattamento dei dati personali dobbiamo constatare che i confini della privacy sono estremamente mobili e si modificano con sorprendente facilità, ora restringendo lo spazio di tutela offerto all'individuo, ora allargandolo oltre misura.

Un esempio eclatante di questa tendenza è offerto dall'evoluzione delle norme che in Italia regolano il trattamento dei dati personali per finalità commerciali. Per molti anni per poter inviare messaggi indirizzati ai consumatori era richiesto il consenso espresso dell'interessato. Nel corso del tempo questo principio chiaro che rappresenta la massima forma di tutela per l'interessato, rendendo illecite tutte le attività di trattamento delle quali non è stato preventivamente informato e che ha espressamente autorizzato, ha conosciuto diverse deroghe fino a giungere all'ultima clamorosa riforma relativa all'uso dei numeri di telefono presenti negli elenchi telefonici per effettuare telefonate commerciali, ricerche di mercato o per per promuovere l'invio di materiale pubblicitario. Tale riforma ha sostanzialmente sovvertito le regole consolidate rendendo legittimo l'uso di questi dati in assenza di esplicito dissenso da parte del cittadino. Si è passati quindi da un sistema basato sull'opt in ad un meccanismo fondato sulla logica dell'opt out.

La nuova normativa ci porta ad esaminare quale sia il modo più efficiente attraverso il quale ognuno di noi può esprimere la sua volontà rispetto al trattamento dei suoi dati. La riforma introdotta in Italia attribuisce valore legale al silenzio, intendendo che la mancata opposizione rende possibile il trattamento dei dati per svolgere attività di telemarketing. È però vivo in Europa il dibattito sul ruolo da attribuire al silenzio. Anche per questo le posizioni critiche rispetto alla riforma adottata in Italia sono state numerose.

Per dare giusto peso a queste critiche appare quanto mai necessario riequilibrare, sotto il profilo strettamente normativo, le asimmetrie esistenti nel rapporto tra cittadini-utenti ed operatori telefonici. Le nuove norme sulle attività di telemarketing contengono disposizioni che agiscono chiaramente in favore degli operatori commerciali, mettendoli in condizione di poter utilizzare ogni dato del cittadino che risulti disponibile, mentre fa obbligo all'utente che intenda sottrarsi alle telefonate commerciali di sottoporsi ad una procedura di opposizione.
Ci sono le premesse perché il tema sia ancora oggetto di interventi normativi. Tanto più che entro la fine del 2011 è prevista la riforma profonda della direttiva comunitaria in materia di data protection. Sicuramente quindi il legislatore italiano dovrà tornare ad occuparsi di questi argomenti.
La riforma europea in discussione ha l'obiettivo di creare un quadro giuridico coerente e tendenzialmente uniforme tra i vari Stati Membri, tenendo conto delle dimensioni internazionali assunte dal fenomeno della circolazione dei dati e delle nuove forme di trattamento cui gli stessi possono essere sottoposti.

La linea che si sta seguendo in Europa è quella di mantenere i principi previsti dalla Direttiva del 1995, rendendoli però più dinamici e adeguati alle nuove tecnologie. In particolare chi tratta dati personali dovrà gestire questa attività come un processo da organizzare in base al principio di precauzione, per prevenire utilizzi abusivi delle informazioni trattate. I titolari del trattamento dovranno assumersi l’onere di documentare in una procedura interna tutto ciò che è necessario fare per rispettare i principi normativi per essere in grado di dimostrare di aver fatto quanto necessario per gestire in modo adeguato questa materia. La privacy futura sarà sempre di più basata su regole organizzative finalizzate a prevenire usi impropri dei dati. In questo contesto è probabile che troveranno sempre meno spazio operativo norme basate su consensi presunti e su registri pubblici delle opposizioni.

I confini della privacy, al di là della riforma introdotta in Italia con il registro delle opposizioni, quindi sono destinati a muoversi ancora, accompagnando la dinamica sociale e l'evoluzione del costume.